Bonus Investimenti Sud: attenzione alla scadenza del 31 dicembre 2019

Il Bonus Investimenti per il Sud consiste in un credito d’imposta erogato sulla base di investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in alcune regioni de Mezzogiorno.
Tuttavia il Bonus sta per scadere: vediamo nel dettaglio i termini esatti entro i quali effettuare gli investimenti e richiedere l’agevolazione.

 

Il Bonus Investimenti Sud termina il 31 dicembre 2019

 

L’accumularsi di adempimenti negli ultimi mesi del 2019, tra dichiarazioni fiscali, ISA e altre questioni varie, rischia di far dimenticare che il 31 dicembre 2019 cessa di avere vigore il bonus investimenti.

In realtà, almeno fino al 31 dicembre 2010, un credito d’imposta potrà essere attribuito per gli investimenti localizzati nell’ambito territoriale delle ZES, zone economiche speciali istituite in alcune zone del Mezzogiorno.

Per quanto riguarda il preesistente bonus, le imprese e i loro consulenti sono chiamati, quindi, ad effettuare una sorta di monitoraggio sulle posizioni ancora in sospeso per verificare, oltre la conclusione di programmi di investimento autorizzati, anche la fattibilità di accedere concretamente all’agevolazione, tenendo conto le peculiarità di tale disciplina.

Tre sono sostanzialmente le questioni da monitorare:

  • il termine per trasmettere l’istanza di accesso all’agevolazione,
  • il termine per effettuare gli investimenti
  • e il termine di fruizione del bonus.

 

 

1. Ambito temporale del Bonus Investimenti per il Sud

 

bonus investimenti sudIl comma 98 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016), anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 18/2017 di conversione del decreto-legge n. 243/2016, dispone che il credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019.

 

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare si tratta, quindi, degli esercizi dal 2016 al 2019 mentre per i soggetti con periodo d’imposta diverso dall’anno solare, risultano agevolabili gli investimenti realizzati nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, indipendentemente dal periodo di imposta di riferimento.

 

Investimenti effettuati successivamente alla predetta data del 31 dicembre 2019 non potranno, quindi, essere agevolati con il bonus investimenti.

 

 

2. Realizzazione degli investimenti nel Mezzogiorno

 

Per la determinazione dell’investimento si applicano:

  • per quanto riguarda il costo ammissibile all’agevolazione: le norme previste dal TUIR in materia di costo riconosciuto (art. 110);
  • per quanto riguarda l’effettuazione dell’investimento: le norme previste dal TUIR in materia di competenza (art. 109).

 

Qual è il costo ammissibile per i nuovi beni ammortizzabili

 

Relativamente alla determinazione dell’importo ammissibile, i nuovi beni ammortizzabili, per i quali si chiede l’agevolazione, sono assunti sulla base:

  • del costo di acquisto nel caso di acquisizione dei beni;
  • delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, avuto riguardo ai citati criteri di competenza, per gli investimenti realizzati in economia;
  • del corrispettivo liquidato in base allo stato di avanzamento lavori per quanto riguarda i beni acquisiti con contratto di appalto, indipendentemente dalla durata, ultrannuale o infrannuale, dell’appalto;
  • del costo sostenuto dal concedente (al netto di eventuali spese di manutenzione) per le acquisizioni mediante contratto di locazione finanziaria.

 

Il par. 5 della circolare n. 34/E/2016, conferma l’irrilevanza, ai fini dell’individuazione del costo agevolabile, della maggiorazione del 40% quale super ammortamento; pertanto, un bene del costo di 100 sarà considerato per 140 ai fini dell’ammortamento ma sarà sempre considerato per 100 ai fini della determinazione del credito d’imposta.

 

Il comma 102 della legge n. 208/2015 prevede che il credito di imposta, relativamente alle acquisizioni effettuate dal 1° marzo 2017, è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che il cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline di riferimento.

Poiché l’attribuzione dell’agevolazione è sempre fatta sul costo ammissibile, anche in simili situazioni, quindi, valgono i chiarimenti precedenti circa l’individuazione del costi ammissibile; in pratica, un bene acquistato al prezzo di 100, ha sempre un riferimento di 100 ai fini del bonus anche se sullo stesso bene siano stati concessi altri aiuti de minimis o di Stato.

 

Resta fermo quanto previsto dal comma 101 circa l’obbligo di commisurare il bonus alla quota del costo complessivo dei beni agevolabili, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese.

