Trasmissione telematica dei corrispettivi: il credito d'imposta e le istruzioni per l'adempimento

E’ stato previsto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50% (fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto dello strumento e di euro 50 in caso di suo adattamento) per chi acquista/adatta il registratore di cassa al fine di poter effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

A far data dal momento in cui si inizierà ad effettuare la “certificazione telematica” non dovrà essere emesso alcuno scontrino fiscale o ricevuta fiscale ma solamente un semplice documento commerciale al fine di provare l’operazione effettuata.

Gli scontrini fiscali e la trasmissione telematica dei corrispettiviPremessa generale

Il Legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50% (fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto dello strumento e di euro 50 in caso di suo adattamento) per chi acquista/adatta il registratore di cassa al fine di poter effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

A far data dal momento in cui si inizierà ad effettuare la “certificazione telematica” non dovrà essere emesso alcuno scontrino fiscale o ricevuta fiscale ma solamente un semplice documento commerciale al fine di provare l’operazione effettuata.

 
Nota

==> Si rammenta che i contribuenti Forfetari e Minimi, pur essendo espressamente esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, devono adempiere all’obbligo di certificazione dei corrispettivi in modalità telematica

==> Il credito d’imposta concesso è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto/adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

 

La normativa generale: esame ed approfondimento

Le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 127/2015 e della Legge n. 136/2018 hanno previsto quanto segue:

1) dettaglianti e soggetti assimilati (ai sensi dell’articolo 22 Dpr 633/72 – Legge IVA): devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri con le seguenti modalità operative:

       a) dal 1° luglio 2019 in caso di di volume d’affari 2018, complessivo di tutte le operazioni, superiore ad euro 400.000;

Nota

Come chiarito dalla risoluzione 47/E/2019 per la verifica del superamento della soglia di euro 400.000 si deve aver riguardo all’intero volume d’affari del soggetto Iva, pur se riferito anche ad attività non riconducibili a quelle soggette alla certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale (si deve fare riferimento al volume d’affari dichiarato per l’anno 2018 nel quadro VE del modello Iva 2019 presentato entro lo scorso 30 aprile 2019).

  • Le attività iniziate nel corso del 2019 invece sono automaticamente escluse dall’obbligo per l’intero 2019, e resta fermo che, pur in assenza di obbligo, i soggetti passivi possono adempiere su base volontaria alla trasmissione telematica già a partire dal 1° luglio 2019 (anche con volumi d’affari inferiori alla soglia prevista).

       b) dal 1° gennaio 2020 in caso di volume d’affari 2018 inferiore ai 400.000 euro (le imprese tenute all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria possono assolvere gli obblighi tramite la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati al sistema Tessera sanitaria).

Nota

Si rammenta che l’adempimento dell’accreditamento utente (dal sito internet dell’Agenzia sezione fatture e corrispettivi) da parte dell’esercente è il primo passaggio necessario per poter utilizzare il registratore telematico.

È utile rammentare che anche i soggetti che effettuano cessione di sigarette saranno obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi ma occorre comunque ribadire che, con apposito Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, saranno previsti specifici esoneri dall’adempimento in questione, in funzione della tipologia di attività esercitata.

Vi è tuttavia da dire che, allo stato attuale, l’Amministrazione finanziaria con la risposta ad un interpello n. 9 del 22 gennaio 2019 ha confermato che il commercio elettronico (commercio elettronico indiretto)non sarà assoggettato all’invio telematico dei corrispettivi (tali soggetti dovranno pertanto continuare a tenere il registro corrispettivi di cui all’art. 24 del decreto IVA ovvero ad annotare il totale delle operazioni effettuate giorno per giorno).

Il credito d’imposta in pratica

Con Provvedimento 28 febbraio 2019 n. 49842/2019 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di attuazione per l’utilizzo del credito d’imposta dettando le seguenti regole:

   1) spese sostenute negli anni 2019 e 2020: spetta il credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri negli anni 2019-2020.

Nota
Ai fini del pagamento l’Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento alle modalità già individuate per il pagamento dei rifornimenti di carburante (Provvedimento del 4/04/2018) ovvero: – Assegni bancari e postali, circolari, addebiti in conto tramite RID, bonifico bancario o postale bollettino postale (inclusi vaglia postali e cambiari) e altri strumenti di pagamento elettronico che consentano l’addebito in conto corrente.

