Gli indici della crisi: come calcolare il DSCR secondo i 2 approcci CNDCEC

Questo articolo vuole rappresentare una mini-guida per il calcolo del DSCR (Debt Service Coverage Ratio) prospettico a sei mesi secondo le indicazioni contenute nel documento predisposto dal CNDEC ai sensi dell’art. 13 co. 2 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII) ancora in attesa di approvazione dal Ministero dello Sviluppo Economico.

CNDCEC: tutti gli indici della crisi

 

Per completezza, si rammentano tutti gli indici della crisi elaborati dal CNDCEC:

 

  1. patrimonio netto negativo o, per le società di capitali, al di sotto del limite di legge;
     
  2. DSCR (Debt Service Coverage Ratio), a sei mesi inferiore a 1;
     
  3. qualora non sia disponibile il DSCR, superamento congiunto delle soglie previste per i seguenti cinque indici:
     

    • sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
       
    • adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
       
    • ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
       
    • liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
    • indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.

 

 

Sequenza gerarchica progressiva degli Indici della Crisi d’Impresa

Si rammenta inoltre, come  già trattato in un precedente contributo (Gli indici di allerta del Codice della crisi e dell’insolvenza), che il sistema di indici deve essere applicato sulla base di una precisa sequenza gerarchica progressiva in cui il superamento del valore soglia del primo indice (patrimonio netto negativo) rende ipotizzabile la presenza della crisi.

Viceversa, in assenza di superamento dei valori soglia del primo indice, si passa alla verifica del superamento del valore soglia del secondo indice (DSCR).

Se tale indice non è disponibile o attendibile, si passa all’analisi congiunta dei valori soglia dei successivi 5 indici.

Nel caso in cui gli ultimi 5 indici superino i valori soglia, si rende ipotizzabile lo stato di crisi.

In caso di superamento dei valori soglia degli indici scatta l’obbligo di segnalazione in capo al collegio sindacale ed al revisore al nuovo organismo di composizione della crisi (OCRI).

 

Il DSCR (Debt Service Coverage Ratio)

Soffermandoci sul DSCR, preliminarmente va ricordato che il suo utilizzo come indice della crisi è ammesso a condizione che gli organi di controllo non ritengano inaffidabili i dati assunti per il calcolo, secondo il proprio giudizio professionale, a partire dal budget di tesoreria usato ai fini della costruzione dei flussi di cassa rilevanti.

Il DSCR non è altro che il rapporto tra i flussi di cassa “liberi” generati dalla gestione operativa disponibili al rimborso dei debiti previsti.

In pratica, è il rapporto fra il reddito operativo netto (o flusso di cassa derivante dalla gestione operativa) e le rate dei debiti finanziari compreso il leasing.

Valori dell’indice superiori all’unità (flussi > rimborsi), denotano la stimata capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di sei mesi, valori inferiori ad uno la relativa incapacità.

Appare evidente che un valore uguale o molto prossimo all’unità non è per niente rassicurante, in quanto l’impresa è sostanzialmente paralizzata per quanto riguarda gli investimenti di medio-lungo termine.

Per il calcolo del DSCR possono essere alternativamente seguiti due approcci basati su budget di tesoreria.

 

 

Come calcolare il DSCR: approccio

Il DSCR deriva da un budget di tesoreria, redatto dall’impresa, che rappresenti le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi sei mesi.

Da tale budget si ricavano il numeratore e il denominatore dell’indice:

 

  • al denominatore si sommano le uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori). Il rimborso è inteso come pagamento della quota capitale contrattualmente prevista per i successivi sei mesi;
     
  • al numeratore si sommano tutte le risorse disponibili per il suddetto servizio al debito, dati dal totale delle entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi, incluse le giacenze iniziali di cassa, dal quale sottrarre tutte le uscite di liquidità previste riferite allo stesso periodo, ad eccezione dei rimborsi dei debiti posti al denominatore.

 

Per il calcolo del numeratore si tiene quindi conto anche della gestione degli investimenti e della gestione finanziaria.

Nell’ambito di quest’ultima, rilevano anche i flussi attivi derivanti dalle linee di credito non utilizzate delle quali, nell’orizzonte temporale di riferimento, si renda disponibile l’utilizzo.

Con riferimento alle linee autoliquidanti, esse dovrebbero essere considerate fruibili per la sola parte relativa ai crediti commerciali che, sulla base delle disposizioni convenute, sono ‘anticipabili’.

 

 

Come calcolare il DSCR: 2° approccio

Il calcolo è effettuato mediante il rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei sei mesi successivi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi sei mesi.

