Sezione tributaria della Corte di Cassazione – Riforma della Giustizia Tributaria, p. 4:

Trattiamo in questo approfondimento dedicato alla proposta di Riforma della Giustizia Tributaria la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione e le disposizioni transitorie e finali.

Si conclude la serie di articoli a cura dell’Avv. Maurizio Villani sulla proposta di Riforma della giustizia tributaria con un duplice approfondimento su:

 

 

 

 

Competenza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione

 

riforma della giustizia tributariaFatta salva la competenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione relativamente alle sole questioni di giurisdizione, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione giudica le impugnazioni delle sentenze delle Corti d’appello tributarie.

La Sezione Tributaria è composta da trentacinque giudici, ripartiti in cinque sotto sezioni, in ragione delle seguenti materie: imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto, altri tributi, riscossione, rimborsi.

Il Presidente della Sezione Tributaria è anche Presidente della prima sotto sezione.

Le altre sotto sezioni sono presiedute da uno dei loro componenti.

I collegi sono composti dal numero fisso di tre membri (apice “pentastellare” della Sezione Tributaria della Suprema Corte, in funzione tra l’altro di una più intensa e proficua progressione nomofilattica”, Prof. Glendi, in Corriere Tributario n. 4/2019).

La pubblica udienza con rito camerale è abolita.

L’art. 108, primo comma, della Costituzione stabilisce:

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge”.

 

La specializzazione del giudizio di legittimità in materia tributaria è, infatti, manifestamente una questione de iure condendo e non di diritto vigente, in quanto solo il legislatore ordinario può intervenire in qualsiasi momento.

Ne è conferma il fatto, ricordato nell’ordinanza di rimessione, che il CNEL abbia confezionato un progetto di legge delega «per razionalizzare e codificare l’attuazione e l’accertamento dei tributi e per la revisione delle sanzioni amministrative e del processo tributario», caratterizzato da una ispirazione alquanto diversa e incline più ad approfondire, che a ridurre, la “separatezza” tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria, arrivando fino a prevedere l’istituzione di una sorta di BFH-Bundesfinanzhof italiana. Sicché la specialità di un giudizio di legittimità in materia tributaria è manifestamente una questione de iure condendo e non di diritto vigente” (in tal senso, Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 8053 depositata il 07/04/2014).

Una riforma così rilevante, e per di più non immediatamente percepibile come coerente attuazione del sistema normativo vigente, quale è quella dell’istituzione di uno speciale giudizio di legittimità in materia tributaria, esige una espressa, specifica e consapevole espressione di volontà legislativa” (come correttamente ed opportunamente stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 8053 depositata in cancelleria il 07 aprile 2014).

Ed è ciò che è stato fatto con il disegno di legge n. 1243/2019 citato.

È meglio affidare la giustizia tributaria ad una apposita giurisdizione con al vertice una “Cassazione Tributaria” che presenta caratteri di specialità rispetto alla “Cassazione Civile Ordinaria” (quasi in memoria della giustamente soppressa Commissione Tributaria Centrale), come opportunamente rilevato dal Dott. Mario Cicala nel documento sulla giustizia tributaria del 15 marzo 2017, pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Rinvio al mio articolo “La Corte di Cassazione in materia tributaria” pubblicato sul mio sito il 04 marzo 2019” (www.studiotributariovillani.it).

Attualmente sono in crescita i ricorsi tributari in Cassazione; a fronte della riduzione complessiva dei ricorsi pendenti nei primi due gradi di giudizio, si registra un incremento delle controversie che giungono all’attenzione dei giudici di legittimità (Italia Oggi di lunedì 24 giugno 2019).

Infatti, nel 2018 i ricorsi pendenti in Cassazione sono 54.424, di cui 3.095 sono giudizi a favore del contribuente mentre 5.460 sono giudizi a favore degli uffici.

Nel 2018, però, la percentuale di vittoria dell’Amministrazione finanziaria passa da quasi il 50% in primo grado fino a diminuire al 31% in Cassazione.

Infatti, sempre in Corte di Cassazione, l’incidenza delle sentenze completamente favorevoli all’Amministrazione è del 31% mentre l’incidenza delle sentenze completamente sfavorevoli all’Amministrazione è del 23,10% (Italia Oggi di martedì 16 luglio 2019).

 

 

Disposizioni transitorie e finali
Abrogazione

 

Il decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992 è abrogato a decorrere dalla data di insediamento dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello Tributarie.

I riferimenti alle Commissioni Tributarie Provinciali e alle Commissioni Tributarie Regionali contenuti nel decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 devono intendersi rispettivamente riferiti ai Tribunali Tributari e alle Corti di Appello Tributarie.

I giudizi pendenti presso le Commissioni Tributarie alla data di entrata in vigore della riforma sono trasferiti automaticamente ai Tribunali Tributari e alle Corti di Appello Tributarie.

Infine, per quanto riguarda il parziale riassortimento degli attuali componenti delle Commissioni Tributarie, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, così come attualmente composto, potrà stabilire i criteri di una verifica di permanente idoneità abilitativa per la nomina a giudice tributario onorario (GTO).

 

 

Chi vuole approfondire il tema della Riforma della Giustizia Tributaria, può consultare i precedenti approfondimenti a cura dell’Avv. Maurizio Villani:

 

 

A cura di Maurizio Villani
Avvocato Tributarista in Lecce
Patrocinante in Cassazione

 

Agosto 2019