Nel processo tributario trova applicazione l’istituto del disconoscimento delle scritture private, con la conseguenza che il giudice ha l’obbligo di accertare l’autenticità delle sottoscrizioni. Approfondiamo quindi le conseguenze processuali riferibili al fatto che in una controversia tributaria un socio di una s.n.c. ricorrente non abbia disconosciuto le firme e il socio amministratore della stessa s.n.c. abbia disconosciuto non l’intera scrittura ma la sottoscrizione riferita solo ad alcune pagine di un preliminare di vendita a terzi di immobili
Disconoscimento della firma e querela di falso
Nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l’istituto del disconoscimento delle scritture private, con la conseguenza che, in presenza del disconoscimento della firma, il giudice ha l’obbligo di accertare l’autenticità delle sottoscrizioni, essendogli altrimenti precluso tenerne conto ai fini della decisione.
-> Quali sono le conseguenze processuali riferibili al fatto che in una controversia tributaria l’altro socio di una s.n.c. ricorrente non abbia disconosciuto le firme e al fatto che il socio amministratore della stessa s.n.c. abbia disconosciuto non l’intera scrittura ma la sottoscrizione riferita solo ad alcune pagine di un preliminare di vendita a terzi di immobili?
-> Cosa accade, quindi, se il disconoscimento abbia riguardato non l’intera scrittura ma la sottoscrizione riferita ad alcune pagine del preliminare di vendita e precisamente quelle in cui si indicava il prezzo di vendita in una cifra più alta di quella esposta nell’atto di vendita definitivo?
Il presente contributo, alla luce delle risposte date recentemente dal giudice di legittimità ai citati interrogativi, analizza il disconoscimento di firme nel processo tributario e il rapporto tra disconoscimento con la querela di falso.
Principi
Se un documento riporta, su tutte le pagine, la sottoscrizione di un soggetto (socio amministratore della società verificata) e quest’ultimo disconosce solo alcune delle firme apparentemente da lui apposte, resta ferma la riferibilità del documento al sottoscrittore e la conseguente utilizzabilità in giudizio dell’atto.
Tale omissione è fondamentale per considerare comunque riferibile l’atto alla società verificata.
In tal caso è necessaria la proposizione di una querela di falso per contestare la falsità ideologica del documento in relazione al contenuto delle pagine in cui è presente la sottoscrizione disconosciuta dal socio amministratore della società verificata.
Se la sottoscrizione nelle altre pagine non è stata disconosciuta, la paternità della scrittura medesima è comunque riferibile al socio amministratore, che ha disconosciuto quelle firme.
E dunque il documento è utilizzabile come prova.
Se si vuole contestare la falsità ideologica della scrittura riguardo all’indicazione del prezzo della vendita, in relazione alle quali l’amministratore ha “disconosciuto” la propria sottoscrizione, ciò va fatto con la proposizione di querela di falso ex artt. 221 e seguenti c.p.c.
Il disconoscimento ex art. 216 c.p.c. inerisce alla singola firma disconosciuta.
Contestare parzialmente le firme su un documento non serve a disconoscere la paternità del documento stesso (anche se, per la verità, il disconoscimento, nel caso specifico, riguarda proprio le pagine su cui si fondava l’accertamento).
Per contestare la falsità ideologica del documento esiste solo la querela di falso ex art. 221 c.p.c. che