La riforma del contenzioso tributario ridefinisce il litisconsorzio, ponendo l’onere della chiamata in causa dell’ente impositore sul concessionario della riscossione.
La CGT di primo grado di Siracusa, con una recente sentenza, conferma questa interpretazione. Scopriamone le implicazioni e i risvolti giurisprudenziali.
Litisconsorzio nel contenzioso tributario: nuove regole e onere della chiamata in causa
In base alla nuova normativa sul contenzioso (D.Lgs n. 220/2023), l’onere della chiamata in causa dell’ufficio impositore (agenzia delle entrate) ricade sul concessionario della riscossione e non sul contribuente (CGT 1° gr Siracusa).
In seno alla riforma del contezioso tributario, si annovera una delle prime decisioni relative alla chiamata in causa dell’ente impositore.
Il litisconsorzio nel processo tributario
In tema di litisconsorzio all’art. 14 d lgs n. 546/1992 (litisconsorzio ed intervento), cosi modificato dal d lgs n. 220/2023 (norme in materia di contenzioso tributario), è stato aggiunto il comma 6-bis, secondo cui nel caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
La citata norma sembra garantire in questo modo una maggior tutela al contribuente, peraltro onerandolo di integrare il contraddittorio.
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