Il ruolo degli ODCEC nella disciplina antiriciclaggio, responsabilità anche per i consiglieri degli Ordini locali

Disciplina antiriciclaggio: in questo articolo vediamo quale è il nuovo ruolo degli ordini territoriali per la definizione e l’adozione delle procedure di valutazione del rischio, che i propri iscritti saranno tenuti a seguire, e degli adempimenti conseguenti; cosa cambia per i singoli Ordini territoriali?

antiriciclaggio studi professionali commercialisti: il ruolo degli ordini territorialiLa normativa in materia di “repressione dei reati finanziari a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (c.d. normativa “antiriciclaggio” – D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231)”, recentemente revisionata ad opera del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.90, di recepimento della Direttiva UE 20 maggio 2015, n.849, ha apportato consistenti modifiche nel ruolo, nelle funzioni e nelle responsabilità degli Ordini Professionali, intendendosi per tali non soltanto gli organismi di autoregolamentazione nazionali, ma altresì le articolazioni territoriali e relativi consigli di disciplina.

Agli Organismi di Categoria Nazionali (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Ordine Nazionale dei Consulenti Del Lavoro, Ordine Nazionale Forense e Consiglio Nazionale del Notariato), con l’entrata in vigore del detto provvedimento di modifica, viene attributo un ruolo centrale per la definizione e l’adozione delle procedure di valutazione del rischio, che i propri iscritti saranno tenuti a seguire, e degli adempimenti conseguenti.

Ne deriva che l’intera procedura fin qui dettagliatamente regolamentata dalla norma, sarà riscritta, nella portata e nella sua applicazione pratica, dall’organismo di categoria (previo consultazione con UIF e Comitato di Sicurezza Finanziaria); dalla verifica del rischio agli adempimenti di adeguata verifica e conservazione della documentazione, fino alla definizione delle ipotesi al ricorrere delle quali tali adempimenti potranno essere del tutto omessi od eseguiti con procedure semplificate.

Ma cosa cambia per i singoli ODCEC ?

Fino al 3 luglio 2017, agli organismi territoriali, in tale ambito, sostanzialmente erano attribuite tre funzioni:

  • Obbligo di provvedere alla formazione del proprio personale in materia di antiriciclaggio;
  • Facoltà di trasmettere, per conto dei propri iscritti, le segnalazione di operazioni sospette (stante l’operatività del protocollo di intesa siglato tra CNDCEC e UIF);
  • Attività di verifica dell’osservanza degli adempimenti antiriciclaggio dei propri

Le funzioni di verifica degli adempimenti effettuati dai propri iscritti, sono tuttavia restate per lo più inattuate da parte degli Odcec, un po’ per la carenza di personale da destinare a tale compito, un po’ nella consapevolezza che il rapporto con i propri iscritti, stante la ben nota idiosincrasia dei professionisti verso questa materia, si sarebbe inasprito oltre misura.

Dal 4 luglio 2017 tuttavia anche i singoli Odcec dovranno misurarsi con le nuove attribuzioni che il Legislatore ha inteso demandare (recependo le considerazioni di derivazione Europea), per avviare un processo di assimilazione degli organismi di autoregolamentazione con le autorità di vigilanza di settore (che, come è noto, hanno prerogative finanche ispettive e sanzionatorie nei confronti dei propri associati).

Per gli Odcec (e per i relativi componenti), sono sorte pertanto precise responsabilità in ambito di

  • Formazione dei propri iscritti in materia di antiriciclaggio
  • Controllo dell’osservanza degli obblighi di propri iscritti

A rendere particolarmente cogente il ruolo di controllo è l’introduzione della disposizione che rende obbligatoria la comunicazione periodica del numero delle attività di verifica svolte e del numero di procedimenti disciplinari avviati e/o conclusi, dati che dovranno necessariamente far confluire i singoli Odcec ed i singoli Consigli di Disciplina all’Ordine Nazionale che sarà poi tenuto alla comunicazione cumulativa al Comitato di Sicurezza Finanziaria, al MEF ed al Ministero della Giustizia).

In materia di collaborazione attiva (intendendo con tale locuzione un obbligo di comunicazione), è stato previsto l’ulteriore specifico obbligo di informare direttamente lo UIF (per la cui inosservanza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro) di qualsivoglia operazione che sia ritenuta correlata a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui si venga a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni1.

In definitiva, il quadro che è venuto a formarsi prevede quindi tre differenti tipologie di obblighi:

  • Obblighi di vigilanza (con la previsione di adottare provvedimenti sanzionatori a carico dei professionisti inadempienti, il che potrebbe comportare una duplicità di sanzioni: da quelle antiriciclaggio a quelle disciplinari),
  • Obblighi consultivi,
  • Obblighi di collaborazione attiva (per le segnalazioni ricevute dai propri iscritti e per quelle che, autonomamente, si riterrà di dover effettuare).

Il provvedimento legislativo non contempla applicazione di sanzioni amministrative per l’Odcec che non ottempera ai propri doveri, ma è del tutto evidente che la responsabilità per i componenti dei Consigli si possa riverberare sia in ambito deontologico, che in ambito civile e penale per casistiche che possano scaturire dall’inadempimento avvenuto nell’espletamento della carica ordinistica.

 

FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ORDINI TERRITORIALI

funzioni degli ordini territoriali dei commercialisti

 

FUNZIONI E COMPETENZE DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

funzioni degli ordini territoriali dei commercialisti

 

A cura di Vito Dulcamare e Massimiliano De Bonis

5 settembre 2017

 

NOTE

1 Durante i lavori parlamentari, le categorie professionali interessate hanno inutilmente cercato far proporre un emendamento per eliminare il predetto obbligo, giustificando la richiesta con il fatto che, per gli organi di autoregolamentazione, la disciplina antiriciclaggio non prevede alcun obbligo diretto di trasmissione di dati ed informazioni all’UIF.

 

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