Non è emendabile l’opzione di adeguamento agli studi di settore. E’ questa la conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione in una sentenza di novembre 2019. Facciamo chiarezza in questo contributo.
Opzione di adeguamento agli studi di settore: i fatti di causa
A seguito di controllo automatizzato effettuato ex art. 36 bis dpr 600/73, veniva emessa cartella di pagamento per l’iscrizione a ruolo di 122.734,79 euro per Ires, Irap, Iva, quale adeguamento alle risultanze dello studio di settore. Avverso tale cartella proponeva ricorso il contribuente deducendo che la notifica era inesistente e che la dichiarazione dei redditi da cui scaturiva la pretesa fiscale, sia pure dopo la notifica della cartella, era stata emendata in quanto la scelta di adeguamento agli studi di settore era conseguenza di un errore dell’intermediario che aveva trasmesso all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione diversa da quella concordata.
I giudici tributari di primo grado respingevano il ricorso.
A seguito di appello del contribuente, la Commissione Regionale del Lazio respingeva il gravame ritenendo valida la notifica della cartella e nel merito rilevava la tardività della dichiarazione integrativa presentata dal contribuente.
Proponeva ricorso in Cassazione il contribuente.
Le ragioni della Corte
Per la Corte appare inammissibile il motivo con cui si censura la sentenza della commissione Regionale del Lazio per vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cpc, non avendo ritenuto emendabile la dichiarazione del contribuente inficiata da errore materiale.
“Sebbene in via generale le denunce dei redditi costituis