Il principio del favor rei torna al centro del dibattito fiscale: i giudici di merito potranno valutare la legittimità del limite temporale imposto alla retroattività delle sanzioni tributarie più favorevoli. Una recente apertura della Cassazione potrebbe aprire la strada a importanti conseguenze per i contribuenti.
Favor rei e riforma delle sanzioni tributarie: verso il giudizio di legittimità costituzionale
La sezione tributaria della Corte di Cassazione ha riconosciuto ai giudici di merito la facoltà di valutare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del D.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, che, in deroga al principio del favor rei, limita l’applicazione delle sanzioni più favorevoli alle sole violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Il decreto di riforma del sistema sanzionatorio tributario
Il D.lgs. 14.06.2024, n. 87, pubblicato nella G.U. n. 150 del 28.06.2024, è stato emanato ai sensi dell’art. 20 della legge delega per la riforma fiscale (L. 9.08.2023, n. 111) che provvede alla revisione complessiva del sistema sanzionatorio tributario.
L’obiettivo del Legislatore è stato quello di raggiungere una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di bis in idem e, al contempo, di ridurre l’afflittività delle sanzioni, amministrative, penali e tributarie, abbandonando le cc.dd. “maxi-multe”, soprattutto con riferimento alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive[1].
Il decreto incide su diverse disposizioni contenute nei decreti legislativi nn. 74 del 2000, 471 e 472 del 1997, che disciplinano il sistema sanzionatorio penale e amministrativo.
In estrema sintesi, il filo conduttore della riforma è rappresentato dalla diminuzione delle sanzioni rendendo il sistema repressivo più in linea con il principio di proporzionalità di quanto richiesto rispetto alla gravità dell’illecito. In tal senso il decreto è intervenuto:
- con l’ 2 sul D.lgs. n. 471/1997 (violazioni in materia di imposte sui redditi e