Responsabilità penale dell’amministratore di fatto

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 10 giugno 2019

E' ormai pacifica la responsabilità dell’amministratore di fatto per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione; il prestanome risponde insieme all’amministratore di fatto dei reati tributari posti in essere da quest’ultimo, salvo che non dimostri di essere privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione dell’impresa.

Responsabilità penale dell'amministratore di fattoLa Corte di Cassazione - sezione penale – con la sentenza n. 11757 del 18 marzo 2019 ha osservato che è pacifica la responsabilità per il delitto di cui all’art. 5, del D.Lgs. n. 74 del 2000 anche nei confronti dell’amministratore di fatto (Sez. 3, n. 3780 del 14.05.2015 rv. 264971-01).

Si è, infatti, affermato che il reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è configurabile nei confronti dell’amministratore di fatto, e l’amministratore di diritto, quale mero prestanome, risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento (artt. 40, comma secondo, cod.pen. e 2932 cod.civ).

Infatti, in tema di reati tributari, il prestanome non risponde dei delitti in materia di dichiarazione previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000 solo se è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società, Sez. 3 n. 47110 del 19.11.2013 rv 258080-01- (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva assolto il legale rappresentante di una società, trascurando la circostanza che lo stesso era a conoscenza della dubbia regolarità della gestione societaria da parte dell’amministratore di fatto)”.

 

Il caso specifico

Nella fattispecie in esame, il Tribuna