Giurisdizione su iscrizione ipotecaria: il recente parere della Cassazione

Le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca su immobili appartengono alla giurisdizione del giudice tributario in ragione della natura tributaria dei crediti garantiti dall’ipoteca, senza che possa avere rilievo la destinazione dei beni a fondo patrimoniale. Le effettive possibilità di tutela offerte dal fondo patrimoniale

La sentenza passata in giudicato non determina l’inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione ad essa anteriormente proposto, atteso che l’emissione della sentenza ad opera del giudice di merito non determina la carenza d’interesse alla decisione della Corte, dovendosi considerare la decisione del giudice di merito comunque condizionata al riconoscimento della giurisdizione.

Le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca su immobili appartengono alla giurisdizione del giudice tributario in ragione della natura tributaria dei crediti garantiti dall’ipoteca, senza che possa avere rilievo la destinazione dei beni a fondo patrimoniale.

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Giurisdizione su iscrizione ipotecaria: il recente parere della Cassazione

Giurisdizione Iscrizioni Ipotecarie immobiliariLe Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 10773 del 17/04/2019, hanno chiarito importanti profili in tema di giurisdizione su iscrizione ipotecaria, nel caso di specie diretta su immobili costituiti in un fondo patrimoniale.

 

Il caso affrontato nell’ordinanza della Cassazione

Nel giudizio in esame, la contribuente impugnava, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia, l’ipoteca iscritta da Equitalia (oggi Agenzia per la Riscossione), anche per debiti erariali, deducendo, tra l’altro, l’impignorabilità degli immobili costituti in fondo patrimoniale ex art. 167 c.c.

Il concessionario, costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice tributario.

Secondo Equitalia, infatti, contro il decreto tavolare di iscrizione ipotecaria, per quanto stabilito dall’art. 126 Rd. 28 marzo 1929 n. 499, la contribuente avrebbe dovuto proporre tempestivo reclamo al Tribunale.

In relazione all’eccepito difetto di giurisdizione, la contribuente promuoveva quindi regolamento preventivo, chiedendo che fosse affermata la giurisdizione tributaria.

E ciò, in particolare, in ragione della previsione contenuta nell’art. 19, comma 1, lett. e bis), Dlgs. 31 dicembre 1992 n. 546, secondo cui doveva essere impugnata presso la Commissioni tributarie «l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

La ricorrente, con memoria, accompagnata da documenti, faceva poi presente che la Commissione Tributaria Provinciale, che, nel frattempo, non aveva sospeso il giudizio, aveva comunque definitivo la controversia tributaria con sentenza passata in giudicato, e dunque, a suo avviso, con la conseguente inammissibilità del regolamento, attesa la sopravvenuta perdita di interesse processuale.

Secondo la Suprema Corte, però, per quanto riguardava quest’ultima richiesta, la sentenza passata in giudicato non determina l’inammissibilità del regolamento, atteso che «L’emissione della sentenza ad opera del giudice di merito, non determina la carenza d’interesse alla decisione della Corte di Cassazione sul regolamento preventivo di giurisdizione proposto anteriormente ad essa, dovendosi considerare la decisione del giudice di merito come resa a cognizione sommaria e, ove passata in cosa giudicata, pur sempre condizionata al riconoscimento della giurisdizione all’esito della definizione del regolamento» (Cass., Sez. un., n. 11576 del 2018; Cass., Sez. un., n. 10823 del 2014).

Venendo quindi alla fattispecie in esame, i giudici di legittimità evidenziano che doveva essere affermata la giurisdizione tributaria, atteso che l’art. 19 Dlgs. n. 546, individuando tassativamente gli atti impugnabili, delimita inevitabilmente il perimetro della giurisdizione fiscale, salva la verifica, anche sotto il profilo della ragionevolezza costituzionale, del rispetto dell’oggetto della giurisdizione erariale, i cui confini sono fissati dall’art. 2 del Dlgs. n. 546 cit.

 

Casi analoghi precedenti

Sulla base di tali principi, del resto, in analoghe fattispecie, la Corte di Cassazione aveva già avuto occasione di chiarire che: «Le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca su immobili, cui l’Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi dell’art. 77 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario in ragione della natura tributaria dei crediti garantiti dall’ipoteca, senza che possa avere rilievo la destinazione dei beni a fondo patrimoniale» (Cass., Sez. un. n. 641 del 2015; Cass., Sez. un. n. 5286 del 2009).

