Di solito il datore di lavoro conosce il dipendente attraverso un colloquio di lavoro, la lettura di un curriculum vitae o attraverso l’operato di una società di selezione del personale o addirittura perché lo stesso gli viene presentato da un amico o da un conoscente. Potrebbe essere restìo ad assumere una nuova risorsa perché non è certo delle sue attitudini, caratteriali e professionali, e perché ha paura di trovarsi successivamente in una situazione senza “via d’uscita”. Potrebbe così incorrere nell’errore di testare il lavoratore prima di decidere di assumerlo, sottovalutando che lo svolgimento di una prova senza preventiva assunzione equivale all’impiego del lavoratore in nero, con tutti i rischi e le conseguenze che tale condizione comporta.
Il principale motivo che ci ha spinti a scrivere questo contributo è rinvenibile nella domanda ricorrente che ci viene rivolta dal datore di lavoro in merito alla possibilità di “provare” un dipendente prima di impegnarsi con una effettiva assunzione.
Di solito il datore di lavoro conosce il dipendente attraverso un colloquio di lavoro, la lettura di un curriculum vitae o attraverso l’operato di una società di selezione del personale o addirittura perché lo stesso gli viene presentato da un amico o da un conoscente.
È quindi spesso restio ad assumere una nuova risorsa perché non è certo delle sue attitudini, caratteriali e professionali, e perché ha paura di trovarsi successivamente in una situazione senza “via d’uscita”.
Potrebbe così incorrere nell’errore di testare il lavoratore prima di decidere di assumerlo, sottovalutando che lo svolgimento di una prova senza preventiva assunzione equivale all’impiego del lavoratore in nero, con tutti i rischi e le conseguenze che tale condizione comporta.
Si ricorda infatti che il lavoratore va prima assunto e poi provato e mai viceversa.
Esiste di fatto la possibilità di inserire, all’interno del contratto di assunzione o attraverso un atto autonomo, sempreché preventivo alla costituzione del rapporto di lavoro, un patto di prova con la specifica indicazione di una durata di tempo entro il quale, datore di lavoro e lavoratore, sono liberi di recedere dal contratto di lavoro senza obbligo di motivazione e senza obbligo di preavviso né di pagamento della indennità sostitutiva [1].
Il patto di prova d