INAIL: sospensione di termini e versamenti per l’emergenza Coronavirus

L’INAIL ha fornito diversi importanti chiarimenti in ordine alle sospensioni previste dal Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, specificando in quali circostanze è possibile avvalersi della sospensione di alcuni adempimenti e da quando ricominceranno a decorrere alcuni termini.

inail sospensione termini e versamenti covid-19INAIL: sospensione di termini e versamenti – Premessa

Il Decreto Legge n. 9/2020 ha stravolto le scadenze in materia di adempimenti fiscali e apportato le prime misure per famiglie e imprese colpite dall’emergenza Covid-19.

In tale contesto, si è reso opportuno modificare e sospendere provvisoriamente numerose delle scadenze alle quali sono tenuti i datori di lavoro e più in generale le aziende: tra questi, sono stati sospesi i termini per il versamento dei premi e per gli adempimenti relativi all’assicurazione obbligatoria.

L’INAIL, in considerazione di tale evento di estrema gravità e unico nella storia nazionale, ha fornito istruzioni e chiarimenti sulla sospensione degli adempimenti di cui è direttamente interessato con la Circolare n. 7 dell’11 marzo 2020.

 

Sospensione termini e versamenti per iscritti all’Assicurazione obbligatoria (artt. 5 e 8, D.L. n. 9/2020)

La disposizione di cui all’art. 5 del D.L. n. 9/2020 prevede che per i comuni della zona rossa (ossia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo’) sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.

Tali adempimenti riprenderanno normalmente a partire dal 1° maggio 2020, anche attraverso la rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza che a tale rateizzazione siano applicate sanzioni ovvero interessi.

Nulla si può fare quando invece i contributi previdenziali e assistenziali, per il periodo interessato dalla sospensione, siano già stati versati.

A tal proposito bisogna ricordare che la sospensione non si applica ai versamenti scaduti, e che eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti alle date prese in esame dal Decreto dovranno essere oggetto di invito a regolarizzare.

L’art. 8, a sua volta, prevede che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020, sono sospesi l’adempimento e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria.

Il versamento potrà in tal caso essere effettuato entro il 31 maggio 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di rateazione.

Ma quali sono i soggetti da considerare come imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour-operator?

Chiarimenti sono stati forniti dall’INAIL, che richiamando quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha specificato che rientrano nel novero i soggetti con codice Ateco 55 (alloggio) per tutte le sotto voci e i codici 79.11.00, 79.12.00, 79.90.20, e 93.19.92: così ad esempio, saranno interessati dalla sospensione gli alberghi, i rifugi montani, gli affittacamere, agenzie di viaggio, ma anche tutte le attività di guide e accompagnatori turistici.

 

Quali adempimenti sono sospesi?

Come già specificato, il Decreto Legge n. 9/2020 sospende tutti i versamenti ricadenti tra la data del 2 marzo e quella del 30 aprile 2020.

 

Sospensione dei versamenti

L’INAIL specifica che il versamento del premio di autoliquidazione 2019/2020 in unica soluzione e per la prima rata è scaduto il 17 febbraio 2020, cioè in una data antecedente sia al 23 febbraio 2020 che al 2 marzo 2020.

Per quanto concerne le rateazioni ordinarie, rientrano nella sospensione i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, con scadenza ricadente nel periodo dal 23 febbraio 2020 ovvero dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Le rate sospese dovranno essere versate nel mese di maggio 2020 assieme alla rata in scadenza sempre nel mese di maggio 2020.

 

Sospensione delle denunce contributive

In tal caso la sospensione si applica soltanto al termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020, termine scaduto in data 2 marzo 2020, coincidente con la data di emanazione del Decreto Legge in esame.

La sospensione in esame interessa sia i soggetti che hanno una PAT nella zona rossa, sia le imprese del settore turistico di cui all’art. 8 del D.L. n. 9/2020.

In tal caso il nuovo termine è fissato al 15 maggio 2020, data entro la quale gli interessati dovranno trasmettere via PEC alla sede INAIL competente la domanda di sospensione (avvalendosi dell’Allegato 1 alla Circolare INAIL n. 7/2020).

La dichiarazione delle retribuzioni 2019 potrà essere inviata tra il 2 e il 15 maggio 2020 per il tramite del servizio Alpi online (www.inail.it > servizi online > autoliquidazione).

 

Riduzione del tasso medio di prevenzione

Il termine ordinario per l’invio della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, ordinariamente fissato al 28 febbraio 2020, per il 2020 era fissato al 29 febbraio (in quanto anno bisestile).

Tale termine ha subito un’altra modifica riguardante il fatto che il 29/02 cadeva di sabato, con la conseguenza che il termine era in scadenza nel primo giorno utile successivo, ossia il 2 marzo.

Conseguentemente anche la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione è sospesa fino al 30 aprile sia per i comuni della “zona rossa” sia per le imprese del settore turistico. L’invio potrà quindi essere effettuato tra il 1° maggio e il 15 maggio 2020.

In materia di domanda di riduzione per prevenzione bisogna segnalare anche che per i soggetti che hanno inviato le domande entro il 2 marzo prive della documentazione probante, tale documentazione dovrà essere prodotta entro il 15 maggio 2020: la documentazione sarà richiesta a tali aziende dalle strutture competenti a mezzo della procedura GRA Web.

 

Sospensione versamenti per i carichi affidati all’agente della riscossione

Come previsto dall’art. 2 del D.L. n. 9/2020, sono sospesi anche i termini di versamento per i carichi affidati all’agente della riscossione per:

  • le persone fisiche che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza o la sede operativa nei Comuni della zona rossa;
     
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi Comuni la sede legale o la sede operativa.

Tali termini sono sospesi se il termine ha come scadenza una data compresa tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020.

Il versamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro maggio 2020.

Per coloro i quali hanno aderito alla cd. “rottamazione ter” il termine di versamento del 28 febbraio è differito al 31 maggio 2020.

Di nuovo, va precisato che essendo il 31 maggio cadente di domenica, il pagamento si intenderà andato a buon fine se effettuato entro il 1° giugno 2020.

 

Sospensione art. 10, comma 4. D.L. n. 9/2020

L’art. 10, comma 4, del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 dispone anche la sospensione fino al 31 marzo 2020, per i comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, della notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione, nonché la notificazione degli illeciti amministrativi e i termini di pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta ex artt. 14 e 16 L. n. 689/1981.

Il termine riprenderà normalmente a decorrere a partire dal 1° aprile 2020.

 

A cura di Antonella Madia

Martedì 17 marzo 2020