Credito d'Imposta Edicole 2019-20: Disposizioni del Decreto Attuativo

La Legge di Bilancio 2019 ha riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, un credito di imposta nella misura massima di euro 2.000 agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2019 e di 17 milioni di euro per l’anno 2020.
E’ stato firmato dalla Corte dei Conti il Decreto del Presidente del Consiglio recante “Disposizioni applicative in materia di credito d’imposta, per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici”.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione e l’importo dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

I Beneficiari della c.d. Tax Credit Edicole

credito d imposta edicole 2019 2020I soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta edicole sono:

  • gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • i cosiddetti “punti vendita non esclusivi” abilitati alla vendita di quotidiani o periodici a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.
 
Chi può vendere giornali in regime di non esclusività

Per l’individuazione di tali soggetti, la Legge di Bilancio 2019 rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 170/2001, recante disposizioni in materia di “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica”.

In particolare, la disposizione richiamata è quella contenuta nell’articolo 2, comma 3, secondo la quale possono esercitare l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:

  1. le rivendite di generi di monopolio;
  2. le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
  3. i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
  4. le strutture di vendita come definite dall’articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
  5. gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
  6. gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

 

Requisiti per il Credito d’Imposta Edicole

I soggetti interessati devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

  • sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo;
  • residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale;
  • codice ATECO 47.62.10 di cui al Registro delle Imprese;
  • per i punti vendita non esclusivi, codice ATECO rientrante in uno dei seguenti:
    • 1) rivendite di generi di monopolio (codice 47.26);
    • 2) rivendite di carburante e di oli minerali (codice 47.30);
    • 3) bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime (codice 56.3)
    • 4) strutture di vendita non specialistica (codice 47.1) come definite dall’, art. 4comma 1, lett. e), f) e g), D.Lgs. 114/1998 (recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio), con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 metri quadrati;
    • 5) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120 (codice 47.61).
    • 6) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

 

Durata e Calcolo del Credito d’Imposta per Edicole

Per espressa previsione normativa, il bonus ha una durata temporalmente circoscritta: il tax credit edicole, infatti, è riconosciuto per il 2019 e il 2020 nel limite di spesa di 13 milioni di euro per il primo anno e di 17 milioni di euro per il secondo.

Il credito d’imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare nell’anno precedente a quello dell’istanza di accesso, con riferimento:

  • all’IMU,
  • alla TASI,
  • alla COSAP,
  • alla TARI
  • e a spese di locazione

ed è riconosciuto, per ogni esercente, nella misura massima di 2.000 euro in relazione a ciascun punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

 

Come Ottenere il Tax Credit Edicole

Gli esercenti che intendono usufruire del credito d’imposta devono presentare telematicamente una domanda tra il 1° e il 30 settembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d’imposta.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per ognuna delle voci di spesa che concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta e con la quale l’impresa attesti qualsiasi aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti.

Il modello sarà reso disponibile sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; lo stesso Dipartimento, entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d’imposta, provvede a formare l’elenco dei soggetti a cui lo stesso è riconosciuto.

 

Utilizzo del Credito d’Imposta Edicole

Il credito d’imposta deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997), utilizzando il modello di versamento F24 e l’importo dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni successivi fino a quella nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

Il legislatore, inoltre, precisa che la fruizione del tax credit deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito, in ambito sovranazionale, dalla disciplina del diritto dell’Unione Europea in materia di aiuti de minimis.

In pratica, il comma 807 stabilisce che gli esercizi individuati come destinatari dell’agevolazione possono accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti indicati da Regolamento (UE) 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

 

Credito d’Imposta Librerie

Il credito d’imposta si ricollega all’agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2018 a favore delle librerie (articolo 1, commi 319–321, L. 205/2017).

Anche in tal caso, difatti, è stato previsto il riconoscimento, a partire dal 2018, di un credito d’imposta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1.

In merito ai limiti previsti dal legislatore, il credito d’imposta librerie è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

 

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A cura di Giovanna Greco

Lunedì 8 Luglio 2019