Libro giornale e inventari non si stampano più. Come si versa il bollo?

Possibilità di non stampare anche il libro giornale e inventari. Tra i problemi sollevati in merito, quello delle modalità di assolvimento del bollo

Libro giornale e inventariLibro giornale e inventari

Possibilità di non stampare anche il libro giornale e inventari, imposta di bollo.

Come noto, il cd Decreto Crescita (D.L. 34/2019) ha esteso a tutti i libri contabili la facoltà di non procedere alla stampa “fisica”, salvo espressa richiesta dei verificatori del fisco, facoltà originariamente introdotta solo riguardo ai registri IVA. [Per approfondimenti si veda: Stampa di registri e libri contabili: come sono cambiate le regole dopo il DL Crescita ]

Tra i problemi sollevati in merito, quello delle modalità di assolvimento del bollo. Per questo motivo, il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il 17 gennaio 2020 un documento rubricato “Nuove deroghe all’obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo”. CommercialistaTelematico aveva già affrontato l’argomento con un intervento di Nicola Forte: Libro giornale e libro inventari: imposta di bollo senza la stampa su supporti cartacei

 

Imposta di bollo

Nonostante non ci si trovi in presenza di una conservazione sostitutiva della contabilità e, quindi, non sussista alcun obbligo normativo in tal senso, secondo i commercialisti sembrerebbe consigliabile liquidare l’imposta di bollo in base alle registrazioni e versarla in un’unica soluzione mediante il modello F24 telematico.

Tuttavia, chi volesse effettuare una periodica stampa virtuale dei libri contabili, in formato PDF, può versare l’imposta di bollo anche in funzione del numero di pagine (generate al momento della stampa in PDF), utilizzando per il pagamento il modello F23.

Viceversa, la possibilità di assolvere l’imposta mediante apposizione dell’apposito contrassegno resta valida solo nel caso di stampa dei libri contabili (libro giornale ed inventari) su carta. Entro i consueti termini di scadenza (ovvero i 3 mesi successivi alla scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi).

 

Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libro giornale e inventari

 

Ecco di seguito la parte dedicata al bollo da apporre per i libri contabili contenuta nel citato documento del Cndcec:

 

<<Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono diversamente disciplinate in funzione del fatto se la contabilità è tenuta in modalità cartacea, ovvero su supporto informatico. Per i registri e libri tenuti su supporto cartaceo, l’imposta è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro per le società che versano la tassa di concessione governativa in misura forfettaria. Euro 32,00 euro per tutti gli altri soggetti.
In tal caso l’imposta può essere assolta con due diverse modalità:
– attraverso il pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia apposito contrassegno;
– mediante pagamento tramite modello F23.
L’imposta, in tal caso, va versata prima dell’utilizzo del libro o di ciascun blocco di 100 pagine.

 

Strumenti informatici

Per la contabilità tenuta con strumenti informatici, l’imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, nella medesima misura indicata per la contabilità analogica.
Come evidenziato dalla risoluzione dell’Agenzia delle entrate 9 luglio 2007, n. 161/E, per “registrazione” si deve intendere ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. Pertanto, se si guarda al libro degli inventari per accadimento contabile deve intendersi la registrazione relativa a ciascun cespite, mentre per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito ad ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate.
In ipotesi di tenuta e conservazione digitale della contabilità, l’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 prevede che l’imposta sia assolta in un’unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online.

 
Tempistica

Ai sensi del comma 2 del cit. art. 6 “il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio”. In proposito, è utile ricordare quanto affermato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 28 aprile 2015, n. 43/E secondo cui per “anno” si deve intendere l’anno solare e l’imposta va calcolata in relazione a tale periodo. Ne consegue che, in applicazione delle disposizioni introdotte con il D.M. 17 giugno 2014, il versamento relativo ai documenti informatici emessi o utilizzati nell’anno deve essere effettuato entro il 30 aprile (ovvero il 29 aprile per gli anni bisestili).>>.

 

21 gennaio 2020

Vincenzo D’Andò

 

Questa notizia è tratta dal Diario Quotidiano pubblicato oggi su CommercialistaTelematico

 

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