La Cassazione ha risolto finalmente un contrasto giurisprudenziale riguardante l’esistenza o meno della solidarietà, anche del “sostituito”, nei casi in cui il sostituto d’imposta non abbia versato la ritenuta ma l’abbia comunque operata. Si chiedeva da tempo di chiarire se, nelle ipotesi come quella sopra evidenziata, il sostituito/contribuente era o meno tenuto, in solido con il sostituto, a subire gli effetti della riscossione coattiva per le ritenute operate e non versate
Gli Ermellini hanno risolto un contrasto giurisprudenziale riguardante l’esistenza o meno della solidarietà, anche del “sostituito”, nei casi in cui il sostituto d’imposta non abbia versato l’acconto ma abbia operato le ritenute sul corrispettivo.Si chiedeva, ossia, di chiarire se, nelle ipotesi come quella sopra evidenziata, il sostituito/contribuente era o meno tenuto, in solido con il sostituto, a subire gli effetti della riscossione, in forza dell’articolo 35 del DPR n. 602/1973.
Principio
Se il sostituto di imposta non versa le ritenute operate, il sostituito non è responsabile in solido, in quanto tale forma di responsabilità è espressamente condizionata, non solo all’omesso versamento, ma anche all’omessa effettuazione delle ritenute. Quando il contribuente(sostituito) riceve il corrispettivo per il servizio prestato al netto della ritenuta d’acconto, non risponde poi del mancato pagamento da parte del sostituto d’imposta. II dovere di versamento costituisce infatti u