Se al momento della ricezione dell’atto il consegnatario si qualifica come coniuge pur non essendolo realmente, la notifica è comunque valida, incombendo sul destinatario, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria circa l’inesistenza di alcun rapporto (persona di famiglia, addetta alla casa all’ufficio o all’azienda) con il consegnatario dell’atto stesso. E’ questa sinteticamente la conclusione raggiunta dalla Corte di Cassazione
Se al momento della ricezione dell’atto il consegnatario si qualifica come “moglie” (anche non essendolo realmente), la notifica è comunque valida, incombendo sul destinatario, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria circa l’inesistenza di alcun rapporto (persona di famiglia, addetta alla casa all’ufficio o all’azienda) con il consegnatario dell’atto stesso.
E’ questa sinteticamente la conclusione raggiunta dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 27587 del 30 ottobre 2018.
Il caso
La Commissione tributaria regionale della Campania, rigettando l’appello dell’Agente della riscossione, aveva dato ragione al contribuente, ritenendo inesistente la notifica di una cartella di pagamento di vari tributi relativi all’anno 2006.
Secondo i giudici campani, infatti, la relata di notifica aveva attestato che l’atto della riscossione era stato consegnato ad una persona che si era qualificata come “coniuge”, mentre – in realtà – il contribuente aveva provato di essere sposato con un’altra persona; inoltre, la data di notifica scritta nella relata non coincideva con quella indicata nell’estratto di ruolo, circostanza che <<rendeva dubbia anche la corrispondenza tra l’atto notificato e quello iscritto a ruolo>>.
Di conseguenza, erano giunti a qualificare come inesistente la notifica della cartella di pagamento.
Seguiva ricorso per Cassazione da parte di Equitalia Sud Spa, denunciando l’errore di diritto del pronunciamento suddetto, in quanto i giudici partenopei avevano trascurato di considerare che la notifica
<<era avvenuta presso il domicilio del destinatario e che l’attestazione dell’ufficiale giudiziario circa il soggetto cui l’atto è stato consegnato (nella specie si trattava di persona qualificatasi come coniuge del destinatario) fa fede fino a querela di falso>>.
Inoltre, la riscontrata divergenza tra la data indicata nella relata e quella riportata nel ruolo doveva essere imputata al fatto che l’ufficiale giudiziario – a seguito della notifica della cartella nelle mani del consegnatario – aveva concluso il procedim