Fondo vittime di mancati pagamenti: ammessi anche i liberi professionisti

La platea dei beneficiari del Fondo PMI vittime di mancati pagamenti si estende anche ai liberi professionisti. La novità arriva con il Decreto Crescita 2019. Vediamo allora come si presenta domanda al Fondo ed i limiti di erogazione dei finanziamenti.

La platea dei beneficiari del Fondo PMI vittime di mancati pagamenti si estende anche ai liberi professionisti.

La novità è arrivata con un emendamento al D.L. n. 34/2019 che estende il “Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti” previsto dall’art. 1 commi 199-202 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ai liberi professionisti.

 

Cos’è il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti

 

Fondo vittime mancati pagamenti professionistiScopo di questo fondo, è quello di sostenere attraverso finanziamenti agevolati, coloro che si trovano in una situazione di crisi potenziale a causa di mancati pagamenti frutto di un’attività illecita di rilevanza penale imputabile ai loro debitori.

In particolare, possono accedere al Fondo, le piccole e medie imprese (articolo 3 della direttiva 2013/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013), anche se sono in concordato preventivo con continuità, o i professionisti.

Inoltre, sono state ampliate anche le fattispecie di reato che giustificano l’intervento del Fondo:

  • all’estorsione,
  • alla truffa,
  • all’insolvenza fraudolenta
  • e alle false comunicazioni sociali,

sono aggiunti i reati di

  • bancarotta semplice,
  • bancarotta fraudolenta
  • e ricorso abusivo al credito.

Il Fondo prevede finanziamenti del Ministero dello Sviluppo Economico a tasso zero per un massimo di 10 anni e di importo non superiore a 500.000 euro, e comunque non superiore al valore del mancato pagamento.

 

Evoluzione normativa del Fondo PMI vittime di mancati pagamenti

 

Prima delle novità introdotte dal decreto crescita, la disciplina del fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti aveva già subito delle importanti modifiche, apportate in particolare da tre provvedimenti:

  • art. 60-bis legge n. 96/2017, il quale ha stabilito che hanno diritto di accesso al Fondo quelle imprese che risultino parti offese di un procedimento penale intrapreso nei confronti delle imprese debitrici in corso (nei vari gradi di giudizio) nel momento in cui viene presentata domanda al Ministero per il finanziamento;
  • decreto interministeriale 17/10/2016 che regolamenta limiti, criteri e modalità di concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo.
  • circolare direttoriale del 2/12/ 2016 n. 127554, che ha definito tempi e modalità di presentazione delle domande.

 

Requisiti per accedere al Fondo vittime di mancati pagamenti

 

Per poter accedere al fondo è opportuno avere determinati requisiti:

 

  • prima di tutto devono essere piccole e medie imprese (PMI) o liberi professionisti, in virtù di quanto sancito dal Decreto Crescita;

 

  • devono essere essere parti offese in un procedimento penale in corso nel momento in cui viene presentata la domanda, che deve ad oggetto il mancato pagamento da parte delle imprese debitrici imputate per i reati di truffaestorsione, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali, ipotesi criminose alle quali il decreto crescita aggiunge i reati di bancarotta fraudolenta e semplice e ricorso abusivo al credito;

 

  • devono trovarsi in una situazione di potenziale crisi di liquidità causati proprio dai mancati pagamenti delle imprese imputate.
    In particolare, i mancati pagamenti devono corrispondere a non meno del 20% dei crediti che vantano verso gli altri clienti;

 

  • devono essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;

 

  • devono poter esercitare pienamente e liberamente i propri diritti (non essere quindi in stato di liquidazione, scioglimento, sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza, o aver accettato accordi stragiudiziali, piani asseverati, accordi di ristrutturazione dei debiti;

 

  • devono presentare una sufficiente patrimonializzazione e capacità di rimborso;

 

  • devono infine rispettare i restanti requisiti richiesti per la concessione del finanziamento.

 

 

Sia le PMI che i professionisti devono essere «parti offese in un procedimento penale», che è pendente alla data di presentazione delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati dei seguenti delitti:

  • estorsione (articolo 629 del codice penale);
  • truffa (articolo 640);
  • insolvenza fraudolenta (articolo 641);
  • false comunicazioni sociali (articolo 2621 del codice civile):
  • bancarotta fraudolenta (articoli 216 e 223, regio decreto 267/42 della legge fallimentare);
  • bancarotta semplice (articoli 217 e 224);
  • ricorso abusivo al credito (articoli 218 e 225).

