A brevissimo, dettaglianti e soggetti assimilati dovranno convertire la procedura di certificazione dei corrispettivi dalla modalità cartacea (rilascio dello scontrino o ricevuta fiscale) alla modalità della trasmissione telematica delle operazioni giornaliere. Il Fisco ha individuato le disposizioni attuative per la fruizione del credito di imposta, che dovrebbe attutire il costo di acquisto dei nuovi apparecchi: vediamo le regole di funzionamento
A decorrere dal 1° gennaio 2020, dettaglianti e soggetti assimilati dovranno convertire la procedura di certificazione dei corrispettivi dalla modalità cartacea mediante rilascio dello scontrino o ricevuta fiscale alla modalità della trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini IVA delle operazioni giornaliere.
Per effetto di tali modifiche ai contribuenti è attribuito un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto dei nuovi registratori telematici (RT) o per l’adeguamento dei registratori già in dotazione.
L’AdE ha, con il Provvedimento del 28 febbraio 2019 n. 49842, individuato le disposizioni attuative per la fruizione del credito di imposta.
Credito di imposta Registratori Telematici: ambito soggettivo
I contribuenti che potranno fruire del credito di imposta per l’acquisto o adattamento degli Registratori Telematici sono i contribuenti non obbligati all’emissione della fattura e di cui all’art. 22 del DPR 633/72, vale a dire i dettaglianti e tutti i soggetti ad essi assimilati.
Non solo, quindi, i dettaglianti ma anche i soggetti che ex lege certificano i corrispettivi mediante l’emissione della ricevuta fiscale sono obbligati alla certificazione mediante registratori telematici.
Registratori Telematici: i tempi dell’adeguamento
Come già stabilito dall’art. 2 del D.Lgs. 127/2015, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri a decorrere dai seguenti termini differenziati:
- Dal 1° luglio 2019 per i contribuenti che nell’anno 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore ad euro 400.000,00 (dato riscontrabile dalle dichiarazioni IVA 2019);
- Dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri contribuenti.
Il decreto MEF del 10 maggio 2019 ha previsto ipotesi di esonero nella fase di prima applicazione dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Oltre alle operazioni non soggetto all’obbligo di certificazione dei corrispettivi e alle prestazioni di trasporto pubblico, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2019, dall’obbligo del Registratore Telematico, le operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione, considerando per marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume di affari dell’anno 2018.
Registratori Telematici: fruizione del credito di imposta
L’Art. 2 comma 6 quinquies del D.Lgs. 127/2015 prevede l’attribuzione di un contributo sotto forma di credito di imposta collegata alla spesa sostenuta per l’acquisto dei nuovi registratori fiscali Telematici o per l’adeguamento dei misuratori fiscali già in disponibilità.
Il provvedimento N. 49842 del 28 febbraio 2019 indica le disposizioni attuative per la fruizione del credito di imposta.
ATTENZIONE: il credito di imposta è unicamente fruibile mediante la compensazione orizzontale di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997. Il credito dovrà essere esposto nella sezione erario del modello F24 con il codice tributo 6899 e indicazione dell’anno in cui la spesa è sostenuta. L’f24 di utilizzo del credito dovrà essere inviato unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
IMPORTANTE: Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Credito di imposta Registratori Telematici: periodi di imposta e importi limite
Il credito di imposta per l’acquisto e adeguamento dei nuovi Registratori Telematici opera con riferimento alle relative spese sostenute nel 2019 e nel 2020.
Il credito di imposta è determinato nella somma pari al 50% della spesa sostenuta con osservazione di due limiti:
- Valore massimo del credito di imposta Euro 250,00 nel caso di acquisto;
- Valore massimo del credito di imposta euro 50,00 nel caso di adeguamento.
I limiti di cui sopra sono collegati all’acquisto/adeguamento di ciascun misuratore fiscale.
Credito di imposta Registratori Telematici: il pagamento tracciabile
La fruizione del Credito di Imposta è subordinata al pagamento in modalità tracciabile.
Il provvedimento attuativo prevede che, il pagamento per l’acquisto/adeguamento dei nuovi Registratori Telematici, deve essere effettuato con le modalità tracciabili previste dal provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018.
Modalità di pagamento per la fruizione del credito imposta registratori fiscali |
a) Assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni; |
b) Mezzi di pagamento elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
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Decorrenza della fruizione collegata alla prima liquidazione Iva successiva e incertezza per i trimestrali
Il credito di imposta per l’acquisto e adeguamento dei nuovi R.T. potrà essere utilizzato dal contribuente a decorrere:
- Dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematico;
- Dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
I due presupposti di decorrenza devono risultare entrambi soddisfatti.
ATTENZIONE: la disposizione collega la decorrenza della fruizione dell’agevolazione al mese in cui è registrata la fattura e non alla data della fattura. La norma non fa riferimento alla liquidazione IVA in cui è confluita la registrazione della fattura di acquisto ma alla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese di registrazione della fattura di acquisto.
Il riferimento alla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura rilascia qualche dubbio, in particolare, in relazione alle liquidazioni trimestrali.
Infatti, nel caso in cui la fattura di acquisto è registrata nel mese di luglio 2019, il trimestrale potrà fruire del credito di imposta già dalla prima liquidazione IVA che effettua nel mese di agosto o dovrà attendere la liquidazione del terzo trimestre che effettua a novembre?
La interpretazione letterale della norma consente di ritenere valida la prima soluzione ma non rimarrei stupito di una diversa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate.
IMPORTANTE: Per i trimestrali decorrenza nel caos in relazione alle fatture di acquisto dei misuratori fiscali registrate nell’ultimo trimestre. I trimestrali non hanno la liquidazione dell’ultimo trimestre. L’agenzia delle Entrate dovrà chiarire la decorrenza per gli acquisti la cui fattura è registrata nell’ultimo trimestre dell’anno 2019 o dell’anno 2020.
Credito di imposta Registratori Telematici: limite dei fondi
Si ricorda che il co. 6 quinquies dell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015 prevede limiti di spesa di stato per la concessione del contributo in trattativa nella misura:
- Di euro 36,3 milioni per l’anno 2019;
- Di euro 195,5 milioni per l’anno 2020.
Il provvedimento AE al punto 3 precisa che l’AE comunica mensilmente al MEF l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24 per segnalare il prossimo raggiungimento del limite di spesa di cui sopra.
Sembrerebbe che chi prima acquista meglio sta.
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A cura di Mario Agostinelli
Mercoledì 5 Giugno 2019