Né in ordine a tale soluzione aveva alcun rilievo la possibilità, riconosciuta ex lege, di reclamare il decreto tavolare davanti al Tribunale ordinario, atteso che in discussione era nel caso di specie un’ipoteca iscritta per debiti erariali, per la quale era stato instaurato un contenzioso, laddove, invece, lo speciale procedimento ex art. 126 del Rd. n. 499 cit., avendo natura di volontaria giurisdizione, in quanto soltanto predisposto ad un mero controllo «formale circa la sussistenza di documenti giustificativi dell’iscrizione», in nessun modo sarebbe stato idoneo a dirimere controversie su diritti soggettivi o su pretese fiscali (cfr., Cass., n. 5079 del 1983).

Tanto premesso in ordine al caso in giudizio, risolto dalle Sezioni Unite, in via più generale giova osservare quanto segue.

La stessa Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con l’Ordinanza n. 21929 del 07/09/2018, intervenendo a chiarire i confini della giurisdizione tributaria, aveva affermato considerazioni apparentemente non del tutto coincidenti con quelle ora evidenziate nella pronuncia in commento.

I giudici di legittimità avevano infatti in quell’occasione rilevato che, ai fini della delimitazione dell’ambito della giurisdizione tributaria, occorre attribuire esclusivo rilievo alla disciplina dettata dal Dlgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, senza che tale disciplina possa essere condizionata, in senso limitativo, da quanto previsto dal successivo art. 19, il quale, agendo su un piano distinto, elenca gli atti che possono, e debbono, essere oggetto di impugnazione dinanzi al giudice tributario.

La giurisdizione tributaria riguarda quindi tutte quelle controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, sempre che si tratti di controversie concernenti prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria.

In sostanza, in quell’occasione, il peso dato all’art. 19 sembrava molto meno rilevante, mentre nella fattispecie in esame si calca l’accento sulla tassatività degli atti indicati nel citato art. 19.

A ben vedere, però, la contraddizione è solo apparente, dato che in entrambi i casi si conclude che ciò che rileva ai fini della corretta individuazione della giurisdizione è l’art. 2 del citato Dlgs n. 546.

La giurisdizione tributaria è quindi una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall’Amministrazione finanziaria (cfr., Cass. Sez. Un. n. 20889 del 2006; Cass. Sez. Un. n. 27209 del 2009).
Ciò che rileva è che sia presente l’esercizio del potere impositivo, proprio del rapporto tributario.

 

Giurisdizione su iscrizione ipotecaria:
la Legge 448/2001 e il carattere generale della giurisdizione tributaria

Con l’emanazione dell’articolo 12, comma 2, legge 28 dicembre 2001 n. 448, è stata in sostanza abbandonata la tradizionale elencazione analitica delle controversie appartenenti alle commissioni a favore di una norma di principio, che estende la giurisdizione tributaria a qualsiasi tributo.

Dall’entrata in vigore della novella legislativa (primo gennaio 2002), la giurisdizione tributaria diventa così una giurisdizione di carattere generale, ovverosia estesa, senza limitazioni, ad ogni questione relativa all’an o al quantum del tributo.

 

L’iscrizione ipotecaria è una procedura alternativa all’esecuzione forzata

E con riferimento proprio all’iscrizione ipotecaria, la stessa non può definirsi atto dell’esecuzione, in quanto il fatto che non necessariamente l’espropriazione deve seguire all’iscrizione ipotecaria, autorizza a ritenere che quest’ultima sia un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, dal che deriva la ragione che ne giustifica, come accade per il fermo amministrativo, l’attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario.

Quanto poi al tema del “limite” degli atti impugnabili, comunque, già con la Sentenza n. 7687 del 16 maggio 2012 della Cassazione Civile, Sez. V, era stato “ribadito che l’elencazione tassativa degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario (art. 19 cit.), nel termine perentorio fissato dal medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, non esclude la facoltà del contribuente di impugnare innanzi al medesimo giudice anche atti diversi da quelli contenuti in detto elenco …”.

In tema infine di iscrizione ipotecaria, giova anche rilevare che l’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del Dpr. 29 settembre 1973, n. 602, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un adeguato termine per presentare osservazioni od effettuare il pagamento.

E, come affermato dalla stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24907 del 06.12.2016, l’omessa attivazione di tale contraddittorio comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria (cfr., Cass., Sez. Unite, sent. n. 19667 del 18/09/2014).

Gestione, affidamento e passaggio generazionale del patrimonioProprio in quanto atto impugnabile innanzi al giudice tributario, essa presuppone quindi una specifica comunicazione al contribuente, anche in base all’art. 21 legge n. 241 del 1990, che prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari e all’art. 6 dello Statuto del contribuente, che prevede che debba essere garantita l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati (cfr sentenza n. 23875 del 23/11/2015, sentenza n. 13115 del 14/04/2016).

 

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A cura di Giovambattista Palumbo

Venerdì 28 Giugno 2019