Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi

Dal prossimo 1° luglio 2019 entra in vigore, per i soggetti IVA che effettuano operazioni di vendita al dettaglio, con volume di affari superiore a 400.000 euro, l’obbligo di assicurare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, i soggetti che hanno superato tale limite nel periodo di imposta 2018 dovranno dotarsi dei nuovi registratori telematici ovvero adattare i misuratori fiscali già esistenti, attivandoli entro il 1° luglio 2019. Per i contribuenti che acquistano un bene o servizio da tali soggetti è ora prevista, in luogo dello scontrino, l’emissione di un “documento commerciale”

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (novità)Dal 1° luglio 2019 entra in vigore, per i soggetti IVA che effettuano operazioni di vendita al dettaglio, con volume di affari superiore a 400.000 euro, l’obbligo di assicurare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015).

Pertanto, i soggetti che hanno superato tale limite nel periodo di imposta 2018 dovranno dotarsi dei nuovi registratori telematici ovvero adattare i misuratori fiscali già esistenti, attivandoli entro il 1° luglio dell’anno 2019.

I registratori telematici, come si dirà, devono essere quelli individuati dall’Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento, in grado di garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, registrando i dati in memorie permanenti e inalterabili e inviandoli all’Agenzia in modo sicuro.

Le nuove modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, già generalizzate per la fatturazione elettronica (tra soggetti IVA), ora riguardano quindi anche i rapporti con i clienti finali, perlomeno per i soggetti interessati; per i contribuenti che acquistano un bene o servizio da tali soggetti, è ora prevista, in luogo dello scontrino, l’emissione di un “documento commerciale” (D.M. 7.12.2016).

Il contesto normativo

Con l’emanazione del D.Lgs. n. 127/2015, sono state introdotte una serie di misure volte a incentivare il ricorso alla fatturazione elettronica in ambito B2B (business to business), con l’obiettivo di facilitare i controlli sulle operazioni da parte dell’amministrazione finanziaria e di contrastare l’evasione fiscale, nonché di ridurre gli adempimenti documentali per i soggetti passivi IVA.

La trasmissione delle fatture all’Agenzia delle Entrate, prevista nell’ambito della normativa in rassegna, utilizza il sistema di interscambio (SDI), che è la piattaforma informatica già precedentemente in uso per la gestione della fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione.

Il D.M. 7.3.2008, attuativo dell’art. 1 co. 211 – 212 della L. 24.12.2007 n. 244, assegna all’Agenzia delle Entrate il ruolo di gestore dell’SDI, e alla SOGEI S.p.a. la sua gestione tecnica, mentre il processo di emissione, trasmissione e ricezione della fattura elettronica mediante il sistema è disciplinato dal D.M. 3.4.2013, n. 55.

La fatturazione elettronica tra privati

L’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità, per tutti i soggetti passivi IVA, di emettere la fattura elettronica in luogo di quella cartacea, essendo tali documenti equiparati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di fatturazione.

In particolare, il comma 1 di tale articolo prevede che, per ciascuna operazione imponibile, il cedente o prestatore emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.

Per fattura elettronica si intende la fattura emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico.

Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario.

L’emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza, è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l’attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei 5 anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di IVA.

La determinazione delle modalità, dei contenuti e delle procedure telematiche della comunicazione è demandata ad un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. La fattura, cartacea od elettronica, si considera emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Il soggetto passivo dovrebbe poter scegliere il formato con cui la fattura elettronica viene emessa o ricevuta. È però necessario, affinché vi sia una “fattura elettronica”, che vi sia l’accettazione della stessa da parte del destinatario.

Per quanto riguarda la successiva fase della conservazione, è stato specificato che le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, mentre le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee “possono” essere conservate elettronicamente (art. 39 comma 4 decreto IVA).

Agenzia delle Entrate ed e-fattura

In attuazione dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, è stato realizzato un sistema che, fra le diverse funzionalità offerte, consente la generazione delle fatture elettroniche ordinarie o semplificate, in formato elettronico strutturato (formato “FatturaPA”, versione 1.2). Esso è disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dalla piattaforma “Fatture e corrispettivi”, e accessibile mediante le credenziali Entratel, Fisconline, CNS e Spid.

L’utilizzo di tale sistema di fatturazione e trasmissione telematica è opzionale per la generalità dei contribuenti e obbligatorio per chi effettua cessioni di beni attraverso distributori automatici.

