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E’ legittimo l’avviso di accertamento, prodotto da sistemi informativi automatizzati, che contenga la firma a stampa del responsabile del procedimento.
Quanto precede è contenuto nella sent. n. 295 del 23 gennaio 2014 della CTR Roma da cui emerge che nel caso di atti di accertamento prodotti da sistemi informatici automatizzati, la firma autografa è legittimamente sostituita dal nominativo del soggetto responsabile.
In materia l’art. 1, c. 87, della legge n. 549 del 1995 ha stabilito che lafirma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
Successivamente, con l’entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2009 la firma autografa non è stata più richiesta essendo stata sostituita con la mera indicazione del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto (ad es. il capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; cfr. art. 42, c. 1, del DPR 600/73).
In fatto una s.r.l. ha proposto appellato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso della stessa avverso un avviso di accertamento ICI. In particolare, la società ha eccepito la nullità dell’accertamento in quanto conteneva la sola indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento, che non garantirebbe l’attribuzione a quest’ultimo di alcun potere di rappresentanza da parte dell’ente emanante.
La CTR ha ritenuto, richiamando l’orientamento della Suprema Corte che ribadisce la piena operatività del citato art. 1, c. 87, della legge n. 549/1995, che nel caso di atti prodotti da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa è legittimamente sostituita dal nominativo del soggetto responsabile per l'emanazione degli atti in questione.
Tale soluzione se, da un lato, assicura l’economicità dell’azione di accertamento, dall’altro non è suscettibile di arrecare alcun pregiudizio per il contribuente sul piano della tutela sostanziale delle proprie ragioni (Cass, n. 23976 del 23 settembre 2008).
Con la sent. n. 1425 del 2013 la Cassazione si è nuovamente pronunciata in merito alla validità della cartella esattoriale in caso di omessa indicazione del responsabile del procedimento e di mancanza della sottoscrizione.
La validità dell’atto impositivo dipende non tanto dall’apposizione di un sigillo o da una sottoscrizione più o meno leggibile, ma dalla in equivoca riferibilità dell’atto stesso all’organo titolare del potere di emetterlo. La mancanza della firma digitale potrebbe assurgere ad una mera irregolarità di carattere formale che, tuttavia, non incide sui requisiti di provenienza, della certezza e della legittimità dell’atto impositivo, autenticato, in via telematica, dalla firma a stampa del dirigente responsabile
Una recente sentenzadella giurisprudenza amministrativa ha ribadito chela firma digitale è di per sé strumento sufficiente ai fini della documentazione amministrativa, proprio sulla base della sua idoneità a identificare il sottoscrittore e garantire in modo certo e sicuro la provenienza e l’integrità del documento, non risultando necessario allegare copia del documento di identità (Consiglio di Stato, sent. 20/9/ 2013, n. 4676).
27 marzo 2014
Enzo Di Giacomo