Chiarimenti dal Fisco in merito ai criteri di maggiorazione degli investimenti che beneficiano dell’iperammortamento: agevolazione fiscale che può risultare utilissima per le imprese che operano investimenti
Con la circolare 8/E del 10 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in primis che gli investimenti il cui acconto è stato versato nel 2018 beneficiano della maggiorazione del 150% in luogo di quella del 170% prevista con la proroga dell’incentivo nel 2019.
Ricordiamo che la proroga presenta alcune sostanziali differenze rispetto alle passate edizioni dell’iperammortamento, in particolare con riferimento alla misura della maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti.
Viene prevista infatti una maggiorazione pari al:
- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce inoltre la proroga per il 2019, nella misura del 40%, dell’iperammortamento anche sugli investimenti immateriali, funzionali a quelli materiali in chiave 4.0.
Confermate anche le disposizioni in caso di investimenti sostituitivi che è possibile fare a patto che le caratteristiche del nuovo investimento non si discostino in misura sostanziale rispetto all’investimento originario.
Qualora i beni oggetto dell’agevolazione vengano ceduti a titolo oneroso o delocalizzati in strutture produttive all’estero, l’Agenzia applica un meccanismo di recupero delle agevolazioni mentre, chiarisce l’ADE, non si verifica la decadenza delle agevolazioni dell’iperammortamento nel caso di mutamento della titolarità dell’impresa.
A cura di Esclamativa Srl
Sabato 8 Giugno 2019