Identificazione del titolare effettivo nella procedura antiriciclaggio

La normativa antiriciclaggio, allo scopo di prevenire attività di riciclaggio di denaro sporco e/o di finanziamento del terrorismo, mette in atto tutta una serie di controlli preventivi e in itinere.
Fondamentale è l’identificazione del titolare effettivo, che potrebbe non coincidere con la persona fisica che richiede la prestazione.

Identificazione del titolare effettivo nella procedura di antiriciclaggio: premessa

 

Identificazione del titolare effettivo nella procedura antiriciclaggio

La normativa antiriciclaggio (il D.Lgs. nr. 231/2017) si prefigge lo scopo di prevenire eventuali attività di riciclaggio di denaro “sporco” e/o di finanziamento del terrorismo, attraverso dei controlli preventivi e dei controlli periodici “in itinere” (tra questi l’identificazione del titolare effettivo) effettuati direttamente dai professionisti che sono chiamati a rendere la loro prestazione professionale.

Un importante controllo, dunque, è quello che riguarda l’identificazione del titolare effettivo, poiché questo potrebbe non coincidere con la persona fisica che richiede la prestazione e quindi, se non correttamente individuato, potrebbe rendere “opaca” l’intera operazione.

Il titolare effettivo è sempre una persona fisica (o più persone, nel caso di società) per conto della quale viene richiesta la realizzazione di un’operazione o attività, mentre il cliente è il soggetto al quale i professionisti rendono la prestazione professionale richiesta.

Modalità di identificazione del titolare effettivo

 

In sede di identificazione del cliente, il professionista gli sottoporrà un modello predisposto ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. nr. 231/2007 con il quale lo stesso cliente dovrà dichiarare, sottoscrivendolo, gli estremi identificativi del “titolare effettivo”.

Il professionista, successivamente, sulla base dell’indice di rischio attribuito al cliente nonché di autonome valutazioni prudenziali, potrà fare propria la dichiarazione sottoscritta dal cliente, ovvero potrà promuovere delle autonome verifiche mediante la consultazione di registri, elenchi, atti o documenti disponibili al pubblico.

Il titolare effettivo nel caso di società

 

Se la prestazione professionale viene richiesta da una società, frequentemente l’amministratore dichiarerà che è lui il titolare effettivo.

L’art. 20 del D.Lgs. nr. 231/2007 però afferma chiaramente che il titolare effettivo è la persona fisica (o persone) cui, in ultima istanza, è attribuita la proprietà diretta o indiretta ovvero il controllo.

In una società, quindi, costituisce indicazione di:

  • proprietà diretta: la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale;
  • proprietà indiretta: la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, posseduto tramite società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

Se l’esame dell’assetto proprietario non consente di risalire in maniera univoca all’identità della proprietà, si intenderà titolare effettivo la persona fisica (o le persone) cui è attribuibile il controllo:

  • della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  • dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
  • di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Nel caso in cui non si riesca ancora, comunque, a risalire in maniera univoca all’identità del titolare effettivo, questo sarà fatto coincidere con la persona titolare di poteri di amministrazione o direzione della società.

Il titolare effettivo in caso di fondazione o trust

 

Nel caso di richieste provenienti da fondazioni o trust, si distinguerà:

  • futuri beneficiari già determinati: è titolare effettivo la persona fisica (o le persone fisiche) beneficiaria del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica;
  • beneficiari non determinati: è titolare effettivo la persona fisica (o le persone fisiche) che esercita un controllo sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica;
  • persona giuridica privata di cui al D.P.R. nr. 361/2000: sono cumulativamente individuati come titolari effettivi i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Titolare effettivo non identificabile

 

Il titolare effettivo potrebbe non essere presente perché́ nessuna persona fisica ha una partecipazione del 25% o maggiore, ovvero perché́ la società̀ ha titoli negoziati in mercati regolamentati.

In tali casi, il professionista che riceve la dichiarazione di inesistenza del titolare effettivo, deve sempre effettuare delle verifiche e cercare di ottenere informazioni attraverso altre fonti.

Se invece il cliente si rifiuta di rilasciare tale informazione, il professionista ha l’obbligo di astenersi dal rendere la prestazione professionale e valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta all’UIF, attraverso il portale dedicato cui bisogna registrarsi preventivamente.

Sanzioni

 

La violazione degli obblighi di adeguata verifica da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. nr. 231/2007, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 56 commi 1° e 2° dello stesso decreto, ossia:

  • sanzione amministrativa pari ad euro 2.000 nel caso di omissione dell’acquisizione e della verifica dei dati identificativi e delle informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore;
  • sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 50.000, fuori dei casi di cui al comma 1°, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.

Le sanzioni sono ovviamente maggiori nel caso di utilizzo di dati falsi da parte del professionista, come disciplinato dall’art. 55 del D.Lgs. nr. 231/2007.

Comunicazione del titolare effettivo al Registro Imprese

 

Con la modifica alla normativa antiriciclaggio, avvenuta attraverso il D.Lgs. nr. 90/2017, è stata prevista l’istituzione di un’apposita sezione del Registro delle imprese, contenenti informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust.

Secondo il novellato art. 21 del D.Lgs. nr. 231/2007, infatti, dovranno comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato, le persone giuridiche tenute all’iscrizione:

  • nel Registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile;
  • nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. nr. 361/2000, ricomprendendosi le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo, al Registro Imprese, è punita con la medesima sanzione di cui all’art. 2630 del Codice civile.

Si attende, però, il decreto attuativo per rendere efficace tale disposizione.

[Questo approfondimento è tratto dalla CIRCOLARE SETTIMANALE di CommercialistaTelematico, scoprila qui >> ]

A cura di Gianfranco Costa e Luigi Morsillo

Mercoledì 5 febbraio 2020

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