ISA e studi di settore: sanzioni a confronto

Vediamo quali sono le differenze fra ISA e studi di settore dal punto di vista sanzionatorio
Ne parleremo anche nella videoconferenza di domani pomeriggio 12 giugno

ISA indici sintetici di affidabilità fiscale Commercialista TelematicoTra gli studi di settore e gli ISA si rilevano sia delle analogie sia delle sostanziali differenze nell’ambito sanzionatorio.

Ai fini ISA, esse vengono completamente riscritte dal comma 16 dell’articolo 9 bis del D.L. 50/17, il quale prevede che nei casi di omissione, o di inesatta o incompleta compilazione dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa che va da euro 250 a euro 2.000; tale è quella prevista dall’articolo 8, comma 1, del D. Lgs. n. 471/97, residuale per le violazioni sulle dichiarazioni.

La compliance prima delle sanzioni

La sanzione non verrà irrogata direttamente, però. L’Agenzia delle entrate, infatti, prima della contestazione della violazione, invierà al contribuente la classica lettera di “compliance”, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

Sarà importante dare comunque seguito a tale invito per due ordini di motivi.

In primis, perché a seguito di tale lettera, il contribuente potrà regolarizzare l’infrazione avvalendosi delle riduzioni previste dall’istituto del ravvedimento operoso, calcolandole ovviamente sulla sanzione minima di 250 euro.

Videconferenza 12 giugno 2019 I nuovi ISA, cosa cambia rispetto agli studi di settore
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In secundis, perché la norma dispone che del comportamento del contribuente conseguente alla lettera si terrà conto nella graduazione della misura della sanzione, sicchè in caso di comportamento ulteriormente omissivo del contribuente, essa potrebbe essere irrogata per un importo superiore a 250 euro (ma non a 2.000).

Omissione del modello ISA

Una ulteriore sanzione è comminabile in caso di omissione di invio del modello. La norma infatti prevede che l’Agenzia delle entrate potrà altresì procedere, previo contraddittorio, all’accertamento induttivo puro (art. 39 co 2 Dpr 600/72 e art. 55 Dpr 633/72).

Tale norma ricorda quella precedente, relativa agli studi di settore, che però era assai più importante.

Ai fini degli studi di settore, infatti, l’articolo 39 comma 2 lett. d-ter del Dpr 600 prevedeva la possibilità di applicare tale tipo di accertamento (induttivo puro) non solo al caso di omessa presentazione dei modelli degli studi di settore, ma anche al caso di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonchè di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15%, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati e quelli indicati in dichiarazione.

Pertanto, a differenza di quanto avveniva con gli studi di settore, abbiamo che ai fini ISA l’indicazione di una causa di esclusione/inapplicabilità rivelatasi inesistente non determinerà la conseguente possibile applicazione dell’accertamento induttivo “puro”; idem per la fattispecie di infedele compilazione.

Favor rei neutralizzato per le sanzioni sugli studi di settore

Come si è già avuto modo di dire su queste pagine, in base al principio di legalità (noto anche come “favor rei”), quando decade un obbligo, decadono anche le relative sanzioni.

Questo avrebbe potuto dirsi anche per gli studi di settore (con la conseguente impossibilità per l’AdE di irrogare sanzioni ad esse riferentisi), qualora non fosse stato previsto, al comma 18 dell’articolo 9-bis citato, una norma che di fatto esclude l’(altrimenti automatica) applicazione del favor.

Il citato comma infatti afferma che “Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d’imposta in cui erano in vigore gli studi di settore si applicano le previgenti disposizioni”.

Una deroga, si ripete, che permette all’Agenzia delle Entrate di continuare a sanzionare l’omessa/infedele compilazione dei modelli studi di settore.

 

A cura di Danilo Sciuto

Martedì 11 Giugno 2019