Questo articolo vuole rappresentare la prima parte di un comodo vademecum sull’approvazione e il deposito del Bilancio d’Esercizio, con schemi ed esempi pratici.
APPROVAZIONE E DEPOSITO DEL BILANCIO: INDICE
- Funzione del Bilancio
- Termine approvazione del Bilancio
- Approvazione nei termini ordinari
- Modalità di convocazione dei soci
- Deposito del bilancio
Funzione del Bilancio
Il bilancio d’esercizio è il principale strumento di comunicazione di un’impresa, un sistema di valori redatto per evidenziare il risultato economico ottenuto in un determinato periodo amministrativo.
Il bilancio d’esercizio costituisce, dunque, il documento contabile che rappresenta in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società alla fine di ciascun esercizio, nonché il risultato economico dell’esercizio stesso (cioè, gli utili conseguiti o le perdite subite nell’esercizio).
Per queste ragioni tale documento ha, tra le molte, le seguenti funzioni:
- rappresentare in modo fedele la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- fare in modo che queste informazioni siano messe a disposizione del pubblico degli interessati in un ragionevole termine temporale, necessariamente successivo alla chiusura dell’esercizio (dovere questo più propriamente riconducibile agli organi sociali, in primis gli amministratori).
Termine di approvazione del Bilancio
Il primo dei soggetti interessati è l’assemblea dei soci, la quale, ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile, deve essere convocata dall’organo amministrativo obbligatoriamente almeno una volta all’anno per consentire ai soci di essere informati sull’andamento dell’attività sociale, il che avviene tramite la presentazione del bilancio d’esercizio, e ciò nell’ottica del più ampio diritto all’informazione che ai soci stessi deve essere riconosciuto.
In sintesi, il ritmo degli adempimenti che i diversi organi sociali sono obbligati a compiere per arrivare all’approvazione del bilancio, può essere riepilogato come segue, richiamando le apposite disposizioni del Codice Civile:
- Art. 2429, comma 1: gli amministratori devono comunicare al collegio sindacale il progetto di bilancio almeno trenta giorni prima di quello in cui è convocata l’assemblea che lo deve discutere;
- Art. 2429, comma 3: il progetto di bilancio, con tutti i documenti a suo corredo, deve restare depositato presso la sede sociale durante i quindici giorni che precedono l’assemblea;
- Art. 2435, comma 1: entro i trenta giorni successivi all’approvazione, tutta la documentazione che forma il bilancio, oltre al verbale di approvazione dell’assemblea, deve essere depositata presso il Registro delle imprese.
Come si può notare, tutti questi ade