 

Quando l’investimento si considera effettuato

 

Il concetto di “effettuazione” comporta l’applicazione dei principi generali in tema di competenza previsti dall’art. 109 TUIR, nel senso che consegna, realizzazione, ecc. devono essere effettuate nell’ambito temporale indicato, indipendentemente dall’entrata in funzione dei beni.

 

Pertanto, tenuto conto di quanto previsto nella norma citata:

 

  • le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

 

  • gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell’investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della determinazione dell’investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.

 

Inoltre:

 

  • nell’ipotesi in cui l’investimento venga realizzato attraverso un contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi.
    L’importo dell’investimento che rileva in ciascun periodo agevolato è commisurato, pertanto, all’ammontare dei corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento lavori (S.A.L.), sia che il contratto abbia durata ultrannuale, sia infrannuale.
    Il riferimento alla somma liquidata sulla base del S.A.L., infatti, permette di individuare con certezza la porzione di opera realizzata e quindi agevolabile nell’ambito di ciascun periodo d’imposta.

 

  • per gli investimenti realizzati in economia, i relativi costi sono determinati con riferimento alle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato art. 109.

 

Infine, la citata circolare n. 34/E/2016 chiarisce anche che, tenuto conto delle particolari finalità della norma, non rilevano i diversi criteri di imputazione temporale previsti per i soggetti che applicano gli IAS.

Pertanto, in caso di applicazione del criterio di valutazione del costo ammortizzato, il valore di riferimento del bene agevolabile non è rappresentato dal valore riportato in bilancio, ma dal suo costo d’acquisto, individuato secondo le regole generali degli articoli 109 e 110 del TUIR.

 

 

3. Termine di trasmissione dell’istanza di accesso al Bonus Investimenti Sud

 

Ai sensi del comma 103 della legge n. 208/2015, i soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Secondo quanto previsto dall’art. 3.1. del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia, prot. n. 45080 del 24 marzo 2016, la comunicazione è presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019.

 

Pertanto, il termine del 31 dicembre vale non solo per l’effettuazione dell’investimento ma anche per la trasmissione dell’istanza di accesso all’agevolazione.

 

A tal riguardo, come evidenziato nel par. 6 della circolare n. 34/E/2016, si ricorda che, ai sensi dell’art. 65, par. 6, del Regolamento UE n. 1303/2013, con le risorse del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività 2014-2010” FERS (PON) e dei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS) 2014/2010 delle regioni in cui ai applica l’incentivo, non possono essere finanziati gli investimenti portati materialmente a termine o completamente attuati prima che sia stata presentata dal contribuente la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta.

 

In pratica, mentre per gli investimenti in genere è possibile trasmettere l’istanza di accesso anche dopo l’ultimazione del programma di investimento, purché nel termine del 31 dicembre 2019, per tali particolari tipologie di investimenti (si veda nota 1), invece, l’istanza non può essere trasmessa dopo il completamento del programma di investimento, a pena di inammissibilità.

 

 

4. Termine per la fruizione del Bonus Investimenti Sud

 

La vigente disciplina non prevede un termine finale di utilizzo del credito d’imposta, ma semplicemente un termine iniziale.

 

In particolare, mentre il comma 104 prevede genericamente che il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento, il punto 3.3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia, prot. n. 45080 del 24 marzo 2016, prevede invece che il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.

 

In definitiva, una volta ricevuto l’assenso alla compensazione (c.d. nulla osta alla fruizione), questo può essere fruito, fino ad esaurimento, senza limiti di tempo; pertanto, anche dopo il 31 dicembre 2019.

Unica eccezione a tale regola riguarda taluni beneficiari che hanno avuto accesso alle agevolazioni con risorse a valere sul PON o sui POR; in particolare, si tratta delle PMI in ambiti coerenti con la Strategia di specializzazione intelligente.

Per tali soggetti la fruizione del credito di imposta dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2023, termine di ammissibilità della spesa ai sensi dell’articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

 

 

A cura di Vito Dulcamare

Giovedì 3 Ottobre 2019

 

 

NOTE

 

Nota 1. Per l’individuazione dei progetti in tale ambito, sia consentito il rinvio a V. DULCAMARE, Credito d’imposta per gli investimenti: soggetti interessati al cofinanziamento PON I&C, in www.commercialistatelematico.com del 11 maggio 2018, oltre che al sito del MISE, oltre che per l’individuazione dei progetti (nazionali o regionali) di investimento rientranti in tale ambito, anche per i termini ed eventuali modalità e adempimenti di accesso all’agevolazione.