Ho letto che anche per le prestazioni di servizi è possibile fruire della fatturazione differita: è vero? Risponde Danilo Sciuto.
L’articolo 21 comma 4 lettera a), che, come noto, prevede la fatturazione differita nel classico caso di cessioni di beni accompagnati da documento di trasporto, la ammette adesso anche per le prestazioni di servizi, ma a condizione che esse siano individuabili attraverso “idonea documentazione”.
Sulla base di quanto affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate, si ritiene “idonea documentazione”, a questi fini, l’esistenza di una fattura c.d. “pro forma” (in quanto identifica analiticamente la prestazione) ovvero di un documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo (il bonifico o qualsiasi pagamento tracciato).
Risposta di Danilo Sciuto
Sabato 13 Luglio 2019
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