L’amministratore di fatto, a determinate condizioni, risponde, in solido con la società delle sole sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni tributarie accertate a carico della stessa società.
Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario sono, in generale, esclusivamente a carico della persona giuridica, anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, ma tale principio non può però ritenersi operante anche nell’ipotesi di società artificiosamente costituita, dovendo comunque sussistere una differenza tra trasgressore e contribuente, non presente nel caso in cui la persona fisica sia esclusivo beneficiario delle violazioni contestate.
Responsabilità amministratore di fatto: un caso di studio della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 1904 del 28/01/2020, ha chiarito un rilevante profilo in tema di applicazione di sanzioni in caso di amministratore di fatto.
Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria, sulla scorta delle risultanze di un PVC redatto dalla Guardia di Finanza a carico di una società cooperativa risultata emittente di fatture per operazioni inesistenti, aveva recuperato a tassazione maggiori imposte, a fini IVA, IRES ed IRAP, con riferimento all’anno d’imposta 2008, notificando l’atto impositivo all’amministratore di fatto della stessa società.
A seguito di impugnazione proposta da quest’ultimo, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma annullava l’accertamento, con sentenza poi riformata dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale riteneva superflua l’allegazione del processo verbale di constatazione all’avviso di accertamento, che ne riportava il contenuto essenziale, e corretto l’operato dell’Agenzia delle entrate, che aveva individuato nell’amministratore di fatto della società il responsabile degli illeciti tributari, con re