 
Il numeratore

 

Al numeratore, costituito dai flussi al servizio del debito, vanno inseriti:

 

  1. i flussi operativi al servizio del debito.
    Essi corrispondono al free cash flow from operations (FCFO o flusso di cassa operativo) dei sei mesi successivi, determinato sulla base dei flussi finanziari derivanti dall’attività operativa applicando il principio OIC 10 (§§ da 26 a 31), deducendo da essi i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti (§§ da 32 a 37 dell’OIC 10).
    A tal fine non concorrono al calcolo dei flussi operativi gli arretrati di cui alle lett. e) e f);
     
  2. le disponibilità liquide iniziali;
     
  3. le linee di credito disponibili che possono essere usate nell’orizzonte temporale di riferimento.
    Con riferimento alle linee autoliquidanti esse dovrebbero essere considerate fruibili per la sola parte relativa ai crediti commerciali che, sulla base delle disposizioni convenute, sono ‘anticipabili’.

 

Il denominatore

 

Il denominatore corrisponde al debito non operativo che deve essere rimborsato nei sei mesi successivi.

Esso è costituito da:

 

  1. pagamenti previsti, per capitale ed interessi, del debito finanziario;
     
  2. debito fiscale o contributivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non corrente e cioè debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze di legge (e pertanto è o scaduto ovvero oggetto di rateazioni), il cui pagamento, anche in virtù di rateazioni e dilazioni accordate, scade nei successivi sei mesi;
     
  3. debito nei confronti dei fornitori e degli altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti della fisiologia.
    Nel caso di debito derivante da piani di rientro accordati dai fornitori/creditori, rileva la parte di essi, comprensiva dei relativi interessi, che scade nei sei mesi.

 

Le linee di credito in scadenza nei sei mesi successivi, sono collocate al denominatore salvo che se ne ritenga ragionevole il rinnovo o il mantenimento.

La scelta tra i due approcci è rimessa agli organi di controllo e dipende dalla qualità ed affidabilità dei relativi flussi informativi.

Ai fini del calcolo del DSCR l’orizzonte temporale di sei mesi può essere ampliato alla durata residua dell’esercizio se superiore a sei mesi, se ciò rende più agevole ed affidabile il calcolo del DSCR.

In ogni caso, numeratore e denominatore devono essere tra di loro confrontabili.

 

Vi è da considerare che, per calcolare il numeratore del DSCR, l’incasso dei crediti liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione, diversa dagli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto, andrebbe portato in conto al momento della scadenza prevista e, se scaduta, come pagamento a pronti.

 

 

Ritardo fisiologico nel pagamento

Con riferimento al punto f), un pagamento differito può considerarsi “fisiologico” quando risultino confermate tutte le seguenti condizioni:

 

  1. non comporti reazione da parte del fornitore mediante azioni volte alla riscossione o alla pretesa degli interessi moratori;
     
  2. il fornitore prosegua regolarmente le forniture (senza condizionarle a pagamenti a pronti delle forniture);
     
  3. la gestione della supply chain intervenga senza interruzioni ovvero il sistema di organizzazioni, persone, attività, informazioni e risorse coinvolte nel processo atto a trasferire o fornire un prodotto o un servizio dal fornitore al cliente continui a funzionare.

 

Il documento del CNDEC precisa che quanto sopra riportato con riferimento al ritardo “fisiologico” prescinde del rispetto dei termini fissati dal d.lgs. n. 231/2002 (lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

In tal caso peraltro gli interessi moratori ex legge, anche se non richiesti dal fornitore, sono portati in conto per la costruzione del DSCR.

Tale deroga non opera in relazione al disposto del d.l. n. 1/2012 convertito nella L. n. 27/2012 (prodotti agricoli deteriorabili e di altri prodotti agricoli ed alimentari), al d.lgs n. 192/2012 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, salvo per i conferimenti di prodotti agricoli da parte dei soci.

 

 

Affidabilità o meno del DSCR

Le procedure di costruzione ed utilizzo del modello quantitativo di previsione dei flussi dell’impresa devono essere controllabili e adeguati alla complessità ed alle dimensioni dell’impresa.

Sono normali gli scostamenti tra i dati stimati e quelli consuntivi; tale scostamento non è, di per sé, sintomatico di scarsa affidabilità della costruzione dei dati prognostici.

Si rammenta che vi è l’ipotesi in cui il DSCR non è ritenuto attendibile dall’organo di controllo.

Infatti, trattandosi di indicatore prospettico, è basato sui flussi di cassa previsti dei successivi sei mesi e quindi presuppone una stima di tali grandezze, introducendo di conseguenza un elemento calcolato sulla base di parametri soggettivi non sempre attendibili.

Con molta probabilità le piccole imprese non hanno una struttura gestionale ed organizzativa adeguata per poter dare una stima affidabile del DSCR.

 

 

Gli indici settoriali di crisi d’impresa

Per questo motivo, se il DSCR non è disponibile o non è sufficientemente affidabile, il CNDEC ha indicato 5 indici “a consuntivo” le cui soglie di allerta sono differenziate per 10 settori di attività: i c.d. “indici di settore” che costituiscono il secondo gruppo di indici elaborati dal CNDCEC sopra riportati.

 

 

A cura di Giuseppe Lazzano

Martedì 3 dicembre 2019

 

 

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