L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile in caso di eliminazione di attività rivelatesi inesistenti.
Correzione di errori contabili: il caso
Nel caso specifico, la società aveva ceduto - nel 2006 - una partecipazione totalitaria, contabilizzando un provento assoggettato a tassazione.
I proventi ricevuti erano stati investiti in attività finanziarie, ma nel 2018 la società aveva scoperto che la documentazione bancaria era stata contraffatta dal consulente, presentando conseguentemente denuncia alla Procura della Repubblica.
Vista l’inesistenza accertata di attività finanziarie erroneamente contabilizzate, applicando le regole previste dal documento OIC 29 per la correzione degli errori contabili rilevanti, la società ha quindi stornato tali attività nel bilancio 2018.
Correzione di errori contabili: aspetti generali
La soluzione in materia, indicata dall'Agenzia Entrate nella recente risposta ad interpello 10.10.2019, n. 407, tiene conto di quanto previsto dai principi contabili, e deve essere anche confrontata – per i derivanti effetti tributari – con i principi affermati nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 24.09.2013.
In tale pronuncia di prassi, si sono esaminate le problematiche relative ai casi in cui, nel rispetto delle raccomandazioni dei principi contabili (OIC 29 e IAS 8), il contribuente proceda alla correzione di errori derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi o positivi nel corretto esercizio di competenza, con i relativi effetti sul conto economico.
Al riguardo si sottolinea che i contribuenti possono procedere alla correzione di eventuali errori contabili derivanti da:
- mancata imputazione di componenti negativi nel corretto esercizio di competenza;
- mancata imputazione di componenti positivi nel corretto esercizio di competenza.
I principi contabili prevedono delle metodologie di correzione degli errori commessi nella redazione di uno o più bilanci degli esercizi precedenti; i corrispondenti componenti reddituali non possono però assumere, in termini generali, un’immediata rilevanza fiscale.
In particolare, la circolare n. 31/E citata ha però precisato che valgono i principi applicabili con riferimento all’ipotesi di rettifica, da parte degli organi di controllo, per violazione del principio di competenza: il contribuente deve quindi avere la possibilità di recuperare la maggiore imposta indebitamente corrisposta mediante gli strumenti, e nei termini, che il sistema fiscale gli mette a disposizione.
Come si vedrà, le indicazioni fornite nella pronuncia dell’Agenzia riguardano nello specifico una determinata “gamma” di erronee rappresentazioni contabili (quelle, appunto, che riguardano la competenza dei fatti economici).
Per gli errori ulteriori, occorre trovare una soluzione sulla base delle indicazioni dei principi contabili (avendo a mente che il reddito di impresa si conforma – salve alcune ipotesi derogatorie - al risultato di bilancio).
Ipotesi di erroneità
Per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, gli errori contabili, da non confondersi con i cambiamenti di stima, né con i cambiamenti di principi contabili:
- consistono nella impropria o mancata applicazione di un principi