Il Consiglio della Giustizia Tributaria – Riforma della Giustizia Tributaria, p. 3:

Nell’approfondimento di oggi vediamo il Consiglio della giustizia tributaria: come si compone, qual è la sua durata e quali le sue attribuzioni. Vedremo infine anche alcuni dettagli in merito agli uffici di cancelleria.

Nella serie di post precedenti relativi alla Riforma della Giustizia Tributaria, sono già stati introdotti:

 

Nell’approfondimento di oggi si affronta il Consiglio della giustizia tributaria: come si compone, qual è la sua durata e quali le sue attribuzioni.
Si vedranno infine anche alcuni dettagli in merito agli uffici di cancelleria.

 

Indice

 

 

 

Il Consiglio della Giustizia Tributaria

 

 

Vigilanza

 

II Presidente del Consiglio dei ministri esercita l’alta sorveglianza sugli uffici e sui magistrati tributari attraverso il Consiglio della giustizia tributaria. Riferisce annualmente alle Camere con una relazione sullo stato della giurisdizione tributaria.

Il Consiglio della giustizia tributaria esercita la vigilanza sugli uffici e sui magistrati tributari. (Il Sole 24 Ore di giovedì 11 luglio 2019).

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di chiedere direttamente al Consiglio della giustizia tributaria informazioni sul funzionamento della giurisdizione tributaria.

Per l’esercizio delle funzioni, rispettivamente di alta sorveglianza ed vigilanza il Presidente del Consiglio dei ministri e il Consiglio della giustizia tributaria si avvalgono degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri competenti per materia.

Gli uffici riferiscono in particolare sui risultati conseguiti nel processo tributario dalle parti processuali pubbliche di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

 

 

Composizione del Consiglio della Giustizia Tributaria

 

Il Consiglio della giustizia tributaria è istituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e ha un’autonoma sede in Roma.

Il Consiglio della giustizia tributaria è composto:

  1. dal Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione, componente di diritto;
  2. da quattro magistrati delle Corti d’Appello Tributarie, componenti eletti;
  3. da nove magistrati dei Tribunali Tributari, componenti eletti;
  4. da quattro esperti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con votazione distinta per ciascun esperto, a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera nelle prime tre votazioni e con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione; ogni Camera elegge un esperto scegliendolo fra i professori di università in materia tributaria e un esperto scegliendolo fra i soggetti abilitati alla difesa dinanzi ai Tribunali Tributari e alle Corti di Appello Tributarie che risultano iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dieci anni.

Nella sua prima adunanza il Consiglio della giustizia tributaria sceglie il Presidente tra i propri componenti con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni e con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione. Se nessun candidato risulta eletto, il Presidente è scelto per sorteggio fra i due candidati più votati nell’ultima votazione. Fino all’elezione del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione.

I componenti del Consiglio della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni della giurisdizione tributaria.

 

Durata del Consiglio della Giustizia Tributaria

 

Il Consiglio della giustizia tributaria dura in carica cinque anni.

Se un componente del Consiglio della giustizia tributaria eletto dai magistrati tributari territoriali nel corso del quinquennio cessa per qualsiasi causa di farne parte, è sostituito di diritto, per il restante periodo, dal corrispondente primo dei non eletti del medesimo collegio elettorale. Se cessa un componente eletto dal Parlamento, il Presidente del Consiglio della giustizia tributaria ne dà comunicazione al Presidente della Camera che lo ha eletto affinché provveda all’elezione del sostituto.

I componenti del Consiglio della giustizia tributaria non possono partecipare ai concorsi per magistrato tributario per tutta la durata dell’incarico e per i dieci anni successivi.

 

 

Attribuzioni del Presidente del Consiglio della Giustizia Tributaria

 

Il Presidente del Consiglio della giustizia tributaria:

 

  1. chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di indire le elezioni dei componenti magistrati;
  2. chiede ai presidenti delle Camere di provvedere alla elezione dei componenti di spettanza delle stesse Camere;
  3. convoca e presiede il Consiglio della giustizia tributaria.

 

In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio della giustizia tributaria è sostituito dal componente più anziano di età.

 

Ineleggibilità

 

Non possono essere eletti al Consiglio della giustizia tributaria, e sono altresì esclusi dal voto, i giudici sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell’ammonimento.

Nessun componente elettivo del Consiglio della giustizia tributaria è rieleggibile per le successive consiliature.

 

 

Elezione dei componenti del Consiglio della Giustizia Tributaria

 

Le elezioni dei componenti del Consiglio della giustizia tributaria hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente Consiglio e sono indette con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita.

I magistrati tributari possono esprimere il proprio voto personale, diretto e segreto, per un solo candidato.

I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali devono essere presentati al Consiglio della giustizia tributaria e debbono pervenire al Segretariato generale entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. I reclami non hanno effetto sospensivo.

Il Consiglio della giustizia tributaria decide sui reclami nella sua prima adunanza.

 

 

Attribuzioni

 

Il Consiglio della giustizia tributaria:

  1. verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami relativi alla loro elezione;
  2. disciplina con regolamento di organizzazione il proprio funzionamento;
  3. formula al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per l’adeguamento e l’ammodernamento delle strutture e dei servizi della magistratura tributaria, sentiti i presidenti dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello Tributarie;
  4. predispone la relazione annuale;
  5. promuove, avvalendosi dell’Ufficio studi e di specialisti esterni, iniziative volte a perfezionare la formazione e l’aggiornamento tecnico-professionale;
  6. esprime pareri sugli schemi di regolamento previsti dalla presente legge o che comunque riguardano il funzionamento dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello Tributarie;
  7. esprime pareri sulla ripartizione fra Tribunali Tributari e Corti di Appello Tributarie dei fondi stanziati per le loro spese di loro funzionamento;
  8. delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

 

Il Consiglio della giustizia tributaria vigila sul funzionamento dell’attività giurisdizionale dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello Tributarie e può disporre ispezioni nei confronti dei giudici tributari affidando l’incarico ad uno dei suoi componenti. Nell’ambito di tali ispezioni il Consiglio della giustizia tributaria può farsi coadiuvare da magistrati tributari.