   2) utilizzazione e misura del credito d’imposta: il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento;

   3) indicazione del credito: il credito è da indicare nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo;

   4) codice tributo da utilizzare per la compensazione: ’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 1° marzo 2019, n. 33, ha istituito il codice tributo 6899 per l’utilizzo in compensazione, nel modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto o adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri;

Nota
Il codice tributo 6899 va indicato nella Sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”Anno di riferimento” in cui la spesa è “sostenuta”.

   5) quando utilizzare il credito d’imposta: è possibile l’utilizzo del credito in compensazione “dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo”;

Nota
Il modello F4 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e non non si applicano i limiti massimi annuali di utilizzo previsti per le compensazioni orizzontali (euro 700.000 o euro 1.000.000 per i subappaltatori) e per le compensazioni dei crediti d’imposta da indicare a quadro RU (euro 250.000).

   6) trattamento fiscale e IRAP del credito d’imposta: il credito risulta imponibile sia ai fini dei redditi che ai fini IRAP.

Esempio pratico

Si ipotizzi un commerciante “con liquidazione IVA mensile” che provvede alla sostituzione del proprio registratore di cassa in quanto dal 01 luglio 2019 è tenuto alla comunicazione telematica dei corrispettivi.

I punti da tenere in considerazione per il calcolo e l’utilizzo del credito sono i seguenti:

  1. fattura acquisto nuovo registratore: documento ricevuto e registrato nel mese di Maggio 2019 in data 10 e pagato in pari data con strumento tracciato pari ad euro 650 oltre ad IVA 22%;
  2. il credito d’imposta spettante è pari ad euro 250 (spetta la cifra massima in quanto il 50 % della è superiore al massimo);
  3. il credito risulta compensabile a decorrere dalla liquidazione di Maggio ovvero entro il 17 giugno 2019 (utilizzabile sia per l’ Iva da versare che per compensare altri tributi con codice tributo 6899) .
Nota
Si rammenta che l’alternativa ai corrispettivi telematici è l’emissione della fattura e pertanto alcuni soggetti a seguito dell’eliminazione della ricevuta fiscale (ad esempio gli artigiani in genere) potranno evitare l’installazione del registratore fiscale ricorrendo alla fatturazione elettronica.

La trasmissione dei corrispettivi telematici attraverso i server-rt

In presenza di punti vendita dotati di almeno 3 o più postazioni vi è la facoltà di installare un server -RT (il Server-RT memorizza tutti i corrispettivi relativi ai diversi punti cassa del singolo punto vendita) e le regole tecniche prevedono formalità da rispettare e certificazioni da ottenere (come detto non si tratta di un obbligo ma di una possibilità nei casi di punti vendita con un numero di casse pari o superiore a 3).

Nota

Con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 13 dello scorso 20 marzo 2019 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull’obbligo della certificazione dei processi conseguente alla nuova trasmissione telematica dei corrispettivi .

Dalla lettura ed interpretazione dei chiarimenti forniti fino a questo punto dall’Amministrazione finanziaria è utile fare il punto della situazione:

  1. soggetti che ricadono nell’obbligo della certificazione:ricadono nell’obbligo gli esercenti che sono dotati di più punti cassa (almeno 3 casse) per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT (Registratore telematico) o un Server-RT.
  2. esercente dotato di una sola cassa: l’esercente dotato di una sola cassa dovrebbe essere escluso dalla certificazione dei processi.
  3. esercente dotato di due casse: i soggetti dotati di due casse nello stesso punto vendita non dovranno adempiere alla certificazione dei processi.
  4. soggetti che hanno più di 3 casse senza server RT

–> l’esclusione dovrebbe valere anche per i soggetti che, pur avendo 3 o 4 punti cassa all’interno dei locali di vendita, effettueranno la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi per singola cassa e non attraverso un unico punto di raccolta server RT.

Le regole tecniche prevedono quanto segue:

  1. certificazioni a carico dell’esercente:hanno lo scopo di garantire autenticità e integrità dei dati memorizzati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate (occorre che il bilancio di esercizio del soggetto passivo IVA sia certificato da un revisore legale).
  2. processo di controllo interno: tale processo dovrà essere dichiarato conforme alle prescrizioni indicate nelle regole tecniche con riferimento sia ai processi amministrativi e contabili, che ai sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata da una società di revisione e rinnovata ogni 3 anni).

Ultima novità: la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri con procedura web

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019 in materia di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri introducendo la possibilità di adempiere all’adempimento utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate e usabile anche su dispositivi mobili.

 

A cura di Celeste Vivenzi

Mercoledì 15 Maggio 2019