La responsabilità degli Organismi di Autoregolamentazione: l’interpretazione del CNDCEC

il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con informativa n. 68 del 4/12/2017, ha provveduto a fornire le proprie interpretazioni sugli obblighi di “promozione e controllo” ricadenti sugli Ordini Professionali (e sui Consigli di disciplina); alcune valutazioni in merito

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con informativa n.68 del 4/12/2017, ha provveduto a fornire le proprie interpretazioni sugli obblighi di “promozione e controllo” ricadenti sugli Ordini Professionali (e sui Consigli di disciplina).

Va preliminarmente riconosciuto al CNDCEC (nonché a molteplici articolazioni territoriali) la particolare attenzione prestata alla disciplina antiriciclaggio fin dall’epoca dell’entrata in vigore della II direttiva CEE che determinò l’allargamento dei soggetti destinatari della normativa, ai professionisti della materia fiscale e tributaria.
Ne costituiscono eloquente prova le numerose iniziative della Categoria (istituzione di specifiche commissioni, elaborazione di documenti e linee guida, partecipazione attiva ai tavoli istituzionali ecc…) tra le quali spicca l’adozione di criteri per la valutazione del rischio della clientela (elaborati nell’anno 2008 e successivamente rivisitati nell’anno 2011) assunti a livello di “standard” procedurale in grado di sopperire alla mancanza della prevista (ma mai introdotta) regolamentazione ministeriale.
Anche considerando il meno felice successivo documento (manuale delle procedure per gli studi professionali del 17 dicembre 2015) che proponeva metodologie di dubbia attuabilità (giacché in contrasto con i precetti normativi in materia di protezione dei dati personali), l’attività del CNDCEC va encomiata se raffrontata al contributo decisamente modesto che altri ordinamenti di categoria professionale o associazioni di professionisti, hanno ritenuto di dover apportare.

Non possono tuttavia sottacersi talune perplessità che sorgono dalla lettura del documento in questione.

Il CNDCEC ha condiviso il proprio percorso valutativo, per addivenire ad una interpretazione congiunta, con il Consiglio Nazionale Forense, nonostante risultino profondamente differenti i riflessi applicativi pratici per gli iscritti a tali categorie professionali (decisamente meno invasivi e meno frequenti per gli Avvocati a causa di una precisa, quanto poco comprensibile, scelta legislativa).

Primariamente, la nota informativa si sofferma sui contenuti della responsabilità attribuita agli Organismi di autoregolamentazione.
Gli ordini professionali, ai sensi del disposto di cui all’art.11, comma 2 del D.Lgs. 231/2017, “…e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.”

Il Consiglio Nazionale, in merito a tale obbligo normativo, suggerisce ai Presidenti degli Ordini territoriali… continua nel PDF—>

 

Sullo stesso argomento si veda: Il nuovo ruolo degli ODCEC nella disciplina antiriciclaggio, responsabilità anche per i consiglieri degli Ordini locali

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