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Il principio stabilito dalla sentenza
La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ha natura di delega di firma.
In base a tale principio esposto dalla Suprema Corte e consolidatosi negli ultimi anni (Cass. nn. 22803/2015; 11013/2019), la CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello competente (ex art. 42 del D.P.R. n. 600/1973) pienamente valida, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente.
Il citato orientamento di Cassazione, infatti, rivede quella che fino a poco tempo fa era ritenuta una delega di funzioni, attribuendogli natura di mera delega di firma attuabile anche con un generico ordine di servizio interno all’ufficio finanziario.
Primo grado
In primo grado i giudici avevano accolto il ricorso del contribuente annullando atto impositivo impugnato con la seguente motivazione: l'ufficio finanziario si costituiva in ritardo, cosicché non si poteva tenere conto delle controdeduzioni e della documentazione prodotte in palese violazione del termine ex art. 32 D.Lgs. n. 546/1992; l'avviso di accertamento risultava sottoscritto dal Capo Team 9 su asserita delega del Direttore Provinciale della Agenzia delle Entrate Napoli II, ma la ricorrente contestava tale provvedimento; la delega non era stata esibita in giudizio neppure fuori termine, ciò comportando l'invalidità dell'impugnato atto impositivo ai sensi dell'art. 42 D.p.r. n. 600/1973; tale norma impone che gli avvisi di accertamento siano, a pena di nullità, firmati dal capo dell'ufficio finanziario emittente o da un funzionario di carriera direttiva da lui delegato; l'Agenzia delle Entrate è invece venuta meno al suo dovere di esibire la formale delega del Dirigente, per dimostrare l'esatto esercizio del potere sostitutivo del funzionario direttivo messo in discussione dalla contribuente.
L'appello
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli depositava l'appello, chiedendone l'accoglimento con vittoria delle spese del giudizio per i seguenti motivi: legittimamente il Capo Team 9 dott. D. aveva sottoscritto l'impugnato atto impositivo, essendo stato delegato dalla Direttrice Provinciale dott.ssa S. con disposizione di servizio n. 19/2016 aggiornata al 12/5/2016; con l'atto di appello veniva prodotto tale documento unitamente al suo allegato A, dal quale risultava che fra i vari Capi Team delegati alla firma degli avvisi di accertamento vi era anche il dott. D.
Decisione della CTR
L'appello dell’Agenzia è stato ritenuto fondato ed è stato cosi accolto per i seguenti motivi.
Non è assolutamente vero che la delega di cui alla disposizione di servizio n. 19/2016 aggiornata al 12/5/2016 dovesse essere allegata all'impugnato avviso di accertamento, essendo invece sufficiente la sola menzione di tale provvedimento accanto alla firma del dott. D.
Inoltre l'art. 58 comma 2 D.Lgs. 546/992 non include nel divieto di nuove prove in appello la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti: "In materia di contenzioso tributario, l'art. 58 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se disponibile in precedenza. (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n.22776 del 6/11/2015, Rv. 637175).
Ne consegue che la delega non esibita in primo grado è stata legittimamente prodotta in secondo grado dall'Agenzia delle Entrate - Direz. Prov. Il di Napoli.
La produzione in giudizio da parte dello stesso ufficio finanziario emittente esclude la necessità che il documento dovesse essere in originale o in copia conforme, perché esso è stato depositato dallo stesso ente che avrebbe dovuto autenticarlo.
Peraltro il difensore della parte appellata si limita ad un generico disconoscimento, senza specificare le ragioni per cui la copia informe non sarebbe uguale all'originale e senza proporre la necessaria querela di falso.
Dunque, per la CTR la delega è valida.
(Comm. Trib. Reg. per la Campania, sentenza n. 5620/18 del 27 giugno 2019)
a cura Vincenzo D'Andò
5 settembre 2019
Intervento tratto dal Diario Quotidiano di oggi
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