Il “portale” dell’Agenzia delle Entrate, sul quale si trovano anche tutte le informazioni tecnico – operative necessarie, è attivo del 1° gennaio 2017.

L’obbligo generalizzato

Ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge 30.7.2010, n. 122, e modificato dall’art. 11 del D.L. 12.7.2018, n. 87, convertito dalla legge 9.8.2018, n. 96), sono obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi IVA, cioè tutti gli operatori economici esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto IVA.

Sono tenuti all’adempimento anche:

  • il rappresentante fiscale e/o la stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti;
  • gli enti non commerciali di cui all’art. 4 comma 4 del decreto IVA, limitatamente alle fatture emesse e a quelle ricevute e registrate nell’ambito dell’attività commerciale;
  • i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, con riferimento ai dati delle fatture delle società e delle imprese fallite o in liquidazione coatta amministrativa, limitatamente ai dati delle fatture da loro emesse e di quelle ricevute e registrate a partire dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta.

L’unica previsione di esonero riguarda, a livello normativo, i produttori agricoli che si avvalgono del regime di esonero dagli adempimenti di cui all’art. 34 comma 6 del decreto IVA.

Lo “scontrino elettronico”

Lo “scontrino elettronico” (ossia la trasmissione telematica diretta dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate) è stato reso obbligatorio dall’art. 17 del D.L. 23.10.2018, n. 119, di modifica dell’art. 2 del D.Lgs. 5.8.2015.

L’obbligo decorre:

  • per gli operatori IVA che hanno avuto, nell’anno precedente al 2019, un volume di affari complessivo superiore a 400.000 euro → dal 1° luglio 2019;
  • per tutti gli altri soggetti sopra citati → e dal 1° gennaio 2020.

Memorizzazione e invio

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica devono essere effettuati mediante strumenti tecnologici in grado di garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati dei corrispettivi; le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti devono essere definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Allo scopo sono stati emanati:

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (novità)Secondo le nuove disposizioni attuative (provvedimento n. 99297/2019), che aggiornano le precedenti, la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri potranno avvenire non solamente mediante i registratori telematici, ma anche mediante una nuova procedura web che verrà resa gratuitamente disponibile mediante accesso dal sito dell’Agenzia delle Entrate, e che consentirà agli operatori, anche da dispositivi mobili, di generare il “documento commerciale” di cui al D.M. 7.12.2016.

Tale documento, che certifica l’acquisto effettuato dall’acquirente (art. 3 D.M.), deve contenere le seguenti indicazioni (art. 2 D.M.):

  • data e ora di emissione;
  • numero progressivo;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
  • numero di partita IVA dell’emittente;
  • ubicazione dell’esercizio;
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
  • ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

La “dotazione tecnica” necessaria

I registratori telematici – che possono essere utilizzati come registratori di cassa – sono costituiti da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input.

Le operazioni di attivazione, messa in servizio, verifica periodica e dismissione dei registratori telematici sono comunicate da ogni registratore telematico al sistema dell’Agenzia delle Entrate, producendo un censimento degli apparecchi conformi alle prescrizioni normative e della loro operatività; le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle Entrate sono messe a disposizione del contribuente, titolare dell’apparecchio o di un intermediario appositamente delegato dal contribuente stesso, mediante area riservata presente sul sito web dell’Agenzia (provvedimento n. 182017/2016 – paragrafo 1.9).

Con il provvedimento del 2019, come si rileva dall’allegato tecnico, viene introdotta una semplificazione per i commercianti al minuto che operano con almeno tre punti cassa per singolo punto vendita e che scelgono di trasmettere i dati dei corrispettivi mediante un unico registratore telematico (cioè un unico “punto di raccolta”).

La trasmissione dei dati deve avvenire quotidianamente, al momento di ciascuna chiusura giornaliera, anche se l’importo ha valore “zero”.

La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le informazioni.

In caso di impossibilità a trasmettere i dati per mancanza di connettività, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto, il file sigillato elettronicamente può essere trasferito a un dispositivo esterno per effettuare la trasmissione al fine di rispettare i termini previsti dal provvedimento n. 182017/2016.

Il credito di imposta

Per i soggetti di cui all’art. 22 del decreto IVA, che svolgono attività di commercio al minuto ed “assimilate”, è previsto uno specifico credito di imposta volto a consentire l’acquisto o l’adattamento degli strumenti necessari ad effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati (art. 2, comma 6-quinquies, D.Lgs. n. 127/2015).

