Controlli antiriciclaggio degli ODCEC

Per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili anche questo Natale non mancheranno le sorprese sotto l’albero.
L’inconsueta strenna natalizia in questa occasione non è offerta dal Legislatore con la previsione di ulteriori adempimenti ma perviene direttamente dal Consiglio Nazionale.

Al via i controlli antiriciclaggio degli ODCEC

Parte a dicembre 2019 l’attività di vigilanza sugli adempimenti dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

 

La novità antiriciclaggio

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Controlli antiriciclaggio degli ODCEC: per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili anche questo Natale non mancheranno le sorprese sotto l’albero.

L’inconsueta strenna natalizia in questa occasione non è offerta dal Legislatore con la previsione di ulteriori adempimenti ma perviene direttamente dal Consiglio Nazionale.

Non si tratta in realtà di un evento inaspettato ma di una attività ampiamente prevista e preannunciata derivante da precise prescrizioni normative, concernente l’attività di verifica che gli Organismi di Categoria sono tenuti ad espletare nei confronti dei propri iscritti in materia di presidi ed adempimenti antiriciclaggio.

 

Genesi dell’adempimento antiriciclaggio

L’attività di vigilanza trae origine dal disposto dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 231/2007:

“… gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall’ordinamento vigente, promuovono e controllano l’osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi.”

 

Tale disposizione, è opportuno ribadire, ha acquisito efficacia fin dalla prima stesura del testo normativo entrato in vigore il 29 dicembre 2007 (e poi successivamente più volte revisionato), ma nel concreto inattuata nei successivi undici anni nell’inspiegabile silenzio del Ministero della Giustizia che avrebbe dovuto vigilare, per prerogativa istituzionale e per espressa disposizione legislativa, sul corretto operato degli Ordini professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e dei Notai (per i Consulenti del Lavoro la vigilanza è attribuita al Ministero del Lavoro, ma nulla è sancito a livello normativo riguardo la sorveglianza sulla regolare esecuzione dei compiti di controllo degli adempimenti antiriciclaggio dei relativi iscritti).

 

L’omessa sorveglianza ministeriale ha addirittura prodotto, in seno ai vertici delle categorie professionali (nessuna esclusa), la convinzione di potersi ritenere estranei a tali prescrizioni, considerando realizzata una sorta di consuetudo contra legem, al punto di divulgare informative mediante le quali si dichiarava l’impossibilità di procedere ai controlli sui propri iscritti (in tal senso si erano pronunciati il CNF ed il CNDCEC nella seconda metà dell’anno 2017).

 

Tuttavia, anche in seguito alle perplessità manifestate da parte della stampa professionale specializzata (cfr. questo articolo: “La responsabilità degli ordanismi di Autoregolamentazione: l’interpretazione del CNDCEC“), ma soprattutto in considerazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 90/2017 (e da ultimo ulteriormente irrigidite con il D.Lgs. 125/2019) concernenti l’obbligo di comunicazione delle attività di verifica intraprese nei confronti dei propri iscritti (da rendere al CSF entro il 30 marzo di ogni anno), il CNDCEC ha dovuto rivedere la propria impostazione introducendo una modalità di controllo da esercitare mediante autodichiarazione rilasciata dal professionista sottoposto a verifica.

 

Non v’è dubbio alcuno che la mancanza di adeguati strumenti legislativi (agli Organismi di Autoregolamentazione, come ben noto, non è conferito alcun potere ispettivo o di accesso) rende quanto mai complessa l’individuazione di un’adeguata metodologia di vigilanza, ma non può non evidenziarsi quanto la strada intrapresa dal CNDCEC risulti estremamente tortuosa sia per il professionista, sia per l’organismo territoriale tenuto materialmente, in ultima istanza, alle attività di verifica.

 

La (precedente) soluzione del  CNDCEC: l’autocertificazione

Con informativa 48 del 18/6/2018, il CNDCEC aveva individuato nella formula dell’autocertificazione rilasciata dai propri iscritti l’unica possibile modalità operativa di vigilanza, introducendo, con discutibile carattere prescrittivo, l’adozione di una misura di controllo generalizzata di tutti gli iscritti all’Albo mediante compilazione di un articolato questionario da acquisire con cadenza annuale, salvo procrastinarne l’entrata in vigore “a regime” solamente a partire dal corrente anno (cfr. informative del 23/7/2018 e del 13/11/2018).

 

Come detto, tuttavia, tale metodologia di accertamento presentava diffuse criticità per ciascun attore coinvolto nel processo:

 

I professionisti venivano verificati indistintamente, tramutando quella che rappresentava una mera eventualità (controlli da parte degli organi ispettivi “tradizionali”) in una certezza (l’attività di controllo del CNDCEC era estesa a tutti gli iscritti) con conseguente moltiplicazione delle potenziali conseguenze sanzionatorie.

