In realtà occorre precisare che, aldilà del titolo del rigo del prospetto rilasciato dall’Agenzia, “il reddito” degli anni precedenti non è “il reddito ai fini ISA”! L’agenzia infatti non considera il reddito vero e proprio ma applica un conteggio diverso, una formula diversa, vediamo quale…
Nel compilare le dichiarazioni dei redditi e gli ISA molti contribuenti e consulenti hanno potuto constatare che nel formulare il voto della pagella ISA l’Agenzia delle entrate considera anche i redditi dichiarati negli anni precedenti.
Taluni si sono stupiti quando hanno visto che i dati reddituali indicati dall’agenzia delle Entrate relativamente al singolo contribuente non erano corrispondenti a quelli risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata.
In realtà occorre precisare che, aldilà del titolo del rigo del prospetto rilasciato dall’Agenzia, “il reddito” degli anni precedenti non è “il reddito ai fini ISA”!
L’agenzia infatti non considera il reddito vero e proprio ma applica un conteggio diverso, una formula diversa.
Ai fini dell’indicatore di anomalia “reddito negativo per più di un triennio”, il reddito viene quantificato sostanzialmente con il seguente calcolo:
Per gli esercenti attività di impresa il calcolo adottato è il seguente:
Reddito ai fini ISA =
+Ricavi
+ Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso
– [Costo del venduto e per la produzione di servizi + Spese per acquisti di servizi – Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’IRES) + Altri costi per servizi + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.) + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi – “Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro”]
– [Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l’attività dell’impresa – Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone)]
– [Ammortamenti + Accantonamenti]
+ [Risultato della gestione finanziaria – Interessi e altri oneri finanziari + Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni]
+ [Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell’art. 85, comma 1, del TUIR + Altri proventi e componenti positivi + Proventi straordinari – Oneri straordinari];
Per gli esercenti arti e professioni il calcolo adottato è il seguente:
Reddito ai fini ISA =
+ Compensi dichiarati
+ Adeguamento
+ Altri proventi lordi
– Spese per prestazioni di lavoro dipendente
– Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
– Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica
– Consumi
– Altre spese
– Ammortamenti
– Altre componenti negative
+ Plusvalenze patrimoniali
– Minusvalenze patrimoniali.
Il dato preso in considerazione NON è pertanto il reddito dichiarato.
Tutto questo risulta dall’allegato 1 approvato con il D.M. 9 agosto 2019 e viene ricordato nella circolare 20/E del 9 settembre 2019
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9 settembre 2019
Redazione