In questo articolo proponiamo il punto della situazione sulle problematiche inerenti la contribuzione previdenziale (INPS) dei soci di società di capitali, ascoltando la voce del Legislatore, quella dell’INPS e segnalando i principali interventi della giurisprudenza di Cassazione
In materia di obblighi relativi alla contribuzione previdenziale dei soci di società di capitali citiamo l’art. 1, comma 1, della lontana L. 22 luglio 1966, n. 613, che così recita:
“1. L’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell’articolo seguente”.
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Soggetti obbligati all’iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali INPS
Il successivo art. 29, della L. 3 giugno 1975, n. 160 (così come sostituito dall’art. 1, comma 203, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), ha stabilito che l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali dell’INPS, di cui alla precedente L. n. 613/1966, è presente per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di S.R.L.;
- partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Inoltre, l’art. 1, comma 208, della nominata L. n. 662/1996, ha stabilito:
“1. 208. Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.
Spetta all’Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente…….”
Contribuzione previdenziale dei soci di società di capitali: l’intervento del legislatore previdenziale
Dinnanzi a difformi orientamenti giurisprudenziali sul precedente art. 1, comma 208, della L. n. 662/1996, è intervenuto il legislatore previdenziale che, con l’art. 12, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto una norma di interpretazione autentica, disponendo che:
“L’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti,