Era il non recente 2017, quando, forse in modo temerario, affrontammo su queste pagine l’argomento delle sanzioni irrogabili in caso di utilizzo di crediti esistenti e quindi spettanti ma in violazione della apposizione del visto di conformità.
L’articolo contrapponeva una serie di argomentazioni idonee, già all’epoca, a contrastare la teoria dell’agenzia delle entrate secondo la quale: nel caso di utilizzo di crediti in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità la sanzione irrogabile è quella prevista per l’utilizzo di crediti non spettanti, vale a dire il 30% del credito utilizzato indebitamente.
All’epoca si era sostenuto che tale interpretazione non fosse corretta e che la violazione dovesse essere qualificata al più quale violazione formale con sanzione fissa. E oggi?
Compensazione crediti senza visto di conformità: il parere della Cassazione
Oggi le teorie proposte all’epoca hanno trovato il loro primo riscontro di eccellenza giuridica con la ordinanza n. 5289/2020 della suprema Corte della Cassazione che afferma il seguente principio:
La funzione del visto di conformità richiesto per poter operare la compensazione dei crediti di imposta è quella di assicurare un controllo anticipato della esistenza e spettanza del credito compensabile mediante l’attribuzione della relativa verifica ad un professionista abilitato.
L’inosservanza di tale adempimento è quindi inidonea a pregiudicare l’esercizio delle attivita’ di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell’Ente