L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e fornito il Modulo di comunicazione di tale cessione.
Vediamo quindi in questo articolo la disciplina normativa di riferimento e tutte le indicazioni fornite dalle Entrate.
Con il provvedimento n. 100372 del 19 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per la cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019.
Come noto, la legge di Bilancio 2018, approvata con legge 27.12.2017, n.205, ha esteso la possibilità di cedere il credito corrispondente a tutte le detrazioni disciplinate dall’art. 14, D.L. n. 63/2013, compresa quella spettante per le spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari.
Indice rapido dell’articolo:
- Ambito soggettivo della cessione del credito
- Ammontare del bonus cedibile
- Obblighi di comunicazione e Modello da compilare
- Compensazione in F24
- Controlli sulla cessione del credito
- Interventi antisismici e riqualificazione energetica
Cessione del credito per riqualificazione energetica: ambito soggettivo
Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, il punto 1 del provvedimento stabilisce che:
- i soggetti cd. incapienti che, nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese, sono possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell’IRPEF – o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR, i quali non avrebbero potuto, in concreto, fruire della corrispondente detrazione atteso che la stessa spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda, (c.d. no tax area), – possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori che hanno effettuati