Gli incarichi danno diritto solo al rimborso delle spese documentate.

 

 

Trattamento dei componenti del Consiglio della Giustizia Tributaria

 

I componenti del Consiglio della giustizia tributaria sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell’ufficio ed il relativo trattamento economico.

Ai componenti del Consiglio della giustizia tributaria spetta, se hanno la residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita.

 

 

Autonomia contabile

 

Il Consiglio della giustizia tributaria provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La gestione delle spese è effettuata in base al bilancio di previsione e al rendiconto consuntivo del Consiglio della giustizia tributaria soggetto al controllo della Corte dei Conti. Il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Il Consiglio della giustizia tributaria affida il controllo sulla regolarità della propria gestione finanziaria e patrimoniale e sulla corretta ed economica gestione delle proprie risorse a un Collegio di revisori dei conti, composto da un presidente di sezione della Corte dei Conti in servizio, designato dal Presidente della Corte dei Conti, e da due professori ordinari, anche in quiescenza, esperti di economia e contabilità delle pubbliche amministrazioni o discipline similari. Gli incarichi di cui al presente comma danno diritto solo al rimborso delle spese documentate.

Presso il Consiglio della giustizia tributaria è istituito un Ufficio studi.

 

 

Segretariato generale del Consiglio della Giustizia Tributaria

 

Il Consiglio della giustizia tributaria è assistito da un Segretariato generale posto alle dirette dipendenze del Presidente del medesimo Consiglio. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Consiglio della giustizia tributaria, determina l’organico e le attribuzioni del personale del Segretariato generale.

L’assegnazione e la revoca di personale al Segretariato generale sono preventivamente approvate dal Consiglio della giustizia tributaria.

 

 

Uffici di cancelleria dei Tribunali Tributari e delle Corti d’Appello Tributarie

 

Presso ogni Tribunale Tributario e ogni Corte d’Appello Tributaria è istituito un ufficio di cancelleria con funzioni di assistenza e di collaborazione nell’esercizio dell’attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa ausiliaria.

 

 

Ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del segretariato generale della giustizia tributaria

 

È istituito il ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del segretariato generale della giustizia tributaria.

Al personale del ruolo spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni vigenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere obbligatorio e vincolante del Consiglio della giustizia tributaria, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati il numero complessivo dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale amministrativo, articolato nei diversi livelli e profili professionali e il relativo trattamento economico, nonché la pianta organica e le risorse materiali per ciascun ufficio amministrativo della giustizia tributaria.

A titolo informativo, si riporta la proposta di legge sulla riforma della giustizia tributaria del 19/03/2019 del Coordinamento Nazionale del Personale delle Commissioni Tributarie:

 

“PROPOSTA DI LEGGE SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Lo scrivente coordinamento del personale delle Commissioni Tributarie che raccoglie la stragrande maggioranza degli impiegati delle CC.TT. e che è trasversale rispetto alle OO.SS., letta la proposta di legge sulla riforma della Giustizia Tributaria ed anche alla luce di quanto emerso nel convegno tenutosi in Sarmeola di Rubano (PD) lo scorso febbraio, rappresenta le seguenti proposte formulate dagli impiegati delle CC.TT.:

  • La questione della terzietà del giudice è uno dei capisaldi della riforma. E’ questa una richiesta condivisa da tutti gli operatori del settore. In considerazione di ciò con lo scopo di evitare ulteriori ritardi, si propone di anticipare questo aspetto delicato e fondamentale, effettuando un trasferimento immediato di tutti i soggetti interessati (Giudici, Consiglio di Presidenza e personale amministrativo), sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Attendere che vengano banditi i concorsi per i giudici, che essi vengano espletati, che le graduatorie approvate divengano definitive, significa andare troppo avanti nel tempo. Probabilmente la soluzione da noi proposta potrebbe servire a tranquillizzare le parti in conflitto.
  • Con riferimento al personale amministrativo, che come è ovvio e naturale seguirà i Giudici nella loro collocazione, si propone al contempo di valutare la possibilità per il personale di una opzione per chi volesse restare nel MEF.
  • Con riferimento invece all’art. 30 “Segretariato generale del Consiglio della giustizia tributaria”, l’assegnazione e la revoca del personale al Segretariato preventivamente approvata dal Consiglio della giustizia tributaria, appare come un’inspiegabile subordinazione del personale amministrativo nei confronti di un Organo di natura giurisdizionale. Si potrebbe prevedere una rotazione quinquennale degli impiegati che facciano periodicamente la richiesta di assegnazione a tale Ufficio.

Ci auguriamo che dette proposte possano essere trasfuse in un comma ad hoc inserito nel disegno di legge presentato e confermiamo di essere a disposizione sia per un incontro che per eventuali chiarimenti che dovessero ritenersi necessari.

19/03/2019

Per Il Coordinamento

Maria Serena Di Giacomo”

 

 

Nel prossimo articolo sulla Riforma della Giustizia Tributaria, si descriveranno la sezione tributaria della Corte di Cassazione e le disposizioni transitorie e finali.

 

 

A cura di Maurizio Villani
Avvocato Tributarista in Lecce
Patrocinante in Cassazione

 

Agosto 2019