 

controlli antiriciclaggio DCEC

 

I Consigli di Disciplina erano (e restano tuttora) chiamati presumibilmente a fronteggiare una mole di procedimenti sovrabbondanti rispetto agli standard (si pensi che il mancato riscontro alla compilazione configura già una evidente infrazione al Codice Deontologico – art. 11) ed ancor più designati a dirimere controversie disciplinari basate su infrazioni per le quali le specifiche ipotesi sanzionatorie, espressamente richieste dalla normativa antiriciclaggio, non risultano ancora contemplate dal codice deontologico e dal codice delle sanzioni CNDCEC.

Per gli Organismi Territoriali infine le difficoltà irrisolte riguardavano le modalità di verifica dei questionari acquisiti, dirette ad accertarne l’assenza di irregolarità.

In considerazione delle tempistiche ridottissime, dell’assenza di linee guida e delle risorse (economiche e professionali) non sempre illimitate, tale gravosa funzione risulterà ben difficilmente attuabile anche per l’Odcec più virtuoso.

 

Attenzione

Va tuttavia precisato che al CNDCEC non competono specifiche prerogative riguardo disposizioni cui gli organismi territoriali debbano necessariamente attenersi, restando nella piena attribuzione del Consiglio locale l’individuazione delle procedure ritenute più idonee ad assicurare una corretta attività di vigilanza.

 

La soluzione del CNDCEC 2019

Nel tentativo di arginare le problematiche summenzionate, il CN (informativa 108 del 28 novembre 2019) ha provveduto a sottoporre ad una cura dimagrante il formulario predisposto lo scorso anno, depurandolo dei quesiti risultati esuberanti rispetto alle finalità normative.

Tuttavia, a testimonianza della delicatezza della materia trattata, va evidenziato che anche la correzione apportata non risulta priva di ulteriori criticità.

 

Autonomia dell’Odcec

Preliminarmente, il Consiglio Nazionale ha correttamente, quanto doverosamente, precisato che ciascun Odcec conserva assoluta autonomia decisionale riguardo le modalità di promozione delle attività di controllo, e pertanto ben può provvedere ad individuare qualsivoglia alternativa soluzione di vigilanza.

Per quanto superflua, tuttavia, tale puntualizzazione risulta estremamente tardiva (quanto meno con riferimento all’adempimento di prossima scadenza) giacché l’individuazione e l’organizzazione di una forma alternativa di vigilanza in tempi così ristretti potrebbe indurre la stragrande maggioranza dei Consigli Territoriali a seguire le linee guida Nazionali, con notevole assunzione di rischio riguardo le irrisolte criticità.

L’auspicio è che la soluzione alternativa eventualmente adottata dagli organismi territoriali non risulti essere (come invece si è purtroppo registrato in alcuni casi) l’affidamento dell’attività di verifica a soggetti terzi che, a fronte della gratuità della prestazione nei confronti dell’Ordine, operano proponendosi direttamente nei confronti degli iscritti con offerta di servizi a carattere oneroso.

 

Controlli dei professionisti a campione

controlli antiriciclaggio odcecQualora l’organismo territoriale intendesse osservare pedissequamente le indicazioni del Consiglio Nazionale, dovrà assumersi l’incombenza di individuare il campione di professionisti da sottoporre a controllo, non più previsto nella totalità degli iscritti.

Il campione dovrà soddisfare il requisito della “rappresentatività”, dovendo pertanto far riferimento a parametri qualitativi e quantitativi che risulteranno certamente differenti territorio per territorio (un campione rappresentativo per un piccolo Ordine non potrà rifarsi ai medesimi parametri da prendere in considerazione dall’Odcec di una grande città metropolitana), ma soprattutto andrà determinata una modalità di sorteggio degli “eletti” da sottoporre a verifica.

 

Modalità di acquisizione dei dati: è legittima?

Decisamente foriera di contenzioso potrebbe invece risultare la modalità prescelta per la compilazione dei questionari.

Nello specifico la problematica attiene l’avvenuta attribuzione ad un soggetto terzo, delegato all’acquisizione di tali dati da riversare successivamente (in modalità informatica) all’Odcec competente per l’ulteriore comunicazione, in forma aggregata, all’Organismo Nazionale.

