Il contraddittorio è un principio ormai acquisito nelle procedure tributarie, che consente l’ingresso “sistematico” nei procedimenti delle ragioni del contribuente. Come si dirà, il D.L. n. 34/2019 ne ha previsto l’obbligo generalizzato.
Inoltre, secondo una recente ordinanza della Cassazione, in assenza di contraddittorio non si determina automaticamente la nullità dell’atto, gravando sul contribuente l’onere di dimostrare che le ragioni che avrebbe potuto far valere non sono pretestuose.
In questo articolo vediamo anche le prospettive rispetto ai nuovi ISA.
Il contraddittorio è un principio ormai acquisito nelle procedure tributarie, che consente l’ingresso “sistematico” nei procedimenti delle ragioni del contribuente.
Nel nostro ordinamento, il contraddittorio ha una lunga storia legata allo sviluppo della normativa fiscale, alla generalizzazione di procedure come l’accertamento con adesione, nell’avvento dello Statuto del contribuente e nell’obbligo di conformarci al diritto comunitario.
Da ultimo, come si dirà, il D.L. n. 34/2019 ha previsto in via generale l’obbligo di contraddittorio tra contribuente e fisco.
Già anteriormente alle ultime innovazioni, però, per i tributi armonizzati (e quindi per l’IVA), il contraddittorio preventivo tra le parti era ritenuto obbligatorio, con riferimento sia alle attività di controllo in loco, sia ai controlli “a tavolino”.
In assenza di contraddittorio, tuttavia, non si determina automaticamente la nullità dell’atto, gravando sul contribuente l’onere di dimostrare che le ragioni che avrebbe potuto far valere non sono pretestuose (Cass. 01.08.2019, n, 20747).
Il contraddittorio tra contribuente e fisco: aspetti generali
Il contraddittorio tra contribuente e fisco, secondo le SSUU della Cassazione (sentenza n. 18184 del 29.07.2013):
“costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva”.
Ciò è stato riaffermato da sentenze successive, come Cass. 10.5.2017, n. 11471.
Secondo la giurisprudenza della Corte UE, il rispetto del contraddittorio nell’ambito del procedimento amministrativo (comprensivo di quello tributario) costituisce, quale manifestazione del diritto alla difesa, un principio fondamentale dell’ordinamento europeo, da applicarsi in ogni situazione in cui venga emanato un atto sfavorevole a un determinato soggetto.
In queste situazioni, il destinatario del provvedimento deve, a pena di invalidità dello stesso, essere messo preventivamente in condizione di far valere il proprio punto di vista.
Ciò è espressamente previsto dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Carta di Nizza), cui l’Italia si deve attenere come Stato membro dell’Unione.
La verifica fiscale
La possibilità di esercitare il diritto di contraddittorio è particolarmente importante per chi subisca un’attività di controllo (verifica) presso il luogo di esercizio dell’attività.
In tale sede, il contribuente ha il diritto di manifestare le proprie ragioni ai verificatori, che devono verbalizzare il suo intervento (eventualmente supportato da un consulente).
La mancata contestazione dell’operato dell’ufficio (o della Guardia di finanza) nella verifica fiscale può essere assimilata a una sostanziale accettazione del contenuto del verbale.
Né la mancata contestazione da parte del contribuente, né la sua mancata partecipazione al contraddittorio, dovrebbero però essere comportare l’applicazione di “sanzioni improprie”, alla luce sia dei principi comunitari, sia del diritto inviolabile alla difesa del contribuente stesso (art. 24 Cost), che non dovrebbe essere indotto a rendere dichiarazioni a lui sfavorevoli (in ambito penale, l’imputato ha il diritto di non rispondere in sede di interrogatorio, ex art. 64 c.p.p.).
Quando si chiudono le attività di controllo in loco, dalla consegna del p