Dal 1° settembre al 30 settembre possono essere presentate le istanze di accesso al bonus edicole 2022, a favore degli esercenti che si occupano, in via esclusiva, della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Le istruzioni per sapere come procedere…
Dal 1° settembre, e fino al 30 settembre, possono essere presentate le istanze di accesso al tax credit 2022, a favore degli esercenti che si occupano, in via esclusiva, della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
Le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica dal titolare o dal rappresentante legale dell’impresa, dall’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile con Spid, Carta nazionale dei servizi e Carta d’identità elettronica.
Queste le precisazioni, contenute nell’avviso pubblicato il1 settembre sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.
Bonus edicole 2022: la normativa
Il Bonus edicole, istituito dall’articolo 1, commi, da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stato rinnovato, per gli anni 2021 e 2022, dall’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 67, 8 comma, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Restrizione platea dei destinatari
I ritocchi hanno ristretto la platea dei possibili beneficiari agli esercenti che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono le edicole situate nei comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti o con un solo punto vendita.
In pratica, sono rimaste fuori le attività abilitate al commercio al minuto dei giornali senza averne il requisito dell’esclusività.
Calcolo del credito
Il credito d’imposta per le edicole è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell’anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d’imposta, con riferimento alle seguenti voci:
- imposta municipale unica (IMU);
- tassa per i servizi indivisibili (TASI);
- canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP);
- tassa sui rifiuti (TARI);
- spese per locazione, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) (per l’anno 2019, tali spese erano ammesse a condizione che l’esercente operasse come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale).
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Fonti:
- Avviso 1 settembre 2022 Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178
- Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
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A cura di Cinzia De Stefanis
Giovedì 8 settembre 2022