La scadenza dell’approvazione del bilancio può essere prorogata nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio soltanto qualora sia prevista dallo statuto, in presenza di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero in caso di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società.
Secondo quanto affermato dal CNDCEC può considerarsi causa di rinvio le novità previste dalla legislazione speciale in materia di benefici apportati da parte delle amministrazioni pubbliche (art. 1, co. 125-129 L. 124/2017) e l’applicazione della rivalutazione concessa dalla legge sul bilancio 2019.
Analizziamo nella pratica i casi in cui è possibile la proroga e le modalità con cui va gestita.
Nel precedente articolo, abbiamo descritto come approvare (nei termini ordinari) e depositare il Bilancio d’Esercizio.
Ci soffermiamo ora sulla proroga dell’approvazione del Bilancio.
Rinviare l’approvazione del Bilancio a 180 giorni – INDICE
- La rinvio dell’approvazione del Bilancio d’esercizio
- Nuovo obbligo di riportare i contributi sovvenzioni ricevuti dalla P.A. maggiori € 10.000
- Fac-simili di verbali per il rinvio dell’approvazione del bilancio
- Indicazione in nota integrativa o relazione sulla gestione
- Riassumendo: Iter per rinvio dell’approvazione del bilancio a 180 giorni
Il rinvio dell’approvazione del Bilancio d’Esercizio
Il termine di approvazione di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale può, tuttavia, può essere differito di 60 giorni (quindi l’approvazione avviene entro 180 giorni dalla chiusura del Bilancio) in presenza di:
- apposita clausola dello statuto;
- particolari esigenze legate alla struttura e all’oggetto della società.
Art. 2364, 2° comma – seconda parte
“Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’art. 2428 le ragioni della dilazione”.
Il legislatore, nell’ambito della riforma del diritto societario avvenuta nel 2003, ha anche individuato più analiticamente le ipotesi in cui si consente alla società di avvalersi del termine più lungo, secondo la nuova formulazione dell’art. 2364; infatti, lo statuto può prevedere un maggior termine solo se:
- la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
- ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.
Sul punto, il Decreto Legislativo n. 310 del 28 dicembre 2004 ha altresì precisato che le due condizioni per consentire il differimento del termine di convocazione dell’assemblea ordinaria non devono necessariamente essere compresenti, ma possono essere alternative tra loro.
Accertamento della sussistenza delle condizioni per usufruire della proroga dell’approvazione del Bilancio
L’organo amministrativo deve, quindi, controllare che sussistano le condizioni per poter prorogare l’approvazione del bilancio.
Innanzitutto, si deve verificare se lo statuto prevede tale differimento.
Lo statuto non deve necessariamente riportare un’elencazione analitica delle fattispecie che possano allungare il termine per l’approvazione del bilancio (Consiglio Notarile di Milano – Massima n.15 e Consiglio Notarile Tre Venezie – Massima n.3), ma solo un riferimento generico alla possibilità di prolungare il termine qualora si verifichino part