Semplificazioni a tutto tondo per i contribuenti che potranno anche “non stampare” la documentazione contabile sino a quando non verrà loro richiesto, senza per questo inficiare la regolarità della tenuta della loro contabilità.
Registri contabili: stampa cartacea solo su richiesta?
In sintesi, è questa una delle tante novità contenute nel Decreto Crescita (DL n.34/2019), e, nello specifico, introdotta in sede referente durante la conversione nella Legge n. 58 del 28 giugno 2019.
La novità in commento prevede che possa essere considerata regolare la tenuta di qualsiasi registro contabile, con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, anche se in difetto di trascrizione su un supporto cartaceo.
Nello specifico, con il Decreto Crescita è stata estesa a “tutti i registri contabili” – e, dunque, non solo per i registri Iva – aggiornati con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, la possibilità di procedere alla stampa cartacea solo all’atto di un controllo o su specifica richiesta di un organo procedente.
In particolare, la novità legislativa è stata prevista dall’articolo 12-octies della Legge n.58/2019 di conversione del Decreto Crescita, il quale modifica direttamente l’articolo 7, comma 4-quater del DL n.357/1994, estendendo a tutti i registri contabili tenuti con sistemi elettronici la possibilità di procedere alla stampa cartacea del loro contenuto soltanto all’atto del controllo e a seguito di specifica richiesta, in tal senso, da parte dell’organo procedente.
La regolare tenuta dei libri contabili
E’ ampliata con questo intervento normativo, dunque, la rosa dei libri e registri co