 

Quindi, ai reati di estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali, già previsti dalla legge di Stabilità 2016, dal 30 giugno 2019 il decreto Crescita ha aggiunto i reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e ricorso abusivo al credito, disciplinati dalla legge fallimentare.

 

 

Novità 2019 e regole del Fondo vittime di mancati pagamenti

 

Dal 30 giugno 2019, poi, è stato previsto che le suddette piccole e medie imprese e i professionisti possano accedere ai finanziamenti agevolati, anche se non risultano «direttamente parte offesa nel procedimento penale» (relazione all’articolo 19-ter, comma 1, lettera b, decreto Crescita), a patto che, alternativamente:

 

  • siano ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale, per la quale il curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale si sono costituiti parte civile nel processo penale per i suddetti reati;

 

  • abbiano un credito riconosciuto da una sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi; in pratica, a procedimento penale concluso devono risultare titolari di una sentenza favorevole di condanna a carico dei debitori e non devono essere stati pagati dagli stessi.

 

Dal 30 giugno 2019, infine, il provvedimento di concessione e di erogazione del finanziamento agevolato viene adottato, anche in pendenza della verifica da parte del ministero dello Sviluppo economico della correttezza e della conformità delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso al Fondo; in questo caso, il finanziamento viene erogato, a titolo di acconto, per un importo pari al 50% di quanto dovuto e il saldo viene corrisposto all’esito della verifica.

Se viene accertata la carenza dei suoi presupposti, il provvedimento viene revocato, con il conseguente recupero delle somme anticipate a titolo di acconto.

Se i debitori imputati vengono assolti, i beneficiari dei finanziamenti agevolati devono rimborsare le somme erogate.

 

Il provvedimento attuativo applicabile è il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 17 ottobre 2016, il quale ha disciplinato i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo..

 

Limiti del finanziamento concesso alle vittime di mancati pagamenti

 

In pratica grazie al Fondo è possibile accedere a un finanziamento agevolato sino a 500.000 euro e comunque non superiore alla somma dei crediti documentati negli atti del procedimento penale, e vantati dal richiedente e in ogni caso nei limiti di importo previsti dai Regolamenti “de minimis” n. 1407/2013, n.1408/2013 e n. 717/2014.

Grazie al Fondo può essere concesso un finanziamento agevolato:

  • di importo non superiore alla somma dei crediti documentati e non pagati e non superi alle capacità di rimborso della stessa Pmi beneficiaria;
  • di importo, comunque, non superiore a 500mila euro;
  • regolato a un tasso d’interesse pari allo zero per cento;
  • di durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di 2 anni;
  • con le caratteristiche di credito privilegiato secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 123/98.

 

Come presentare la domanda per il finanziamento

 

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato. La presentazione di una ulteriore domanda implica la rinuncia alla precedente.

Le domande devono essere presentate al ministero, basandosi sullo schema allegato alla circolare direttoriale del 22 dicembre 2016, n. 127554, come modificata dalla circolare direttoriale del 20 luglio 2017, n. 3203.

Il soggetto che si occupa di gestire le pratiche e di concedere il finanziamento è il Ministero dello Sviluppo economico. Pertanto, la domanda dovrà essere presentata solo in modalità telematica al seguente indirizzo https://agevolazionidgiai.invitalia.it, sezione “Accoglienza Istanze DGIAI”.

Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione richiesta per permettere una corretta gestione della pratica di erogazione.

 

Riepilogo


> Tipologia

  • Un finanziamento agevolato

> Il vincolo del totale dei crediti

  • Di importo non superiore alla somma dei crediti documentati e non pagati e alle capacità di rimborso della Pmi beneficiaria;

> Il tetto dei 500mila euro

  • Di importo entro 500mila euro;

> Tasso di interesse e durata

  • Regolato a un tasso d’interesse pari allo 0%; di durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni, con un preammortamento massimo di 2 anni;

> Credito privilegiato

  • Con le caratteristiche di credito privilegiato secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 5, del Dlgs 123/98.

 

A cura di Giovanna Greco

Martedì 20 Agosto 2019