Notifica alla moglie separata: è valida

Sono valide le notifiche eseguite presso il domicilio dichiarato dal contribuente, nelle mani del coniuge separato, indipendentemente dal fatto che la sottoscrizione sia avvenuta sotto la dicitura “moglie convivente”.

Notifica alla moglie separata

Sono queste le conclusioni che si traggono dalla lettura dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 33611 del 18 dicembre 2019 in tema di notifica alla moglie separata.

 

Notifica alla moglie separata: il fatto

Il contribuente impugna per cassazione la decisione della CTR che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittime le cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle entrate e regolare la notificazione dei pregressi avvisi di accertamento, effettuata presso il coniuge da cui era separato, pur se non comprendeva appieno la lingua italiana.

L’Agenzia delle entrate resiste, depositando atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

 

Le doglianze di parte

Il contribuente deduce, sostanzialmente, che la CTR ha omesso di motivare sull’esistenza di un provvedimento di separazione personale con la coniuge, cui erano stati consegnati gli avvisi notificati, neppure considerando che essa, nell’apporre la propria firma sulla dizione moglie convivente, non comprendeva appieno la lingua italiana.

Rileva, inoltre, che la CTR ha omesso di motivare sul contenuto della memoria, con cui era dedotta la nullità delle notifiche degli avvisi in quanto carenti dei requisiti formali necessari, contestando, altresì, che la notifica era stata effettuata a persona diversa dal destinatario e l’omessa motivazione da parte della CTR in ordine alla contestata violazione.

 

Notifica alla moglie separata: il pensiero della Corte

È dirimente, in primo luogo, che il ricorso non coglie la ratio della decisione, la quale ha rilevato, con accertamento in fatto, “che la notificazione degli avvisi era stata regolarmente effettuata presso l’indirizzo del domicilio fiscale indicato dal contribuente, senza che di esso fosse mai stata inviata alcuna comunicazione in rettifica”.

L’indirizzo presso il quale si era proceduto all’invio dell’invito per la comparizione al contraddittorio (trattandosi di accertamento scaturito dall’applicazione degli studi di settore), contraddittorio che – come pure accertato dalla CTR – risultava pienamente instaurato dal contribuente stesso.

Da ciò, dunque, la CTR ha tratto “la conclusione della regolarità e ritualità della notifica degli avvisi di accertamento, esito che, oltre ad essere in linea con la giurisprudenza della Corte (v. Cass. n. 25680 del 14/12/2016; Cass. n. 15258 del 21/07/2015), non è stato in alcun modo censurato”.

Inoltre, osservano i massimi giudici, non sussiste la lamentata omessa motivazione poiché la CTR non ha affatto trascurato l’avvenuta separazione, “ritenendola ininfluente ai fini della regolarità della notifica”.

 

Brevi note

La particolare fattispecie è legata alla problematica relativa alla notificazione degli atti presso il domicilio del contribuente ma a persona diversa dal destinatario.

Se al momento della ricezione dell’atto il consegnatario si qualifica come “moglie” (anche non essendolo realmente[1]), la notifica è comunque valida, incombendo sul destinatario, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria circa l’inesistenza di alcun rapporto (persona di famiglia, addetta alla casa all’Ufficio o all’azienda) con il consegnatario dell’atto stesso.

E’ questa sinteticamente la conclusione raggiunta dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 27587 del 30 ottobre 2018[2].

 

Altre segnalazioni dalla Cassazione

Sulla questione, la Corte ha ripetutamente affermato che:

In caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario(Cass. 5/08/2018, n. 8418; 17/12/2014, n. 26501; 30/10/2006, n. 23368; 26/05/1999, n. 5109)”.

 

Tornando al caso di specie, il contribuente non ha provato che la persona consegnataria dell’atto non fosse, comunque, una persona di famiglia o addetta alla casa e che essa si trovasse solo occasionalmente nell’abitazione dello stesso notificatario.

Sempre la Cassazione – sentenza n. 7638 del 28 marzo 2018 – ha legittimato le ragioni dell’Erario in un caso in cui l’atto era stato consegnato ad una persona che si era qualificata al messo notificatore come “collaboratrice ed autorizzata al ritiro”, apponendo la propria sottoscrizione per ricevuta.

I Supremi giudici hanno ricordato alla CTR che è sufficiente:

“che la presenza del consegnatario non sia meramente occasionale o temporanea, e la non occasionalità si presume dalla accettazione senza riserve dell’atto (Cass. n. 187/2000), e dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica (Cass. n. 12181/2013; n. 26501/2014)”.

 

Né sussiste alcun obbligo per l’agente notificatore di indagare sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto al quale consegna il plico fiscale in merito ai rapporti con il destinatario.

 

***

 

NOTE

[1] il contribuente aveva provato di essere sposato con un’altra persona

[2] A giudizio della Corte, però, il notificatario, che contesti la validità del procedimento di notificazione, ha l’onere di fornire la prova contraria, deve cioè dimostrare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità indicate dall’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. (in particolare: “persona di famiglia” o “addetta alla casa”),
ovvero l’occasionalità della presenza, in casa propria, dello stesso consegnatario.

 

A cura di Gianfranco Antico

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