Il credito di imposta viene erogato per gli anni 2019 e 2020 ed è pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento.

Il contributo può essere altresì utilizzato in compensazione, e non è soggetto ai limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24.12.2007, n. 244 (250.000 euro), e di cui all’art. 34 della legge 23.12.2000, n. 388 (1 miliardo di lire = euro 516.456,90).

Il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Le relative modalità attuative sono state emanate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 49842/2019 del 28.2.2019.

Ipotesi di esclusione

Con D.M. 10.05.2019 sono state previste, in fase di prima applicazione, specifiche ipotesi di esonero dalla “scontrinatura elettronica” per:

    • le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 21.12.1996, n. 696, e dei DD.MM. 13.02.2015 e 27.10.2015 (cessioni di tabacchi, giornali quotidiani e periodici, prodotti agricoli, nonché servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente, e servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione nei confronti di privati);
    • le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
    • fino al 31.12.2019, le operazioni collegate e connesse a quelle sopra indicate, nonché alle operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, effettuate in via marginale;
    • le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

Tali operazioni continuano ad essere annotate nel registro dei corrispettivi, fermo restando l’obbligo di documentazione mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.

Comunque, in via opzionale, anche i soggetti esonerati possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri.

Distributori e “colonnine”

Un recente interpello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate (n. 149 del 21.5.2019) ha ad oggetto l’ipotesi di esonero dall’obbligo di emissione della fattura per i servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica. La risposta riguarda anche i correlati problemi della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati.

La società istante prestava servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica, la cui erogazione avveniva mediante distributori automatici (colonnine di ricarica), e chiedeva se, a fronte di tali servizi, fosse sempre obbligata ad emettere fattura, ovvero solo a seguito di specifica richiesta del contribuente.

Essendosi “strutturata” per la gestione del ciclo di fatturazione legato alla ricarica elettrica, l’istante aveva precisato di non essersi ancora attivata per la comunicazione telematica dei corrispettivi.

L’istante chiedeva quindi se l’erogazione del servizio di ricarica dovesse o meno essere esonerata dall’obbligo automatico di emissione della fattura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 1, n. 4) del decreto IVA (in quanto trattavasi di prestazioni di servizi rese in locali aperti al pubblico).

Nel rispondere, l’Agenzia ha fatto presente che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 (relativo alla trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici), a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto ed attività assimilate, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

L’obbligo di trasmissione telematica decorreva invece dal 1° aprile 2017 “per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici”.

Per stabilire se il servizio di ricarica in questione potesse ritenersi assoggettato agli adempimenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, era necessario verificare se le colonnine di ricarica potessero considerarsi “distributori automatici”.

Al riguardo l’Agenzia ha valorizzato le precedenti precisazioni fornite (risoluzione n. 116/E del 21.12.2016), secondo cui un distributore automatico è “un apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro:

  • uno o più sistemi di pagamento;
  • un sistema elettronico – dotato di un processore e una memoria – capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
  • un erogatore di beni e/o servizi”.

Dal 1° aprile 2017, in linea anche con il provvedimento direttoriale del 30.6.2016, tutti i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite “distributori automatici” sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

In conclusione

Sussistendo i requisiti tecnici previsti, i distributori automatici in rassegna secondo l’Agenzia dovevano ritenersi assoggettati agli obblighi previsti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Nel fornire la risposta, è stato rammentato che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 127/2015, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’art. 12, comma 1, della legge 30.12.1991, n. 413, e al D.P.R. 21.12.1996, n. 696 (ricevuta fiscale o scontrino fiscale).

Restava comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Pertanto:

  • se il contribuente decideva di continuare a certificare i corrispettivi mediante fattura (resa obbligatoriamente elettronica e trasmessa attraverso lo SDI dal 1° gennaio 2019), non sussisteva l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
  • in caso contrario, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica andava effettuata come normalmente previsto per le attività effettuate mediante distributori automatici.

Infine, l’Agenzia ha sottolineato che l’obbligo di emissione della fattura ricorre nelle ipotesi in cui la colonnina per l’erogazione del servizio venga data in uso al singolo privato, e quindi non sia nella disponibilità del pubblico che intenda usufruirne.

Fabio Carrirolo

13 giugno 2019