Dal 1° luglio prossimo (manca solo una settimana) entrerà in vigore l’obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi direttamente all’Agenzia delel entrate: proponiamo un ripasso del nuovo adempimento
L’adempimento riguarderà esclusivamente i contribuenti che nel periodo d’imposta 2018 hanno conseguito un volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Trasmissione Telematica dei Corrispettivi:
dall’1 Luglio per i Maggiori Contribuenti
Dal 1° luglio prossimo, fatta salva la possibilità che il legislatore preveda un periodo di moratoria, entrerà in vigore l’obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi.
L’adempimento riguarderà esclusivamente i contribuenti di maggiori dimensioni, cioè che nel periodo d’imposta 2018 hanno conseguito un volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Trasmissione Telematica dei Corrispettivi:
dal 2020 per Tutti
Dal 1° gennaio 2020, invece, il nuovo adempimento riguarderà tutti i contribuenti, indipendentemente dalla dimensione “fotografata” dal volume d’affari conseguito nel periodo d’imposta precedente.
Si tratta dell’altra faccia della stessa medaglia rispetto all’obbligo di fatturazione elettronica. I contribuenti che sono tenuti all’emissione del predetto documento, indipendentemente dalla richiesta del cliente, devono emettere la fattura unicamente in formato elettronico con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
I contribuenti esercenti le attività previste dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, devono emettere fattura esclusivamente qualora il cliente ne faccia richiesta non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Nella maggior parte dei casi, in mancanza della richiesta, non dovrà essere emesso alcun documento in formato elettronico. Conseguentemente sarebbe risultata depotenziata la capacità di controllo da parte del Fisco.
Ora, invece, con decorrenza dal 1° luglio prossimo, il nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi equivale, di fatto, all’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico.
La Determinazione ai Fini Fiscali del Volume d’Affari 2018
Il volume d’affari relativo al periodo d’imposta 2018, al fine di verificare il superamento della soglia di 400.000 euro, deve essere determinato secondo la previsione di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 633/1972.
La verifica riguarda la posizione complessiva del contribuente anche se vengono esercitate due o più attività, alcune delle quali non rientranti nell’ambito dell’art. 22 del decreto Iva.
Esempio di Determinazione del Volume d’Affari ai Fini Fiscali
Si consideri ad esempio il caso di un contribuente esercente l’attività di commercio all’ingrosso e al minuto di capi di abbigliamento.
Con riferimento alla prima attività, per la quale sono state emesse fatture in formato elettronico, il volume d’affari è pari a 230.000 euro; per la seconda attività di commercio al minuto, il volume d’affari ammonta a 201.000 euro.
Il volume d’affari complessivo è pari a 431.000 euro e quindi, con decorrenza dal 1° luglio prossimo, il contribuente sarà tenuto a memorizzare e a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i corrispettivi. E’ irrilevante che una parte del volume d’affari sia relativo ad un’attività per la quale il contribuente ha emesso fattura.
Trasmissione Telematica dei Corrispettivi per Nuove Attività
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che se il contribuente ha iniziato l’attività nel periodo d’imposta 2019, quindi in mancanza del volume d’affari nel periodo d’imposta 2018, non è tenuto, sia pure inizialmente, al nuovo adempimento.
In tale ipotesi la novità troverà applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2020 quando l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi sarà completamente scollegato dalle dimensioni del contribuente. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 47/E del 2019.
In base ad un’interpretazione letterale della disposizione, ai fini della determinazione del volume d’affari non deve essere effettuato il ragguaglio ad anno. Ad esempio, se il contribuente ha avviato l’attività il 1° luglio 2018 ed ha conseguito un volume d’affari pari a 300.000 euro, sarà tenuto al nuovo adempimento con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e non dal prossimo mese di luglio.
Chi è Esonerato dalla Trasmissione Corrispettivi Telematici
Il decreto del MEF del 10 maggio scorso individua alcune tipologie di attività esonerate dal nuovo adempimento. In base al testo normativo sembra di comprendere come l’esonero riguardi esclusivamente la fase iniziale, cioè di prima applicazione della novità.
Sono stati innanzitutto esonerati i contribuenti esonerati dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996.
Ad esempio rientrano in tale ambito:
- gli editori che adottano il sistema di forfetizzazione della resa, per ciò che riguarda gli abbonamenti sottoscritti dai privati.
- Sono altresì esonerati coloro che effettuano cessioni di giornali quotidiani e periodici non tenuti anch’essi dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
- Non sono tenuti al nuovo adempimento coloro che effettuano le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli con bagaglio al seguito e le operazioni a bordo di trasporti internazionali.
- Sono poi escluse le operazioni connesse e le operazioni marginali rispetto a quelle che fanno scattare l’obbligo.
- Si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari 2018.
- L’adempimento non interessa neppure le cessioni di benzina e di gasolio effettuate da distributori di carburante. In tale ipotesi restano fermi gli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi già in vigore.
Esonero dalla Tenuta del Registro dei Corrispettivi
A seguito del nuovo obbligo i contribuenti sono esonerati dalla tenuta del registro dei corrispettivi.
La semplificazione è apprezzabile, ma in alcuni casi si paleserà poco utile. Infatti, i contribuenti di maggiori dimensioni, obbligati alla tenuta del libro giornale, dovranno comunque registrare i corrispettivi conseguiti ai fini delle imposte sui redditi e per la redazione del bilancio di esercizio.
Conseguentemente gli incassi giornalieri dovranno comunque essere tempestivamente annotati nel libro giornale.