Quanto tempo c’è per l’invio dei corrispettivi elettronici?

Decorso il primo semestre “variabile” di applicazione delle novità legislative, una volta a regime, il tempo a disposizione per l’invio all’Agenzia delle entrate sarà tassativamente di 12 giorni, per ora si fa in tempo entro il mese successivo

trasmissione Corrispettivi elettroniciDa oggi 1’ luglio 2019 si avvia la “rivoluzione” dei corrispettivi

La novità è consistente: ai clienti che acquistano beni o servizi non saranno più rilasciati scontrini fiscali o ricevute fiscali ma gli esercenti hanno ora l’obbligo di:
Memorizzazione elettronica sul registratore di cassa della vendita effettuata;
Invio telematico dei dati giornalieri all’agenzia delle entrate
– rilascio al cliente del documento commerciale.

Al cliente deve essere rilasciato il “documento commerciale”, ciò che sostituisce lo scontrino/ricevuta fiscale (salvo naturalmente che non venga emessa la fattura). Questo documento sarà sicuramente collegato anche alla futura “lotteria dei corrispettivi”, che dovrebbe vedere la luce nel 2020.

D’ora in avanti al cliente andrà consegnato il “documento commerciale”, il documento che sostituisce lo scontrino/ricevuta fiscale. Il Decreto 7/12/2016 aveva già trattato l’argomento, fissando all’articolo 2 le caratteristiche che il documento deve avere mentre i successivi articoli del decreto trattano dell’efficacia, anche fiscale, di questo documento.

Da oggi primo luglio 2019 si inizia con le attività di commercio al minuto e attività assimilate che nel 2018 hanno avuto un volume d’affari superiore a 400.000 euro (si intende volume d’affari complessivo, non solo quello relativo alle vendite al dettaglio); per le attività con volume 2018 inferiore a 400.000 euro l’avvio è previsto dal prossimo 1’ gennaio 2020.

Basta registro dei corrispettivi

A seguito di queste nuove regole non occorre più tenere il registro dei corrispettivi previsto dall’art. 24 della Legge IVA D.P.R. 633/1972, lo salutiamo dopo quasi 50 anni di onorato e spesso maledetto servizio. Va però considerato che saranno comunque necessarie annotazioni per trasferire in contabilità i dati.

Ma quanto tempo hanno i commercianti per procedere all’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri all’agenzia delle entrate?

Ci sono 12 giorni tempo… ce lo dice l’art. 12-quinquies del D.L. 34/2019 (decreto crescita, convertito nella L. 28/6/2019 n. 58)

…però…

nel primo semestre di applicazione della nuova norma, se anche non si rispettano i dodici giorni stabiliti, non si applicano le sanzioni a condizione che:
-> l’invio avvenga entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
-> i dati vengano comunque inseriti nella liquidazione IVA del periodo.

Questo primo semestre in cui viene dato in sostanza un mese di tempo per l’invio, si intende:
– il periodo 1/7/2019-31/12/2019 per gli esercenti con volume d’affari 2018 superiore a 400.000 euro, che partono quindi dal primo luglio 2019 coi nuovi obblighi;
– il periodo 1/1/2020-30/6/2020 per gli esercenti con volume d’affari 2018 inferiore a 400.000 euro, che partono quindi dal primo gennaio 2020 coi nuovi obblighi.

Decorso questo primo semestre “variabile”, una volta a regime, il tempo a disposizione per l’invio all’Agenzia delle entrate sarà tassativamente di 12 giorni.

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In sede di conversione del decreto crescita si è pensato anche a coloro i quali non riescono a reperire sul mercato un nuovo registratore di cassa (lo sapevi che è previsto un credito d’imposta?), data la grande richiesta di questo periodo.
Finchè non sarà possibile reperirlo – ma sempre entro il primo semestre di applicazione delle nuove disposizioni, come qui sopra precisato – potranno ancora emettere scontrini e ricevute fiscali come prima, e come prima registrare sul “vecchio” registro dei corrispettivi.

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E se chiudo dopo la mezzanotte?

Una delle domande che spesso ci viene rivolta dai clienti dello Studio è questa: chiudo il locale dopo mezzanotte, ad esempio all’una di notte. Posso fare lo scontrino di chiusura giornaliera al momento della chiusura e non alle ore 24? E la chiusura fatta all’una di notte rientra nei corrispettivi del giorno prima?

La risposta è positiva ad entrambi i dubbi: è l’articolo 1, comma 4 del D.P.R. 30/12/1999 n. 544 che lo consente: “… Per gli esercizi la cui attività si protrae oltre le ore ventiquattro, il documento riepilogativo è emesso al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività con riferimento alla data di inizio dell’evento”.
Questa disposizione è valida sia per le attività di intrattenimento e spettacolo che per gli esercizi commerciali la cui attività si protrae oltre la mezzanotte.

Esempio: stampa scontrino di chiusura giornaliera emesso alle ore 1 dell’1/7/2019 rientra nei corrispettivi del 30/6/2019

 

Roberto Pasquini

1 luglio 2019