Sulla base delle più recenti modifiche intervenute con il Decreto Crescita, vediamo in questo approfondimento non solo la disciplina normativa dell’agevolazione Mini IRES, ma anche alcuni casi applicativi su come si calcola la base imponibile e quali sono le aliquote da applicare.
Indice dell’articolo:
- Agevolazione Mini IRES: cos’è e le novità intervenute nel 2019
- Calcolo Mini IRES: gli utili accantonati
- Calcolo Mini IRES: le aliquote ridotte
- Soggetti IRPEF e contabilità ordinaria
- Mini IRES: Consolidato e trasparenza
- Esempi di calcolo della Mini IRES
- Mini IRES 2019: i problemi da risolvere
Agevolazione Mini IRES: cos’è e le novità intervenute nel 2019
La “mini IRES” consiste in una forma di tassazione agevolata degli utili accantonati a riserve disponibili; diversamente da quanto accadeva per precedenti agevolazioni, questo beneficio fiscale non è subordinato al reinvestimento degli utili per l’acquisizione di beni materiali strumentali o per l’incremento dell’occupazione.
L’originario impianto della mini IRES, contenuto nell’art. 1, commi 28 – 34, della legge 30.12.2018, n. 145, è stato profondamente modificato dal D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28.06.2019, n. 58 (“decreto crescita”).
L’agevolazione è rivolta:
- ai soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali, enti non commerciali per l’eventuale attività di impresa “collateralmente” svolta, stabili organizzazioni di imprese non residenti);
- alle imprese individuali;
- alle s.n.c. e alle s.a.s. in contabilità ordinaria.
Il reddito di impresa dichiarato da tali suddetti soggetti può essere assoggettato ad un’aliquota IRES ridotta di alcuni punti percentuali (a regime, a un’aliquota del 20,5%) per la parte corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto.
Calcolo Mini IRES: gli utili accantonati
Come si è detto, la base di calcolo dell’aliquota IRES ridotta corrisponde alla parte di reddito pari agli utili:
- del periodo di imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione;
- conseguiti nell’esercizio di attività commerciali;
- accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili.
Gli utili agevolabili si intendono al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti (si esclude quindi che vi possa essere una contestuale distribuzione “dissimulata” di utili).
Per ciascun periodo di imposta, la parte degli utili agevolabili accantonati a riserva che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili agevolabili accantonat