Bonus Bebè 2019: necessario ISEE entro il 31 dicembre

Tempo fino al 31 dicembre per non perdere il diritto alla corresponsione del cd. “Bonus Bebè”: l’INPS segnala come per interrompere la sospensione derivante dalla mancanza dell’ISEE 2019 i soggetti beneficiari dovranno presentare la DSU entro il 31 dicembre prossimo.
In caso di mancata presentazione le conseguenze saranno diverse a seconda che il bonus sia richiesto per l’anno 2017 oppure per gli anni 2018 e 2019.

Le disposizioni sul bonus bebè

bonus bebè 2019 isee entro 31 dicembreCon il Messaggio n. 4144 del 13 novembre 2019 l’INPS ha ricordato il termine ultimo per rinnovare l’ISEE 2019 al fine di ottenere l’erogazione delle mensilità per l’anno 2019 dell’assegno di natalità (cd. bonus bebè 2019) di cui:

  • all’articolo 1, commi 125-129 della L. n. 190/2014, che prevede un assegno corrisposto mensilmente per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, e fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione;
  • all’articolo 1, commi 248-249 della L. n. 205/2017, che prevede un assegno per ogni figlio nato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018, per il primo anno di vita/ingresso in famiglia del bambino.

Il D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito dalla L. n. 136/2018, con l’articolo 23-quater ha poi previsto che l’assegno di natalità sia riconosciuto anche per i figli nati o adottati tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.

 

Bonus Bebè: regimi differenti a seconda della data di nascita/ingresso del bambino

Infatti, per i soggetti per i quali il diritto sorge entro il 31 dicembre 2017 l’assegno è valido per 3 anni (quindi fino al 2020), mentre per i soggetti che maturano il diritto nel 2018 o nel 2019 l’assegno può essere corrisposto per un solo anno dalla nascita/ingresso del bambino.

 

DSU e ISEE per il Bonus Bebè 2019

L’ISEE è requisito necessario per la corresponsione dell’assegno

Fermo restando quanto detto finora e tutti gli altri requisiti di accesso previsti dalla normativa, al fine di poter godere di tale beneficio, i soggetti richiedenti e che si trovano in possesso di tutti i requisiti, dovranno presentare preliminarmente una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), all’interno della quale devono essere presenti anche i dati del figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo, per il quale viene richiesto il beneficio.

L’istituto previdenziale con il Messaggio n. 4144/2019 fornisce istruzioni più chiare per l’elaborazione della DSU e conseguentemente dell’ISEE in quanto a seguito di alcune verifiche è risultato che molti utenti – pur avendo presentato la domanda per eventi avvenuti nel 2018 – non hanno provveduto alla presentazione dell’ISEE per l’anno 2019 e che l’erogazione per l’anno 2019 è stata perciò sospesa.

Infatti, l’INPS ha ricordato che la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge previsto:

  1. non solo per l’accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione;
  2. ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo.

 

Presentazione DSU entro il 31 dicembre 2019

Per poter ricominciare a ricevere i pagamenti per il Bonus Bebè 2019 è necessario che gli utenti presentino la DSU per l’anno in corso entro e non oltre il 31 dicembre 2019: tale adempimento è infatti necessario ai fini del rilascio dell’ISEE minorenni 2019, presupposto per ottenere la successiva corresponsione dell’assegno di natalità.

 

Mancata presentazione DSU per l’assegno di natalità

Nel caso di mancata presentazione della DSU entro il termine massimo del 31 dicembre 2019, la situazione cambia a seconda della Legge che garantisce la spettanza del Bonus Bebè:

  1. se il beneficio spetta sulla base della L. n. 205/2017, si avrà come conseguenza la perdita delle mensilità di competenza del 2019 e la decadenza della domanda di assegno inizialmente presentata;
  2. se il beneficio spetta sulla base della L. n. 190/2014 e l’utente è ancora in possesso dei requisiti di legge, egli potrà domandare nuovamente l’assegno nel 2020 per il periodo residuo, senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2019 e con decorrenza del beneficio dalla data di presentazione della nuova domanda.

Si ricorda a tal proposito che la fruizione del beneficio di cui alla L. n. 190/2014 può essere richiesta solamente per gli eventi avvenuti nell’anno 2017, stante la durata triennale della prestazione prevista da tale legge.

Differente è invece il caso di decadenza della domanda per mancato rinnovo dell’ISEE nel 2019 riferita ad eventi avvenuti nel 2018 (e quindi interessati da quanto previsto dalla L. n. 205/2017): in tale circostanza non sarà più possibile presentare una nuova domanda nel 2020 stante la durata annuale della prestazione prevista da tale Legge.

 

Dichiarazione per il 2020

Per i soggetti aventi diritto all’assegno nell’anno 2020, per eventi avvenuti nel corso dell’anno 2019 (ex l. n. 205/2017), essi saranno invitati a presentare tempestivamente una DSU a partire dal 1° gennaio 2020, allo scopo di consentire all’Istituto Previdenziale la verifica della permanenza dei requisiti di legge e al contempo garantire la contestuale erogazione delle mensilità di assegno spettanti per l’anno 2020.

 

Chi deve rinnovare l’ISEE per Bonus Bebè dal 1/1/2020

Ricapitolando meglio, dovranno rinnovare l’ISEE dal 1° gennaio 2020:

  1. sia i beneficiari dell’assegno ai sensi del D.L. n 119/2018 per gli eventi avvenuti nel 2019 (beneficio annuale);
  2. sia i beneficiari dell’assegno ai sensi della L. n. 190/2014 per gli eventi avvenuti nel 2017 (beneficio triennale).

 

Qualche esempio di decadenza del Bonus Bebè

L’INPS per chiarire meglio la questione della decadenza, fa diversi esempi.

Nascita di un figlio avvenuta a maggio 2018.

Si fa l’esempio di una DSU risalente a giugno 2018, con domanda di assegno di natalità (ex L. n. 205/2018) a luglio 2018.

L’assegno viene percepito normalmente fino a dicembre 2018.

Nel 2019 tale soggetto non presenta la DSU, con conseguente sospensione delle mensilità di assegno relative all’anno 2019.

In tal caso:

  1. se l’utente presenta la DSU entro il 31 dicembre 2019 la domanda viene riattivata e riprende normalmente l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con recupero delle mensilità arretrate;
  2. se l’utente non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2019, la domanda decade e le mensilità per l’anno 2019 non possono più essere corrisposte.

 

A cura di Antonella Madia

Venerdì 6 Dicembre 2019