I principi contabili IOC 12 e IOC 29 dettano le regole di contabilizzazione dei costi, e degli eventuali scostamenti, derivanti dal welfare aziendale.
I premi riservati ai lavoratori possono essere contabilizzati, a scelta del redattore del bilancio, o tra i costi del personale dipendente nelle specifiche voci del conto economico, ovvero rilevati nella voce accesa ai fondi previo rituale accantonamento.
Normativa di riferimento su premi e welfare aziendale
Come noto, la Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 160-162) la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 28 e 161) hanno inciso profondamente sulla disciplina di favore sulle retribuzioni premiali (premi di risultato e somme derivanti dalla partecipazione agli utili) e sul welfare aziendale.
Tale normativa, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 182-189), prevede l’applicazione, in via strutturale, di un regime fiscale di favore sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di premi di risultato, collegati ad incrementi di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale o territoriale), ovvero sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
La circolare n. 5/E del 29/03/2018, diramata dall’Agenzia delle Entrate d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito chiarimenti in relazione alle modifiche apportate dal Legislatore.
Legge di Stabilità 2016 e premi aziendali
In estrema sintesi ([1]) la disciplina, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 182-189), prevede l’applicazione, in via strutturale, di un regime fiscale di favore sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti, con redditi complessivi non superiori ad € 80.000,00, a ti