Decreto Anti-Coronavirus: proroga e sospensione dei termini dei versamenti fiscali

Il Governo ha varato lunedì il decreto recante le misure economiche a sostegno delle famiglie e delle imprese, per fare fonte all’emergenza epidemiologica da Covid – 19, che sta interessando l’intero continente europeo.
Il presente contributo vuole esaminare, in attesa delle prime indicazioni ufficiali dell’Agenzia delle entrate, come la sospensione dei termini di versamento sia estremamente circoscritta.
Infatti, l’elenco dei tributi non sospesi è molto più ampio rispetto all’ambito applicativo del provvedimento.

coronavirus sospensione versamenti fiscaliDecreto anti coronavirus: sospensione versamenti e proroga tecnica

Decreto 17/3/2020 n. 18: l’unica novità dei termini di versamento applicabile a tutti i tributi, senza distinzioni e limitazioni, consiste nello spostamento della scadenza dal 16 al 20 marzo. 

La disposizione così recita: “I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020”.

La ratio della disposizione non è quella di assicurare maggiore liquidità, ma di consentire la corretta determinazione delle somme dovute.

Vengono così concessi ai contribuenti quattro giorni in più rispetto alla scadenza ordinaria.

Il decreto ha così inteso tenere conto del notevole rallentamento dell’operatività delle attività professionali, in relazione alla progressiva introduzione di limiti che hanno “ostacolato” l’attività lavorativa.

Dal punto di vista oggettivo la proroga è ampia, riguardando il versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali dovuti per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, le ritenute operate sui medesimi redditi, sui compensi erogati ai professionisti, sui compensi corrisposti agli agenti e rappresentanti di commercio e, più in generale, ogni altra ritenuta di cui al D.P.R. n. 600/1973.

Sono compresi anche tributi aventi diversa natura quale la tassa sulle CC.GG. dovuta per la numerazione e la bollatura dei libri sociali.

Non si tratta, però, di una sospensione, ma di una breve proroga, concessa al fine di consentire agli operatori di effettuare il corretto computo delle somme dovute.

 

La sospensione versamenti per i contribuenti di minori dimensioni

I contribuenti di minori dimensioni, che hanno conseguito ricavi o incassato compensi professionali, nell’anno 2019, di importo non superiore a due milioni di euro, possono beneficiare di una sospensione dei versamenti fino al 31 maggio 2020.

In tale ipotesi, però, il beneficio è oggettivamente limitato non riguardando tutti i tributi.

La norma si applica esclusivamente i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

I versamenti sospesi sono unicamente quelli da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020. In particolare, si tratta dei versamenti:

  1. relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
     
  2. relativi all’imposta sul valore aggiunto;
     
  3. relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

 

Si osservi, con riferimento a tale punto, come il legislatore non abbia previsto alcuna sospensione per il versamento delle ritenute operate sui compensi erogati per le prestazioni di lavoro autonomo di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.

Pertanto, se il contribuente ha operato, nel mese di febbraio, ritenute sui compensi corrisposti ad un altro professionista, il versamento dovrà essere effettuato entro la scadenza prorogata del 20 marzo 2020, anziché entro il giorno 16.

Non è prevista, in tale ipotesi, alcuna sospensione, anche laddove i compensi percepiti dal professionista nell’anno precedente non abbiano superato la soglia di due milioni di euro.

La medesima soluzione vale per le eventuali ritenute operate sulle provvigioni di cui all’art. 25 – bis del D.P.R. n. 600/1973.

 

I contribuenti di maggiori dimensioni

I contribuenti di maggiori dimensioni sono le imprese ed i professionisti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi, nel periodo d’imposta 2019, di importo superiore a due milioni di euro.

Tali soggetti potranno fruire solo della “proroga tecnica”, in verità estremamente breve, di quattro giorni.

Il nuovo termine da osservare è quello del 20 marzo in luogo del 16 marzo (termine già spirrato).

 

Sospensione versamenti per i contribuenti che operano nei settori maggiormente interessati dall’emergenza Coronavirus

Il legislatore, del disciplinare la sospensione dei versamenti dei tributi in scadenza il 16 marzo 2020, ha effettuato una distinzione tra i settori economici maggiormente colpiti dall’emergenza, che presumibilmente dovrebbero subire la maggiore contrazione di liquidità, e gli altri settori. 

La “sospensione” generalizzata, cioè senza limiti “dimensionali” e territoriali”, si applica alle imprese turistico – ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.

Queste categorie economiche erano già indicate nell’art. 8 del citato D.L. n. 9/2020.

Ora, per effetto del decreto, il perimetro applicativo della disposizione è stato esteso ad ulteriori attività.

Si tratta, a titolo esemplificativo, delle associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, etc.

Sono state escluse, invece, le attività di commercio.

Sotto il profilo oggettivo e temporale sono sospesi dal 2 marzo e fino al 30 aprile 2020:

  1. i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973: cioè riguardanti i redditi da lavoro dipendente e i redditi assimilati;
     
  2. i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.Si osservi, con riferimento a tale punto, come il legislatore non abbia previsto alcuna sospensione per il versamento delle ritenute operate sui compensi erogati per le prestazioni di lavoro autonomo di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.

La sospensione non riguarda neppure le ritenute operate ai sensi dell’art. 25 – bis del D.P.R. n. 600/1973.

Per ciò che riguarda le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e per i contributi previdenziali, l’art. 8, comma 2 del citato decreto prevedeva che i versamenti sospesi avrebbero dovuto essere effettuati in un’unica soluzione, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, entro la data del 31 maggio 2020.

Il decreto varato dal Governo, interviene su questo punto specifico, sia estendendo l’ambito oggettivo della sospensione, ora riguardante anche l’Iva, ma prevedendo ancora la possibilità di rateizzare i versamenti relativi ai tributi pregressi in un massimo di cinque rate da maggio a settembre.

L’Iva “sospesa” è solo quella di marzo.

 

Per ulteriori approfondimenti “INAIL: sospensione di termini e versamenti per l’emergenza Coronavirus”CLICCA QUI

 

A cura di Nicola Forte

Mercoledì 18 marzo 2020

 

 

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