Qualora infatti il soggetto terzo (già individuato dal CNDCEC) si configuri come autonomo titolare del trattamento dei dati da acquisire dai professionisti, il trattamento stesso risulterebbe privo dell’indispensabile requisito della liceità salvo consenso esplicito dell’interessato, che potrebbe a buon diritto negarlo non essendo tale soggetto terzo legittimato da alcuna norma all’acquisizione “coattiva” delle richieste informazioni (la riserva di legge compete esclusivamente agli organismi di autoregolamentazione e proprie articolazioni territoriali e consigli di disciplina).

 

Compilazione del questionario

L’attività di compilazione del questionario, per quanto possa apparire banale, non risulta in realtà scevra da insidie sia per chi sarà tenuto alla compilazione (professionista) sia per chi sarà chiamato alla verifica dei contenuti (Odcec).

L’adempimento autodichiarativo non è stato supportato da adeguata attività informativa riguardo i contenuti del questionario che, in particolar modo nella precedente versione, presentava quesiti a dir poco fuorvianti per quanti non avessero alcuna dimestichezza con il manuale delle procedure adottato dal CN, nonché con le più recenti regole tecniche (e relative linee guida), con la conseguenza che il professionista, affidandosi ad una compilazione “intuitiva”, sarebbe stato inconsapevolmente indotto a rilasciare più di una dichiarazione mendace.

 

Attenzione

Particolare attenzione andrebbe prestata, ad esempio, nella compilazione del quesito n.4 in quanto l’eventuale selezione del “NO” di cui al punto 2 configurerebbe una autodenuncia di fattispecie penale.

 

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Nelle informazioni richieste al punto 4 si potrebbe addirittura ravvisare un profilo di irregolarità, in quanto si ritiene che la risposta a tali quesiti potrebbe indirettamente costituire violazione del principio di segretezza di cui all’art. 39 del D.Lgs. 231/2007 (è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un’operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell’avvenuta segnalazione).

 

 

Mancato o errato questionario antiriciclaggio CNDCEC: conseguenze per il professionista

Risulterebbe quanto mai opportuno informare correttamente il professionista riguardo le conseguenze derivanti dall’omesso o incorretto riscontro al questionario CNDCEC

 

errata compilaizone questionario antiriciclaggio commercialisti

Mancata compilazione del questionario

Conseguenza: procedimento disciplinare

Possibile sanzione: censura

 

Compilazione inattendibile o mendace

Conseguenza: trasmissione degli Atti all’Autorità Giudiziaria

Possibile sanzione: accertamento fattispecie art. 483 c.p.

 

Inadempimenti normativa antiriciclaggio autodenunciati

Conseguenza: procedimento disciplinare

Possibile sanzione: sospensione fino a 6 mesi

 

Conclusioni

Va in ogni caso sottolineato che il CNDCEC resta, ancora una volta, l’unico Organismo di Autoregolamentazione che risulta essersi attivato nel rispetto delle prescrizioni di Legge.

La delicatezza dell’argomento e l’impostazione del legislatore (quasi discriminatrice nei confronti dei Dottori Commercialisti rispetto agli Avvocati ed agli altri soggetti non rientranti negli ambiti Ordinistici) non favorisce certamente una soluzione efficace ed indolore.

Rattrista la consapevolezza che, a distanza di oltre tredici anni, la sensibilità dei professionisti riguardo i propri obblighi antiriciclaggio risulta indiscutibilmente scarsa, complice anche una attività di formazione proposta e promossa dalle Categorie decisamente poco centrata.

L’auspicio resta quello di addivenire ad una necessaria compliance tra gli attori della normativa, dovendosi ciascuno adoperare nel miglior modo possibile per quanto di propria competenza.

Ai professionisti è richiesta una più scrupolosa osservanza delle prescrizioni normative troppo spesso trascurate, i consigli territoriali andrebbero invitati ad individuare metodologie di controllo meno traumatiche e ad offrire programmi formativi più qualificati, il Consiglio Nazionale, infine, dovrebbe perseguire finalità di sburocratizzazione e definizione delle procedure di adeguata verifica secondo criteri di effettiva proporzionalità alle dimensioni dei soggetti destinatari.

 

A cura di Massimiliano De Bonis

Lunedì 2 Dicembre 2019

 

Consulenza Antiriciclaggio per Studi Commerciali

consulenza antiriciclaggio per studi commerciali

Non è raro che gli studi commerciali abbiano difficoltà a gestire i molteplici adempimenti e le complesse verifiche relative all’antiriciclaggio.

Inoltre la legge punisce molto severamente errori o dimenticanze, il che genera legittima preoccupazione nel professionista che si trova ad affrontare una così complessa materia.

Se anche nel tuo studio permangono dubbi, scopri il servizio di consulenza per gli adempimenti Antiriciclaggio di CommercialistaTelematico, in collaborazione con Massimiliano De Bonis.

 

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