Qualora la contabilità sia omessa o non sia stata presentata la dichiarazione annuale dei redditi e Iva è consentito all’Agenzia delle entrate utilizzare lo strumento dell’accertamento induttivo.
L’accertamento induttivo è ammissibile anche qualora la contabilità sia omessa o non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi e Iva.
L’amministrazione finanziaria non è vincolata al metodo da utilizzare ma può scegliere nell’ambito dei criteri scelti dalla legge quello più utile ai fini accertativi.
Il principio è contenuto nella recente ordinanza della Cassazione (n. 26369/2019) da cui emerge che una eccezione fondata sulla correttezza formale di un atto di accertamento non può giustificarne il successivo annullamento.
Potere impositivo e accertamento induttivo: normativa
L’art. 39 del Dpr 600/1973 disciplina il potere di accertamento dell’ufficio finanziario che, in presenza di irregolarità contabili meno gravi di cui al primo comma, può procedere ad accertamento analitico, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente, mentre allorché riscontri un’inattendibilità globale delle scritture contabili è autorizzato ai sensi del successivo secondo comma a procedere al metodo induttivo.
In particolare, l’ufficio finanziario può procedere all’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2, prescindendo dalle scritture contabili e dalle risultanze del bilancio avvalendosi anche di dati e not