Estromissione agevolata degli immobili e riferimento al valore normale

Pubblicato il 1 marzo 2019

La Legge di Bilancio ha riaperto i termini per beneficiare dell’estromissione agevolata degli immobili strumentali da parte degli imprenditori individuali. L’eventuale plusvalenza sarà soggetta all’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP (e addizionali) nella misura dell’8%. Uno dei punti più delicati dell’intera disciplina riguarda le modalità di determinazione della plusvalenza. I contribuenti potranno adottare criteri alternativi da verificare con attenzione anche in un’ottica prospettica, pianificando, quindi, eventuali successive cessioni degli immobili in precedenza estromessi

Estromissione agevolata degli immobili e riferimento al valore normaleL’art. 1, comma 66 della legge 30 dicembre 2019, n. 145 ha riaperto i termini per beneficiare dell’estromissione agevolata degli immobili strumentali da parte degli imprenditori individuali. L’eventuale plusvalenza sarà soggetta all’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP nella misura dell’8 per cento.

Uno dei punti più delicati dell’intera disciplina riguarda le modalità di determinazione della plusvalenza. I contribuenti potranno adottare criteri alternativi che però dovranno verificare con attenzione anche in un’ottica prospettica, pianificando, quindi, eventuali successive cessioni degli immobili in precedenza estromessi.

Il comma 66 citato prevede che “le disposizioni dell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 si applicano anche alle esclusioni del patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere da 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019”.