Fattura elettronica e acquisto di carburanti per autotrazione

L’entrata in vigore dell’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, dal 1° gennaio 2019, darà luogo, senza alcun dubbio, ad un incremento delle entrate fiscali. La tracciabilità delle operazioni e le maggiori possibilità di incrocio dei relativi dati assicureranno un contributo fondamentale allo scopo. Non è un caso che il Governo, nel richiedere alla Commissione europea l’autorizzazione per imporre il nuovo adempimento, abbia indicato un importante recupero delle entrate fiscali dovuto alle maggiori possibilità di controllo. Una parte del maggior gettito deriverà sicuramente dall’abrogazione della scheda carburante e dall’obbligo di effettuare i pagamenti relativi agli acquisti di carburanti per autotrazione esclusivamente con carte di debito, di credito, ed altri mezzi in grado di assicurare la tracciabilità di ogni operazione

Fattura elettronica e acquisto di carburanti per autotrazioneDal 1° gennaio scorso la deduzione dei predetti costi e la detrazione dell’Iva, sia pure entro i limiti previsti dalla legge, è subordinata alla documentazione del costo sostenuto unicamente dalla fattura di acquisto emessa in formato elettronico.

La scheda carburante consentiva facilmente, al soggetto acquirente, l’indicazione di un importo non sempre corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta. Il legislatore è intervenuto, nel corso del tempo, richiedendo l’indicazione in sede di compilazione della scheda carburante, di una serie di elementi che fossero in grado di ostacolare i comportamenti fraudolenti dei contribuenti.

In particolare, doveva essere indicata la targa dell’autovettura e, per i soli esercenti attività di impresa, il numero di chilometri percorsi.

All’indomani dell’entrata in vigore del nuovo obbligo si è dunque posto il problema se le stesse indicazioni dovessero o meno risultare dalla fattura emessa in formato digitale ed in grado di documentare l’acquisto del carburante.

L’Agenzia delle entrate ha affrontato il problema nel corso del Telefisco 2019 fornendo la risposta negativa. Secondo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria, nella fattura elettronica devono essere indicati esclusivamente i dati obbligatori ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.  La disposizione citata non prevede alcun obbligo di indicare né la targa dell’autovettura, né il numero di chilometri percorsi fino al momento in cui viene effettuato il rifornimento di carburante. L’indicazione dei predetti dati è meramente facoltativa.

L’interpretazione dell’Agenzia delle entrate è conseguenza diretta del nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti, ma anche dell’emissione della fattura in formato digitale. L’utilizzo della carta di credito, di debito, dei buoni carburanti o degli altri mezzi di pagamento consente di riferire senza alcun dubbio il costo sostenuto al soggetto intestatario delle carte e dei buoni.

Tuttavia deve essere osservato che se da una parte non può essere messo in discussione l’avvenuto pagamento da parte del soggetto passivo di imposta, l’Agenzia delle entrate potrebbe comunque contestare l’inerenza, cioè la circostanza che il mezzo di trasporto in questione non sia stato impiegato nell’esercizio dell’attività di impresa o professionale.

La contestazione potrebbe ad esempio essere fondata sul costo “eccessivo” rispetto ai volumi dell’attività. Sotto questo profilo, al fine di contrastare la pretesa impositiva dell’Agenzia delle entrate, potrebbe essere comunque opportuno richiedere al titolare dell’impianto stradale di indicare, in sede di emissione della fattura in formato elettronico, il numero di chilometri percorsi. La maggiore analiticità della documentazione utilizzata dal contribuente al fine di ottenere la deduzione del costo e la detrazione dell’Iva può essere fatta valere anche ai fini probatori. L’Agenzia delle entrate potrebbe in questo caso incontrare maggiori difficoltà nel motivare l’avviso di accertamento che intende disconoscere in deduzione, in tutto o in parte, i costi sostenuti per l’acquisto di carburanti per autotrazione.

Nicola Forte

26 marzo 2019